Rimborsi Iva: il termine per l’erogazione delle somme

La disciplina relativa all’esecuzione dei rimborsi Iva è contenuta nell’articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972 rinnovato in modo significativo dall’articolo 13 del D.Lgs. 175/2014 (cd. Decreto semplificazioni) e modificato, da ultimo, dall’articolo 7-quater, comma 32, D.L. 193/2016 (cd. Decreto fiscale).
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza il termine per l’erogazione dei rimborsi Iva alla luce delle novità introdotte dal D.L. 50/2017 e dal D.M. 22 dicembre 2017.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972, i rimborsi Iva, così come previsti nel precedente articolo 30, sono ordinariamente eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Pertanto, se ad esempio la dichiarazione Iva è presentata il 1° febbraio, è a tale data che deve farsi riferimento per calcolare la decorrenza del termine di tre mesi.

Tuttavia, l’articolo 1, comma 4-bis, del D.L. 50/2017 ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2018, che i rimborsi da conto fiscale debbano essere pagati ai contribuenti direttamente dall’Agente delle riscossione, eliminando così alcuni passaggi autorizzativi intermedi.

La procedura così rimodulata dovrebbe comportare la riduzione dei tempi di erogazione dei rimborsi fino a 25 giorni: in tal modo si passerebbe dai 90 giorni a circa 65 giorni. Le modalità di attuazione del comma 4-bis sono regolate dal D.M. 22 dicembre 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5/2018.

Il decreto ha stabilito che la nuova procedura trova applicazione dalle somme corrisposte ai contribuenti a partire dal 1° gennaio 2018, ancorché relative a periodi d’imposta precedenti. Pertanto, vi rientrano anche i rimborsi la cui istanza è stata presentata prima del 2018 non ancora erogati al 1° gennaio 2018.

Nel caso di presentazione di più dichiarazioni per lo stesso periodo d’imposta – correttive nei termini o integrative – il termine per l’erogazione inizia a decorrere nuovamente dall’ultima dichiarazione presentata.

Peraltro, la circolare AdE 35/E/2015 ha chiarito che, laddove il contribuente voglia modificare l’originaria domanda di restituzione, deve presentare una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998, sia che voglia ridurre l’ammontare del credito chiesto a rimborso, sia che voglia chiedere un rimborso maggiore di quello indicato in dichiarazione.

Il termine per il computo degli interessi sulla somma da rimborsare decorre “dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni”. Qualora però il visto di conformità sia apposto mediante la presentazione di dichiarazione integrativa, gli interessi sono dovuti dalla data di apposizione del visto.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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