Niente reverse charge per la verifica degli impianti di messa a terra

Non è soggetta al meccanismo dell’inversione contabile di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del D.P.R. 633/1972 ma al metodo ordinario di adempimento dell’Iva, l’attività di verifica degli impianti elettrici di messa a terra svolta da organismi abilitati. Questo, in sintesi, è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della risoluzione 111/E/2017, trattandosi, nel caso di specie, di attività che prescinde dall’effettuazione di interventi di manutenzione sugli impianti.

A proporre interpello è stata una società che, quale organismo abilitato dal Ministero delle attività produttive ai sensi del D.P.R. 462/2001:

  • utilizza il codice attività 71.20.21 della tabella ATECO 2007 (“Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi“); codice, questo, diverso da quello relativo all’attività di manutenzione;
  • intende emettere fattura con la seguente dicitura: “Verifica periodica impianti di messa a terra su incarico del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 462 del 2001“.

Pertanto, nel chiedere chiarimenti al Fisco sull’applicabilità (o meno) del regime dell’inversione contabile alla prestazione resa, l’istante ritiene che la stessa non costituisce attività di manutenzione ma solo di verifica e attestazione degli impianti alla normativa vigente. Ciò perché, nel caso fossero necessari interventi, sarà una società di manutenzione ad operare sugli stessi impianti. L’istante, quindi, considerato che il collaudo è una prestazione soggetta a Iva e che la prestazione offerta, se pur di verifica, è un “collaudo programmato“, ritiene che la stessa debba essere fatturata secondo le modalità ordinarie.

Condividendo la soluzione prospettata dalla società istante, l’Agenzia delle Entrate richiama la prassi (circolari 14/E/2015 e 37/E/2015) relativa all’applicazione del reverse charge alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

Con la circolare 14/E/2015, in particolare:

  • è stato precisato che l’inversione contabile si applica a condizione che le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento siano “relative ad edifici” così come definiti dall’articolo 2 del D.Lgs. 192/2005;
  • sono stati elencati i codici Ateco ammessi al meccanismo dell’inversione contabile.

Pertanto, i soggetti passivi che rendono i servizi di cui alla citata lettera a-ter) dell’articolo 17, comma 6 del D.P.R. 633/1972, devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgano un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione ATECO. Tuttavia, qualora il prestatore del servizio “svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni ATECO relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici, ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, le stesse dovranno essere assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile, con l’obbligo, da parte dello stesso prestatore di procedere all’adeguamento del codice ATECO” (circolare 14/E/2015 e risoluzione 172/E/2007).

Inoltre, con riferimento al caso di specie, l’Agenzia rammenta che:

  • i datori di lavoro, ai sensi del D.P.R. 462/2001, sono tenuti ad effettuare verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra della propria attività avvalendosi di un organismo di ispezione abilitato sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da ASL/ARPA. Detti organismi di ispezione, devono essere indipendenti da qualsiasi vincolo con installatori, progettisti, manutentori e consulenti di impiantistica;
  • l’attività di verifica si sostanzia in atti di accertamento tecnico che devono essere effettuati periodicamente e consistono in un complesso di operazioni materiali che hanno lo scopo di accertare che l’impianto sia conforme a determinati requisiti tecnici.

Ciò detto – tenuto conto che il codice ATECO 71.20.21 utilizzato dall’istante non è ricompreso nell’elenco di cui alla circolare 14/E/2015 – l’Agenzia ritiene che la soluzione proposta dall’istante sia “condivisibile” nella misura in cui l’attività svolta dallo stesso si limiti a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici in oggetto alla specifica normativa di settore e prescinde dall’effettuazione di qualsiasi intervento di manutenzione sugli impianti. Ne consegue che, per il caso di specie, non trova applicazione il reverse charge di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del D.P.R. 633/1972 ma l’Iva ordinaria.

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