20 Aprile 2021

Beni strumentali: non scatta il recapture per impiego in manutenzioni temporanee all’estero

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la risposta all’interpello 259 di ieri, 19 aprile, l’Agenzia delle entrate è tornata ad affrontare il tema del recupero (c.d. recapture) del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 160/2019 nell’ipotesi di utilizzo temporaneo dei beni all’estero.

Il caso affrontato è quello di un’impresa che produce macchinari destinati, per loro funzione, ad essere impiegati nell’ambito di un servizio di manutenzione di tubazioni o nuove pose prevalentemente su impianti (pipeline) ubicati al di fuori del territorio nazionale.

Il dubbio palesato dall’istante riguarda la configurabilità di una “delocalizzazione”, fattispecie da considerarsi, ai sensi di quanto precisato dalla circolare AdE 8/E/2019, equivalente alla “destinazione a strutture produttive situate all’estero” che implicherebbe, se verificatasi entro il periodo di osservazione,l’applicazione del meccanismo di recapture.

Il c.d. meccanismo di recapture è stato introdotto dall’articolo 7 D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) in relazione all’iperammortamento dei beni materiali dell’Allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 per investimenti effettuati dal 14.07.2018 (data di entrata in vigore del decreto) ed è tuttora contenuto, con alcune differenze, nelle discipline del credito d’imposta investimenti in beni strumentali all’articolo 1, comma 193, L. 160/2019 e all’articolo 1, comma 1060, L. 178/2020.

La ratio legis è quella di garantire il rispetto del requisito di territorialità impedendo che un bene non contribuisca effettivamente al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione localizzata in Italia.

La disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, con riferimento sia a beni ordinari, sia a beni 4.0, prevede il recupero dell’agevolazione, oltre che nell’ipotesi di cessione a titolo oneroso, nel caso di “destinazione a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggettose effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione per beni ordinari o avvenuta interconnessione per beni 4.0.

In tema di “delocalizzazione” del bene sono tuttora applicabili i seguenti casi di deroga alla regola generale di applicazione del recapture, nei quali non si configurano ipotesi di recupero dell’agevolazione:

  • la destinazione per natura del bene all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, al temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità);
  • il temporaneo utilizzo del bene fuori dal territorio nazionale con mantenimento del nesso funzionale con l’attività d’impresa svolta in Italia, come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello n. 14 del 24.01.2020 in caso di beni agevolabili dati a noleggio a clienti che li utilizzano temporaneamente presso cantieri esteri.

Nel caso in esame di impiego dei beni agevolati per lo svolgimento di attività di manutenzione prevalentemente all’estero, l’Agenzia delle entrate non ha ravvisato la sussistenza di una struttura produttiva ubicata fuori dal territorio dello Stato.

Dunque lo svolgimento di interventi di manutenzione sulle pipeline a carattere temporaneo, anche se prevalentemente effettuato all’estero, non configura un’ipotesi di “delocalizzazione” ai fini del recapture, purché:

  • i beni appartengano alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale;
  • i beni mantengano un nesso funzionale con l’attività d’impresa svolta in Italia.

Si rammenta che, in caso di recapture, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo e il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano le principali caratteristiche del meccanismo di recapture nella previgente disciplina del credito d’imposta ex L. 160/2019 e nell’innovata normativa ex L. 178/2020:

  Credito d’imposta beni strumentali ex L. 160/2019 e L. 178/2020
Beni soggetti a recapture – Beni ordinari
– Beni materiali 4.0 Allegato A
– Beni immateriali 4.0 Allegato B
Ipotesi di recapture – cessione a titolo oneroso del bene
–  delocalizzazione del bene all’estero
Periodo di osservazione Entro il 31.12 del secondo anno successivo:
– a quello di entrata in funzione del bene ordinario
–  a quello di interconnessione per beni materiali e immateriali 4.0 (Allegato A e B)
Modalità di recupero Restituzione delle quote di credito compensate entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi
Casi di disapplicazione recapture – investimenti sostituivi per beni materiali 4.0 Allegato A
– delocalizzazione temporanea all’estero