Il Terzo settore e i relativi obblighi contabili

Le recenti novità in tema di Terzo settore introdotte dal D.Lgs. 117/2017 sono ormai note e conosciute.

Quello che in questo contributo si vuole aggiungere alla già appresa riforma è un riesame degli obblighi contabili del Terzo settore assolutamente diversi dalle previsioni legislative vigenti per altri soggetti.

In particolare, l’articolo 13 del citato decreto si occupa di stabilire gli obblighi in merito alle scritture contabili e alla redazione dei bilanci degli enti appartenenti al Terzo settore, specificando che essi devono redigere un bilancio di esercizio composto di stato patrimoniale e rendiconto finanziario nel quale trovino allocazione, e quindi vengano rappresentati, i proventi e gli oneri rispettivamente conseguiti e sostenuti dall’ente stesso.

Un aspetto particolare degli obblighi previsti per gli enti appartenenti al Terzo settore è la previsione normativa secondo cui l’ente debba redigere anche una apposita relazione di missione con la quale illustrare le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità con cui verranno perseguite le finalità statutarie.

Il legislatore ha poi previsto una semplificazione per gli enti del Terzo settore aventi ricavi e proventi di importo inferiore a 220.000 euro: in tal caso detti enti potranno redigere il bilancio nella più pratica forma del rendiconto finanziario per cassa.

Ulteriore peculiarità attiene alla forma che il bilancio deve avere.

La novellata normativa specifica che il bilancio deve essere redatto in conformità ad apposita modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del Terzo settore.

Oltre all’obbligo di redazione del bilancio come sopra rappresentato è previsto che gli enti del Terzo settore, per l’attività svolta in forma di impresa commerciale, debbano tenere le scritture contabili ex articolo 2214 del cod. civ.; ovverosia l’ente dovrà redigere:

  • il libro giornale;

–          il libro degli inventari;

  • le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.

Sempre l’articolo 2214 del cod. civ. prevede che occorre conservare per ciascun affare gli originali delle lettere, delle fatture ricevute, e la copia delle lettere e fatture spedite.

Ed ancora è fatto obbligo agli enti del Terzo settore di redigere e depositare presso il Registro delle imprese (si evidenzia che gli enti del Terzo settore non iscritti nel Registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti (bilancio ordinario), 2435-bis (bilancio abbreviato) o 2435-ter del codice civile (bilancio delle microimprese).

Il legislatore ha poi previsto (articolo 14 del D.Lgs. 117/2017) che detti enti, aventi ricavi (complessivamente intesi e in ogni modo denominati) superiori ad 1 milione di euro, debbano depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (oltre a pubblicarli sul proprio sito) il bilancio sociale.

Diversamente, gli enti con ricavi superiori a 100.000 euro annui devono solo pubblicare annualmente (e aggiornare) l’elenco degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Infine, l’articolo 15 del decreto prevede che gli enti del Terzo settore debbano tenere una serie di libri obbligatori. Trattasi del libro:

  • degli associati o aderenti;
  • delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

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