16 Dicembre 2017

Acconto Iva: calcolo, versamento e rilevazione contabile

di Viviana Grippo
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Il prossimo 27 dicembre scade il termine per il versamento dell’acconto Iva sulla liquidazione Iva del mese di dicembre o del quarto trimestre (liquidazione annuale).

L’acconto versato originerà un credito verso l’Erario che verrà stornato in fase di liquidazione mensile del mese di dicembre (entro il 16 gennaio successivo) o in sede di liquidazione annuale (all’interno della dichiarazione Iva annuale), a seconda che l’azienda liquidi l’imposta con cadenza mensile o trimestrale.

I calcoli per la determinazione dell’acconto possono essere eseguiti secondo tre metodologie:

  • storico, l’acconto è pari all’88% dell’imposta dovuta in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente;
  • analitico, l’acconto è determinato con una liquidazione “straordinaria” al 20 dicembre effettuata sulla base delle operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data;
  • previsionale, l’acconto è pari all’88% del debito “presunto” che si stima di dover versare in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno.

Sono esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto:

  • soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;
  • soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2017;
  • soggetti cessati prima del 30 novembre 2017 (mensili) o del 30 settembre 2017 (trimestrali);
  • soggetti a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente;
  • soggetti ai quali, applicando il metodo “analitico”, dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2017 risulta un’eccedenza a credito;
  • soggetti che adottano il regime forfettario dal 1° gennaio 2017;
  • soggetti che hanno adottato il regime dei “minimi” di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011;
  • soggetti che nel corso del 2017 sono usciti dal regime dei minimi;
  • soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);
  • produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);
  • soggetti che applicano il regime forfetario ex 398/1991;
  • soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);
  • soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.

L’acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi neanche nel caso di liquidazione trimestrale, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

  • 6013 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente,
  • 6035 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente.

Avvenuto il pagamento la rilevazione contabile sarà la seguente:

Erario c/Iva (sp)                       a                      Banca c/c (sp)

Anche l’acconto Iva può essere oggetto di compensazione.

Si ricorda, in merito alle compensazioni, l’esistenza dei limiti di cui sotto che obbligano a specifiche forme di presentazione dei modelli.

F24 con compensazione a saldo zero Privati Entratel o Fisconline
Partite Iva
F24 con compensazione e saldo a debito Privati

 

Entratel o Fisconline o Home banking convenzionati
Partite Iva Entratel o Fisconline

 

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