Regime IVA delle spese di conversione del macchinario

Nella prassi delle operazioni con l’estero può accadere che il cliente non residente sia disposto a partecipare alle spese per la conversione di un macchinario, di proprietà del fornitore italiano, da un tipo di articolo ad un altro.

In pratica, si tratta di progettare, studiare la fattibilità, disegnare, acquistare e costruire, anche internamente, le parti di attrezzatura da aggiungere al macchinario per poter convertire la produzione.

A livello commerciale, si rende necessario garantire al fornitore nazionale che il cliente non possa vantare alcun diritto di proprietà, di utilizzo e di ritiro di tali parti di attrezzatura e che non possa, del pari, vantare diritti di esclusiva dei prodotti derivanti dal processo produttivo.

Nel caso in esame, deve escludersi che l’importo addebitato al cliente a titolo di rimborso delle spese sostenute per la conversione del macchinario sia soggetto allo stesso regime impositivo delle cessioni dei beni prodotti con il macchinario stesso, cioè alla non imponibilità IVA di cui all’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, se i beni sono trasportati/spediti in altro Stato membro, ovvero di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) o b), del D.P.R. n. 633/1972, se i beni sono trasportati/spediti al di fuori dell’Unione europea.

In linea generale, costituiscono cessioni intracomunitarie o cessioni all’esportazione anche le consegne, in altri Paesi UE o extra-UE, di beni effettuate in virtù di contratti d’appalto che prevedono la realizzazione, per conto dell’acquirente non residente, di stampi o attrezzature da utilizzare in Italia per la produzione di beni da destinare all’estero. In buona sostanza, il corrispettivo pagato dal cliente per la fabbricazione o l’acquisto dello stampo o dell’attrezzatura rappresenta un anticipo dell’intero prezzo d’appalto riconosciuto al fornitore per la vendita all’estero del prodotto finale.

La disciplina esposta non è applicabile nella fattispecie in questione, siccome l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, affinché l’addebito operato dall’impresa italiana sia soggetto al regime impositivo delle cessioni intracomunitarie o all’esportazione è richiesto, allo stesso tempo, che tra il fornitore ed il suo cliente venga stipulato un unico contratto d’appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo o dell’attrezzatura, sia la fornitura dei beni che con esso si producono e che lo stampo o l’attrezzatura, a fine lavorazione, venga inviata in altro Paese UE o in un Paese extra-UE, a meno che, in conseguenza dell’ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutta o divenuta ormai inservibile (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, § B.2.3 e R.M. 9 luglio 1980, n. 421221).

Fermo restando che la volontà contrattuale, da esplicitare appositamente, non consente di applicare il trattamento IVA previsto per gli stampi o le attrezzatture che, una volta realizzate, diventino di proprietà del cliente, ma sono concesse in prestito d’uso al fornitore nazionale per la produzione dei beni oggetto di successivo invio all’estero, si ritiene altresì che l’importo addebitato al cliente a titolo di rimborso delle spese sostenute per la conversione del macchinario non costituisca neppure un costo accessorio alla fornitura di beni.

Per quanto l’addebito sia operato a fronte della conversione del macchinario, che dà luogo, di fatto, alla realizzazione di un nuovo macchinario, è possibile ritenere che la fatturazione della quota-parte di spese ribaltate al cliente non residente debba essere operata come prestazione di servizi “generica”, ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, riportando la dicitura “inversione contabile” se il cliente è UE, oppure “operazione non soggetta” se il cliente è extra-UE.

Come oggetto della fattura, si può riportare un’indicazione del tipo: “Costi per la progettazione, lo studio di fattibilità, il disegno e per alcune parti di attrezzatura da aggiunte al nostro macchinario per convertire la produzione da XX a YY – parti di attrezzatura indivisibili ed inseparabili dal macchinario stesso, di proprietà ALFA S.p.A. e sottoposti a vincolo di confidenzialità”.

 

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