Quando può ritenersi configurata la condotta di autoriciclaggio?

Il reato di autoriciclaggio è disciplinato dall’articolo 648-ter.1 c.p., secondo cui la fattispecie incriminatrice si realizza in caso di sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche, imprenditoriali, finanziarie o speculative di denaro, beni o altre utilità che ostacoli concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Al fine di individuare quale sia la condotta rilevante, occorre chiarire che:

  1. per sostituzione, quale ipotesi classica di “lavaggio di denaro sporco”, si intende lo scambio del provento illecito con un bene diverso;
  2. per trasferimento si intende lo spostamento del bene nel patrimonio altrui, sia fisico che giuridico;
  3. per impiego, termine avente una chiara funzione residuale, si intendono tutte quelle modalità comportamentali non rientranti né nella sostituzione né nel trasferimento.

Si precisa altresì che:

  • l’attività economica o imprenditoriale consiste in un’attività di carattere patrimoniale, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi ex articolo 2082 cod. civ.,
  • l’attività finanziaria è da ricondurre alla intermediazione finanziaria disciplinata dal Lgs. 58/1998 e
  • l’attività speculativa si concreta in qualsiasi operazione volta ad ottenere un vantaggio o a realizzare uno sfruttamento a danno di altri soggetti.

Tralasciando l’oggetto della condotta, termine che ricomprende tutto ciò che è suscettibile di avere un’utilità economica, l’elemento più rilevante è probabilmente rappresentato dalla idoneità dell’attività di sostituzione, trasferimento o impiego ad ostacolare concretamente l’accertamento della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità.

Ciò significa che in mancanza di una simile modalità comportamentale è esclusa la configurabilità del reato di autoriciclaggio, atteso che il legislatore richiede che la condotta incriminata sia dotata di particolare capacità dissimulatoria.

Dunque, in presenza di tutti gli elementi sopra indicati, può ritenersi configurato il reato di autoriciclaggio, il quale contempla due ipotesi:

  1. la prima, più grave, prevede, se il reato presupposto è punito con la reclusione pari o superiore nel massimo a 5 anni, la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro (nei confronti dell’ente, inoltre, si applicano la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote e, in presenza dei presupposti, le sanzioni interdittive);
  2. la seconda, più attenuata, prevede, se il reato presupposto è punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni, la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 2.500 a 12.500 euro (nei confronti dell’ente, inoltre, si applicano la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote e, in presenza dei presupposti, le sanzioni interdittive).

Si applicano comunque le pene più pesanti, anche a fronte di reati presupposto meno gravi, qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Inoltre, la pena prevista è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale, mentre è diminuita, fino alla metà, qualora il reo si sia efficacemente adoperato per evitare conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione di beni, denaro e altre utilità provenienti dal delitto.

Non sono invece punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. Allo stesso modo, la condotta non è punibile quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Per quanto concerne, poi, il termine di prescrizione, si rileva che ai sensi dell’articolo 158, comma 1, c.p. esso decorre dal momento in cui il reato è consumato ed è pari, sulla base di quanto previsto dagli articoli 157, comma 1, e 161 c.p.:

  1. a 8 anni per l’ipotesi più grave (10 anni in caso di interruzione);
  2. a 6 anni per l’ipotesi più attenuata (7 anni e 6 mesi in caso di interruzione), laddove la stessa sia considerata come fattispecie autonoma.

Da ultimo, si rileva che, in caso di condanna o patteggiamento, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato, ovvero la confisca dei beni per un valore equivalente al prodotto o al profitto quando l’individuazione non sia possibile.

 

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