17 Settembre 2014

Senza imposte il trust auto dichiarato: un ulteriore intervento

di Ennio VialVita Pozzi
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Spunta ancora una sentenza di una commissione tributaria di primo grado che sostiene la
non debenza dell’
imposta di
donazione e delle
imposte ipocatastali in misura
proporzionale. Si tratta della Sentenza n. 1462 dell’11 febbraio 2014 (ud 7 ottobre 2013) della Commiss. Trib. Provinciale di Milano.
Vediamo i fatti.
A fronte dell’atto di trust stipulato il 18 maggio 2010, l’Ufficio addebita una carente autoliquidazione dell’imposta di bollo e
l’omessa autoliquidazione delle
imposte di donazione,
ipotecarie e
catastali su euro 45.000 per “dotazione di beni al Trust”.
Il contribuente eccepisce che nel caso di specie si tratta di una mera segregazione del bene in un
trust auto dichiarato, senza effetti tributari, richiedendo che la
sola imposta applicabile venga riconosciuta in
misura fissa pari a 168 euro (ora 200 euro).
In sostanza, la disponente / trustee lamenta una
pretesa tributaria ingiusta in relazione all’atto dispositivo.
La
commissione ritiene
fondate le
tesi esposte dalla
contribuente, in quanto il conferimento dei beni in un trust è privo di
effetti traslativi formali e, quindi, in quanto tale, è privo di capacità contributiva. Le
conclusioni della sentenza sono assolutamente
condivisibili ed in linea con un filone giurisprudenziale ormai consolidato.
Sul punto richiamiamo anche la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale Treviso, Sentenza 14/1/2011 del 23 febbraio 2011 (depositata 25 febbraio 2011) che pure affronta il caso del
trust auto dichiarato.
Nel caso di specie i giudici chiariscono che
“la considerazione razionale della normativa inerente all’istituto porta a riconoscere la necessità – chiaramente imprescindibile alla natura tributaria – del verificarsi attuale di un trasferimento/incremento di ricchezza, senza del quale e in relazione al quale la controversia riceve necessariamente soluzione. Conseguentemente all’inesistenza nel trust auto dichiarato in questione di un tale effetto attuale, certo ed effettivo non pare alla commissione che possa applicarsi alcuna tassazione diversa dalla misura fissa, in realtà avente significato di mera prenotazione dell’evento finale sospensivo e condizionante”.
E’ interessante poi notare come la
sentenza di Treviso sia stata
confermata anche in
secondo grado dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia Mestre, Sentenza n. 90/7/2013 del 26.11.2013 (depositata 27 11.2013).
I giudici di secondo grado offrono però una
motivazione più articolata che va oltre il caso del trust auto dichiarato per giustificare la non debenza delle imposte anche nel caso in cui le due figure del disponente e del trustee non siano coincidenti.
Infatti, i giudici ribadiscono l’
assenza di qualsiasi
intento donativo in quanto il trust prevede una attribuzione di beni affinché il trustee li amministri nell’interesse dei beneficiari per la
realizzazione di uno
scopo.
Nel caso de quo, a seguito dell’istituzione del trust,
non si è verificato alcun
arricchimento di terzi in quanto manca l’
animus donandi da parte della disponente.
Fino al momento della
conclusione o
scioglimento del trust non si ha il
trasferimento definitivo del patrimonio ma la semplice separazione dello stesso rispetto ai soggetti, sottoposta a
condizione sospensiva, con una condizionale finale ed effettiva dell’esito traslativo in quel preciso momento.
Di conseguenza, fino alla conclusione del trust, il
Fisco potrà pretendere semplicemente il
tributo in misura fissa, in quanto in capo al fiduciario
non c’è stato alcun
incremento patrimoniale; diversamente, alla scadenza del trust, gli atti saranno suscettibili delle imposizioni tributarie proporzionali in quanto solo allora vi sarà un effettivo
trasferimento della
proprietà.
La Commissione rigetta l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
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