Regime premiale studi di settore 2016

Il provvedimento AdE n. 99553 del 23 maggio 2017, ma pubblicato ieri, regola l’accesso al regime premiale per il periodo d’imposta 2016 applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore. Viene confermata l’esclusione dal beneficio per gli studi delle attività professionali.

Si ricorda che il regime premiale, previsto dall’articolo 10 del D.L. 201/2011, comporta:

Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:

  • dichiari, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi di settore;
  • abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
  • risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

Inoltre, relativamente a tali condizioni:

  • la coerenza deve sussistere per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;
  • nel caso in cui il contribuente consegua sia redditi di impresa che di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore deve sussistere per entrambe le categorie reddituali;
  • nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza deve sussistere per entrambi gli studi; inoltre, entrambi gli studi devono risultare interessati dall’applicazione del regime premiale in argomento.

I termini di accesso al regime premiale sono definiti annualmente da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in funzione del tipo di attività svolta dal contribuente. Lo stesso documento detta altresì le relative disposizioni di attuazione.

Ebbene, il provvedimento AdE pubblicato ieri individua gli studi di settore ammessi al regime premiale per l’anno d’imposta 2016, confermando i criteri adottati nel 2015. Pertanto, gli studi delle attività professionali rimangono esclusi dall’agevolazione parimenti a quanto accaduto in passato.

Gli studi, invece, per cui trova applicazione lo speciale regime sono quelli per i quali risultano approvati gli indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno:

  • quattro delle seguenti tipologie:
  1. efficienza e produttività del fattore lavoro;
  2. efficienza e produttività del fattore capitale;
  3. efficienza di gestione delle scorte;
  4. redditività;
  5. struttura;
  • tre delle tipologie indicate nel punto precedente e che contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

Nell’Allegato n. 1 al provvedimento sono puntualmente elencati gli studi di settore che presentano tali caratteristiche.

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