8 Luglio 2019

Verifiche sull’imposta di bollo: più poteri all’Agenzia delle entrate

di Luca Caramaschi
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Con l’articolo 12-novies D.L. 34/2019, convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il legislatore interviene al fine di consentire all’Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche attraverso lo SdI, di verificare, mediante procedure automatizzate, la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

In particolare il primo periodo del comma 1 del citato articolo prevede che l’Agenzia, laddove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, possa integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul SdI.

L’Agenzia include nel calcolo dell’imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo Iva ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.M. 17.06.2014, sia l’imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta.

Il secondo periodo del comma 1 stabilisce, inoltre, che nei casi residuali in cui non sia possibile effettuare tali verifiche con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi del D.P.R. 642/1972 che, come è noto, reca il Testo Unico sull’imposta di bollo.

A tal proposito va ricordato che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, D.M. 17.06.2014, le fatture elettroniche devono riportare una specifica annotazione nel caso in cui sia obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo.

In base alle disposizioni di tale comma 2, il versamento dell’imposta di bollo dovuta su tali fatture è effettuato con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo alla chiusura del trimestre in cui sono state emesse le fatture stesse.

Per agevolare il pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi di quanto previsto dal richiamato comma 2, l’Agenzia delle entrate rende noto ai soggetti passivi Iva, tramite l’area riservata del proprio sito internet, l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta, calcolata in base al numero di fatture che recano la suddetta specifica annotazione.

Ove nelle fatture elettroniche non sia stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle entrate è tenuta a regolarizzare successivamente le fatture stesse ai fini dell’imposta di bollo e a recuperare l’imposta dovuta secondo le procedure di cui al citato D.P.R. 642/1972.

Tali procedure sono state configurate per l’applicazione agli atti in formato cartaceo e dunque appaiono poco efficaci per i documenti digitali, quali le fatture elettroniche, anche in ragione dell’imposta dovuta per ciascun esemplare di esse (pari a 2 euro, secondo l’articolo 13 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972).

Il terzo periodo stabilisce che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia delle entrate si applica la sanzione del 30% del dovuto di cui all’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997, generalmente irrogata in caso di mancato o parziale versamento dei tributi alle relative scadenze.

Si ricorda che tale disposizione stabilisce che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.

Salva l’applicazione della disciplina del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

La nuova disposizione prevede inoltre che l’integrazione automatica della fattura con procedure automatizzate da parte dell’Agenzia, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui al terzo periodo, si applica alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio e che con decreto del MEF sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi comprese le procedure per il recupero dell’imposta di bollo non versata nonché l’irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo.

L’ultimo periodo, infine, stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all’attuazione del comma 1 dell’articolo12-novies in commento, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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