25 Luglio 2019

Ecobonus per la mobilità elettrica: nuovi fondi e più veicoli agevolati

di Clara PolletSimone Dimitri
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La Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), come noto, ha introdotto 2 distinti incentivi volti ad incoraggiare il passaggio ai veicoli elettrici o ibridi, i cosiddetti ecobonus per la mobilità sostenibile.

I benefici, previsti dalla L. 145/2018, prevedono:

  • un incentivo per i soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia un veicolo non inquinante – emissioni di CO2, inferiori a 70 g/km – di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo di listino (prezzi ufficiali della casa automobilistica produttrice) inferiore a 50.000 euro (Iva esclusa). I veicoli di categoria M1 corrispondono, secondo la definizione dell’articolo 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. 285/1992 – Nuovo codice della strada – ai mezzi destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente (commi da 1031 a 1038),
  • un incentivo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e L3e con contestuale rottamazione di un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi (commi da 1057 a 1064).

Con la conversione in legge del Decreto crescita (L. 58/2019) è stato ampliato l’ambito oggettivo dei benefici dedicati al settore “2 ruote”: nello specifico, l’articolo 10 bis L. 58/2019, sostituisce integralmente il comma 1057 della Legge di bilancio 2019, prevedendo per i soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano nel 2019 un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, con rottamazione di un mezzo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi, il riconoscimento di un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro.

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve appartenere alla categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero esser stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011.

Articolo 1, comma 1057, L. 145/2018

(ante modifiche conversione in legge Decreto crescita)

Articolo 1, comma 1057, L. 145/2018

(post modifiche conversione in legge Decreto crescita)

1057. A coloro che, nell’anno 2019, acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2

1057. A coloro che, nell’anno 2019, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011

Per quanto riguarda, invece, il contributo destinato ai veicoli a 4 ruote di categoria M1, l’ammontare spettante viene differenziato sulla base di determinate fasce di emissioni di CO2 e a seconda che ci sia o meno la contestuale rottamazione di un veicolo Euro 1, 2, 3 o 4 (si veda la tabella sotto riportata).

emissioni di CO2 Contributo con rottamazione Contributo senza rottamazione
0-20 g/km 6.000 euro 4.000 euro
21-70 g/km 2.500 euro 1.500 euro

Le emissioni di CO2 sono riportate nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione e sono rappresentate, fino al 31 dicembre 2020, dal numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo relativamente al ciclo di prova NEDC (New European Driving Cycle).

L’ecobonus per entrambe le fattispecie descritte è corrisposto direttamente dal concessionario all’acquirente mediante sconto sul prezzo di acquisto; il rivenditore viene rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo mentre quest’ultime, a loro volta, recuperano le somme rimborsate tramite un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle entrate.

Si segnala, infine, che dal 5 luglio 2019 è aperta l’ultima finestra di prenotazione del 2019 per i veicoli M1, grazie alla disponibilità delle somme residue stanziate per l’anno in corso, pari a 39.870.000 euro; la scadenza della nuova fase di prenotazione è fissata al 20 novembre 2019 (piattaforma dedicata all’ecobonus, disponibile all’indirizzo https://ecobonus.mise.gov.it).

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