Concordato preventivo biennale: calendario aggiornato e nuove regole operative
di Angelo GinexCon l’approvazione definitiva del decreto correttivo al D.Lgs. 13/2024 da parte del Consiglio dei ministri – in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – prende forma il nuovo assetto del concordato preventivo biennale (CPB), istituto cardine della riforma della fiscalità proattiva. Le modifiche apportate incidono in maniera sostanziale su tempistiche, requisiti soggettivi e modalità applicative, delineando un quadro più strutturato e selettivo per l’adesione al patto biennale con il Fisco.
Una delle principali novità riguarda la rimodulazione del termine per esprimere la volontà di aderire al concordato preventivo biennale. Il termine originario del 31 luglio (o dell’ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio) è stato posticipato al 30 settembre (o, in alternativa, all’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta), come previsto dal nuovo comma 3 dell’articolo 6, D.Lgs. 13/2024, così come modificato. Resta confermata la possibilità di adesione autonoma, anche da parte dei soggetti che non accedono al regime ordinario di determinazione.
Il correttivo sancisce l’uscita dal perimetro applicativo dei contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Nello specifico, l’articolo 1, comma 5, del provvedimento, chiarisce che l’applicazione dell’istituto a tali soggetti resta confinata al solo anno d’imposta 2024 e a titolo sperimentale. A partire dal biennio 2025-2026, dunque, l’adesione sarà preclusa ai titolari di partita Iva in flat tax.
Ulteriori modifiche sono, poi, intervenute sull’articolo 15, D.Lgs. 13/2024, il quale disciplina la determinazione del reddito oggetto della proposta. In particolare, tra le componenti escluse dalla base imponibile concordata è ora compresa, per effetto della modifica all’articolo 16, anche la maggiorazione del costo del lavoro riferita alle nuove assunzioni (articolo 4, D.Lgs. 216/2023); misura agevolativa nota come “maxi deduzione lavoro”. Tale esclusione troverà applicazione per le proposte riferite ai periodi d’imposta 2025 e 2026.
Significativo l’intervento in materia di soggetti aderenti operanti in forma associata. Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b-bis), il concordato potrà essere sottoscritto solo se aderiscono contestualmente sia il singolo professionista, sia l’associazione o società professionale di appartenenza. Inoltre, eventuali cause di decadenza riferibili al singolo partecipante si estenderanno automaticamente alla struttura associativa, e viceversa.
Per effetto dell’interpretazione autentica inserita nella nuova lettera b-ter), comma 1 dell’articolo 21, si precisa che la causa di cessazione del concordato legata a “conferimenti” rileva esclusivamente per operazioni aventi ad oggetto rami d’azienda o l’intera azienda. Sono dunque escluse da tale previsione le operazioni di mero apporto di capitale da parte dei soci.
In un’ottica di incentivazione all’adesione, il correttivo introduce un sistema di contenimento automatico delle proposte economiche per i contribuenti con elevato grado di affidabilità fiscale (articolo 19, comma 1, come riformulato). Per questi soggetti vengono fissati limiti massimi di scostamento tra reddito storico e reddito proposto:
- massimo +10% per punteggio Isa pari a 10;
- massimo +15% per punteggio compreso tra 9 e 10;
- massimo +25% per punteggio tra 8 e 9.
Tuttavia, tali soglie non si applicano se la proposta concordata risulta comunque inferiore ai valori settoriali individuati dalla metodologia di calcolo dell’Agenzia delle entrate.
Intervento puntuale anche sulle cause di decadenza, in particolare sull’articolo 22, comma 1, lettera e), che disciplina la cessazione degli effetti del concordato biennale in caso di mancato versamento di imposte derivanti da controllo automatizzato. La nuova formulazione subordina la decadenza al mancato pagamento entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, rendendo meno rigido il vincolo rispetto alla versione precedente.
Da sottolineare è che la relazione illustrativa accompagna le modifiche con chiarimenti sul coordinamento delle lettere a) e b), comma 1 dell’articolo 22. Esse sono finalizzate a presidiare due ambiti distinti della dichiarazione: la veridicità dei ricavi/redditi o del valore della produzione netta e la correttezza dei dati utilizzati per il calcolo del punteggio Isa. Ad esempio, se il contribuente dichiara ricavi per euro 10.000 e viene accertata un’evasione di euro 2.000, la variazione del 20% (rispetto al dichiarato) non supera la soglia del 30% prevista dalla citata lett. a), e quindi non determina la decadenza automatica dal concordato.
In conclusione, il correttivo al D.Lgs. 13/2024 rafforza l’architettura del concordato preventivo biennale, intervenendo in modo chirurgico per migliorarne l’efficacia selettiva e l’equilibrio tra esigenze di semplificazione e controllo. La nuova disciplina impone, tuttavia, ai professionisti una più attenta valutazione preliminare dei requisiti soggettivi e delle condizioni di mantenimento, in vista delle prime adesioni valide per il biennio 2025–2026.