19 Aprile 2021

Credito d’imposta beni strumentali 2021 e acconti versati nel 2020

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

L’anno in corso è caratterizzato dal rilancio degli investimenti in beni strumentali, materiali ed immateriali, penalizzati anch’essi dall’emergenza legata al Covid-19.

Ci riferiamo, nello specifico, agli interventi previsti dalla Legge di bilancio 2021 (commi da 1051 a 1063, L. 178/2020) nell’ambito di un più ampio rafforzamento degli obiettivi del programma Transizione 4.0, volti ad affiancare le imprese nel processo di innovazione tecnologica.

Il legislatore ha esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolate, ampliando il novero delle spese ammissibili.

L’agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto, utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa o con finalità non esclusivamente imprenditoriali (beni di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir);
  • beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015). Si tratta, ad esempio, delle condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, etc.

L’agevolazione è destinata a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e, per quanto riguarda gli investimenti in beni “non 4.0”, anche agli esercenti arti e professioni.

Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata (dal 10 al 50%) secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento, con decorrenza dal 16 novembre 2020.

In altri termini, la Legge di bilancio 2021 ha rafforzato la misura del credito con efficacia retroattiva, creando qualche dubbio interpretativo tra gli operatori.

In particolare, prima dell’entrata in vigore della proroga con rafforzamento dei crediti d’imposta in argomento, diversi operatori hanno scelto di versare un acconto pari almeno al 20% dell’ordine accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020, per esser certi di accedere al beneficio, con l’onere di concludere l’investimento (entrata in funzione ed interconnessione del bene) entro il entro il 30 giugno 2021.

Si ricorda che la Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 184 a 197 L. 160/2019), in luogo della precedente disciplina del cd. super e iper ammortamento, ha disposto l’introduzione di un credito d’imposta per le spese sostenute dalle imprese, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, fino al 31 dicembre 2020. La misura del credito d’imposta variava dal 6% al 40%, a seconda della tipologia di investimento (6% per i beni materiali non 4.0, 40% per quelli rientranti nel piano industria 4.0). Anche in questo caso era possibile concludere l’investimento extra time, ossia entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore con pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Inoltre, se la questione non fosse già sufficientemente ingarbugliata, le due norme (Legge di bilancio 2020 e 2021) prevedono un adempimento di tipo formale (dicitura in fattura) e distinte tempistiche nell’utilizzo del credito in compensazione.

Il beneficiario acquirente del bene strumentale deve richiedere al venditore di riportare in fattura i riferimenti della norma istitutiva, pena la revoca del beneficio. Inoltre, il credito d’imposta “rafforzato” disposto dalla Legge di bilancio 2021 è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione per i beni non 4.0, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni rientranti nel piano Industria 4.0. La Legge di bilancio 2020 prevedeva, invece, l’utilizzo in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo all’entrata in funzione/interconnessione del bene agevolato.

Quindi, esemplificando, un’impresa potrebbe aver effettuato un ordine per un macchinario nuovo (4.0 o non) entro il 31 dicembre 2020, ed aver pagato entro la stessa data un acconto pari almeno al 20% dell’ordine, ricevendo una fattura elettronica con i riferimenti dell’articolo 1, commi da 184 a 194 della Legge 160/2019. Come gestire la fatturazione a saldo e la consegna/interconnessione del bene? Quale credito spetta?

A parere di chi scrive nel caso prospettato è possibile avvalersi della misura più favorevole, ossia del credito d’imposta rafforzato (10% o 50%), in ragione delle nuove disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2021. La norma, infatti, ha il chiaro intento di premiare gli investimenti con efficacia retroattiva, ponendo il 16 novembre 2020 come data spartiacque per passare dalla vecchia alla nuova versione del credito.

Riprendendo il nostro esempio, pertanto, in sede di saldo occorre richiedere al venditore di esporre in fattura i nuovi riferimenti normativi (articolo 1, commi da 1054 a 1058, L. 178/2020), per applicare le nuove regole di utilizzo sopra ricordate.

Se così non fosse, si avrebbe l’iniquo effetto di premiare i contribuenti che hanno effettuato un investimento (con consegna/entrata in funzione del bene) tra il 16 novembre ed il 31 dicembre 2020, a discapito di chi ha versato degli acconti nel medesimo periodo, con consegna/entrata in funzione del bene nel 2021.

Si attendono in ogni caso chiarimenti ufficiali.