Criteri e modalità di cessazione ed esclusione delle partite Iva dal VIES

Con il provvedimento n. 110418 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di cessazione della partita Iva e di esclusione della stessa dalla banca dati VIES in caso di irregolarità o frodi in campo Iva.

Si fa presente che le regole applicative sono state dettate ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del D.P.R. 633/1972, secondo cui “L’attribuzione del numero di partita Iva determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’Iva, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva Iva e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti le modalità operative per l’inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e dell’esclusione della stessa dalla banca dati medesima”.

La cessazione del numero identificativo Iva e l’esclusione dal VIES sono, quindi, la conseguenza di specifiche attività di controllo effettuate da parte del Fisco. Al riguardo, il provvedimento illustra nel dettaglio le caratteristiche delle attività di analisi del rischio e dei controlli periodici, formali e sostanziali, messi in atto per verificare l’esattezza e la completezza dei dati forniti dagli operatori per la loro identificazione ai fini Iva e per individuare le eventuali frodi.

La cessazione si rende necessaria qualora l’Agenzia constati che il soggetto controllato risulti privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi. In tal caso, l’ufficio notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva, indebitamente richiesta o mantenuta. Per conseguenza, la stessa partita Iva viene esclusa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie.

Qualora invece venga constatato che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal decreto Iva, abbia consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode, l’Agenzia, valutata la gravità del comportamento, può notificare un provvedimento di esclusione dal VIES, rendendo invalida la partita Iva.

Sia la cessazione che l’esclusione operano dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del relativo provvedimento.

Il contribuente escluso dal VIES può comunque presentare all’ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione, una specifica istanza di inclusione nella banca dati direttamente o mediante PEC.

L’ufficio, una volta valutate le motivazione del contribuente istante, può riammetterlo nella banca dati, alla condizione però che siano state rimosse le irregolarità che avevano generato l’esclusione.

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