Tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche

Il regime di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori, residenti fiscalmente in Italia, risulta particolarmente complesso in quanto dipende da una serie di parametri.

Tali parametri possono essere individuati principalmente nei seguenti:

  • periodo di possesso;
  • percentuale di partecipazione;
  • tipologia di partecipazione (qualificata o non qualificata)
  • imputazione in bilancio, se trattasi di azioni, quote o partecipazioni.

In merito alla tipologia di partecipazione occorre distinguere, ai sensi dell’articolo 67, primo comma lett. c, del Tuir, tra:

  • partecipazioni qualificate in società non quotate, nel caso in cui si detengano più del 20 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25 per cento;
  • partecipazioni qualificate in società quotate, nel caso in cui si detengano più del 2 per cento dei diritti di voto in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento;
  • partecipazioni non qualificate in società quotate,nel caso in cui si detenga una percentuale inferiore (o uguale) al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore (o uguale) al 25 per cento;
  • partecipazioni non qualificate in società quotate, nel caso in cui si detengano meno del 2 per cento dei diritti di voto in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore al 5 per cento.

Tutto ciò premesso, nel caso di partecipazioni qualificate, la tassazione prevista per i dividendi corrisposti da società residenti al socio persona fisica (non imprenditore) concorrono alla formazione del reddito nella misura del:

  • 49,72 per cento, se relativi ad utili prodotti dal 1° gennaio 2008;
  • 40,00 per cento, se relativi ad utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Ne deriva che il reddito di questo dividendo confluisce nel “monte redditi” del contribuente per la quota tassata e segue, di conseguenza, i “classici” scaglioni di reddito Irpef vigenti, senza l’applicazione di ritenuta alla fonte.

Tale reddito deve essere dichiarato nel quadro D del modello 730/2016 o nel quadro RL del modello Unico – persone fisiche 2016.

Diversamente, nel caso di partecipazioni non qualificate, la tassazione prevista per i dividendi corrisposti da società residenti al socio persona fisica (non imprenditore) sono assoggetti a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% dell’intero importo (dal 1° luglio 2014).

Trattandosi di ritenute a titolo d’imposta il contribuente non deve indicare nulla in dichiarazione.

Si ricorda che il momento impositivo per i dividendi non coincide con l’anno in cui avviene la delibera di distribuzione; infatti, la tassazione deve avvenire nell’esercizio in cui sono percepiti, ossia secondo un criterio di cassa.

Questo perché la delibera potrebbe prevedere che i dividendi debbano “essere staccati” entro un certo lasso temporale dalla delibera.

 

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