23 Giugno 2021

Bando Isi Inail 2020 – Ridurre il rischio con la sostituzione di macchine aziendali

di Golden Group - Ufficio Tecnico
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Ogni anno l’INAIL mette a disposizione delle aziende contributi a fondo perduto per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, declinati nei 4 Assi illustrati nell’articolo “Una misura per ridurre l’amianto sui luoghi di lavoro: Bando Isi Inail 2020”.

Di particolare interesse per le imprese, oltre agli Interventi di smaltimento e bonifica amianto, risultano essere gli investimenti per la sostituzione di macchinari, rientranti nell’Asse 1.1 – Progetti di investimento.

L’agevolazione rivolta a tutte le imprese (escluse le PMI agricole) è pari al 65% delle spese sostenute, con un tetto massimo di €130.000.

Nello specifico, per l’Asse 1, fermo restando il raggiungimento dei 120 punti base di cui abbiamo parlato nel precedente articolo, sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:

  1. Riduzione del rischio chimico
  2. Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali
  3. Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine
  4. Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche
  5. Riduzione del rischio biologico
  6. Riduzione del rischio di caduta dall’alto
  7. Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti
  8. Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete
  9. Riduzione del rischio sismico
  10. Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento

Il primo aspetto da valutare riguarda l’oggetto dell’investimento, più precisamente se si tratta di acquisto o sostituzione di un macchinario. Il focus del presente articolo è sul secondo caso, per il quale è possibile fare domanda su diverse tipologie di intervento.

Al fine di individuare in quali specifiche categorie sopra indicate ricade il progetto, occorre risalire alla data di immissione sul mercato delle macchine da sostituire:

  • Successivamente al 27/01/2010 (data di recepimento in Italia della direttiva 2006/42/CE), è possibile presentare domanda solo per gli interventi di cui alle lettere c) e d).
  • Antecedentemente al 21/09/1996 (data di recepimento della direttiva 98/37/CE – ex 89/392/CEE e s.m.i.) la categoria da considerare è quella di cui alla lettera g).
  • Periodo compreso indicativamente tra il 21/09/1996 e il 27/01/2010, l’intervento ricade nella tipologia di cui alla lettera h).

A tal proposito, è bene sottolineare che, per dimostrare la data di immissione sul mercato, i documenti ritenuti probanti sono quelli di tipo amministrativo/tecnico, in cui compare il bene e i suoi dati identificativi, tra cui una data dalla quale possa essere desunta l’informazione; ad esempio, l’atto di acquisto/vendita, fatture di acquisto, contratti e fatture di manutenzione in cui compare il bene da sostituire, documentazione illustrativa del fabbricante, ecc. Dichiarazioni o autocertificazioni dell’impresa non sono considerate documenti probanti.

In ogni caso le macchine da sostituire devono essere nella piena proprietà dell’impresa richiedente alla data del 31 dicembre 2018 ed essere alienate secondo le seguenti modalità, in base alla data di immissione sul mercato:

  • Successivamente al 27/01/2010, data di recepimento della direttiva 2006/42/CE, l’impresa può effettuare la vendita o permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l’acquisto o rottamare le macchine sostituite;
  • Periodo compreso indicativamente tra il 21/09/1996 e il 27/01/2010, l’imprese può effettuare la permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l’acquisto oppure rottamare le macchine sostituite;
  • Antecedentemente al 21/09/1996, data di recepimento della direttiva comunitaria 98/37/CE, l’impresa può optare per la sola

Le macchine acquistate rispetto a quelle sostituite devono rispettare le seguenti condizioni: analogo tipo; allestimento equivalente in termini di accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili; prestazioni (in base al tipo di macchinario, come indicato dalla Tabella allegata alle Faq del bando: per le macchine utensili l’indicatore da prendere in considerazione è la potenza del motore; per le macchine agricole la capacità lavorativa; ecc.) non superiori del 30% nel caso di macchine immesse sul mercato successivamente al 21/09/1996 (data di recepimento della direttiva 98/37/CE – ex 89/392/CEE e s.m.i.) e non superiori del 50% nel caso di macchine immesse sul mercato antecedentemente a tale data.

Un caso particolare da noi gestito riguarda la possibilità di acquistare una macchina multifunzione a fronte dell’alienazione di più macchine. Dopo un approfondimento con l’Inail, l’intervento è risultato ammissibile purché la nuova macchina sia di analogo tipo rispetto a quelle alienate e gli indicatori di prestazione rispettino la soglia di aumento (30% o 50%) per ogni indicatore di prestazione delle macchine alienate; nel caso in cui l’indicatore di prestazione sia lo stesso per più macchine da sostituire, il confronto potrà essere effettuato rispetto all’indicatore con valore più elevato.

Ulteriore fattispecie degna di nota riguarda la sostituzione di più macchinari. Tale intervento può essere ammissibile a condizione che tutti i macchinari appartengano alla medesima tipologia di intervento indicata in fase di domanda. Inoltre, qualora la tipologia di intervento preveda la sostituzione come obbligo (linee g) o h)) il numero delle macchine da acquistare non deve essere superiore al numero di quelle da sostituire.

La Misura in oggetto prevede molteplici aspetti da tenere in considerazione al fine di collocare il progetto nella corretta linea di intervento. Per tale motivo è opportuno affidarsi ad un professionista sia per l’analisi del caso di specie che per un’attenta lettura della documentazione da presentare.