24 Settembre 2019

Elenco degli Innovation managers: le risposte del Mise – I° parte

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

In occasione dell’imminente apertura delle iscrizioni all’apposto elenco Mise degli “innovation managers il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, in data 13.09.2019, una prima serie di domande e risposte in materia di elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitate allo svolgimento degli incarichi manageriali.

Le FAQ attengono il profilo soggettivo, ovvero i requisiti dei soggetti legittimati a presentare la domanda di iscrizione all’elenco di cui al D.M. 07.05.2019, e gli aspetti procedurali, ovvero i termini e le modalità di presentazione delle domande.

Per quanto concerne i soggetti ammissibili all’elenco degli “innovation managers” si riepilogano di seguito i chiarimenti resi dal Mise nelle risposte ai quesiti:

Chi sono i soggetti legittimati a presentare la domanda di iscrizione
Persone fisiche

Al momento della presentazione della domanda di iscrizione devono possedere uno dei requisiti soggettivi stabiliti dall’articolo 5, commi 2 e 3 del D.M. 07.05.2019:

1.         Persone fisiche accreditate negli albi o elenchi dei managers dell’innovazione istituiti presso:

  • Unioncamere;
  • Associazioni di rappresentanza dei managers (organizzazioni che, sulla base delle finalità statutarie, svolgono attività di rappresentanza dei managers, hanno carattere nazionale e devono risultare rappresentative dei dirigenti e delle alte professionalità in quanto firmatarie di contratti collettivi applicati alle predette categorie o comunque riconosciute rappresentative delle stesse in qualità di associazioni professionali costituite ai sensi dell’articolo 2 L. 4/2013);
  • Organizzazioni partecipate pariteticamente dalle associazioni di rappresentanza dei managers e dalle associazioni di rappresentanza datoriali;
  • Regioni, qualora tali albi o elenchi siano utilizzati ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal D.M. 07.05.2019.

I criteri per l’accreditamento agli albi o elenchi sono stabiliti direttamente dalle organizzazioni e associazioni presso cui sono istituiti.

2.         Persone fisiche in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • Dottorato di ricerca nelle seguenti aree
Area  
01 Scienze matematiche e informatiche
02 Scienze fisiche
03 Scienze chimiche
05 Scienze biologiche
09 Ingegneria industriale e dell’informazione
13 Scienze economiche e statistiche
  • Master universitario di II livello nelle aree suddette + svolgimento documentabile per almeno 1 anno di incarichi presso imprese nelle materie oggetto di consulenza agevolabile;
  • Laurea magistrale nelle aree suddette + svolgimento documentabile per almeno 3 anni di incarichi presso imprese nelle materie oggetto di consulenza agevolabile;
  • Svolgimento documentabile per almeno 7 anni di incarichi presso imprese nelle materie oggetto di consulenza agevolabile.
Società operanti nei settori della consulenza, sulla base delle informazioni desumibili dall’oggetto sociale e in relazione alle attività dichiarate dalla società presso il Registro delle imprese Al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti previsti all’articolo 5, comma 4, D.M. 07.05.2019:

  • con sede legale o un’unità locale attiva in Italia, iscritte nel Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente;
  • società di capitali;
  • non sottoposte a procedura concorsuale, non in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  • non soggette a condanne penali con sentenza definitiva;
  • che abbiano eseguito progetti di consulenza o formazione nelle materie oggetto di consulenza agevolabile e costituite da almeno 24 mesi.

In sede di presentazione della domanda la società dovrà indicare l’elenco nominativo (massimo 10) di managers in possesso dei requisiti previsti per le persone fisiche.

I centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0

In sede di presentazione della domanda l’istante dovrà indicare l’elenco nominativo (massimo 10) di managers in possesso dei requisiti previsti per le persone fisiche.

I centri di competenza ad alta specializzazione
Gli incubatori certificati di start-up innovative
Società di formazione
Le società di formazione che hanno effettuato progetti nelle aree indicate all’articolo 3 D.M. 07.05.2019 non sono ammesse

Sono prive del requisito soggettivo: non si tratta di società operanti nei settori della consulenza

Persone fisiche residenti e operanti all’estero
Sono ammesse le persone fisiche residenti e operanti all’estero

Purché possiedano i requisiti soggettivi dell’articolo 5, commi 2 e 3, D.M. 07.05.2019

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