22 Ottobre 2016

Ultimo anno (salvo proroghe) per il credito all’e-commerce agricolo

di Luigi Scappini
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È indubbio che, in un mercato sempre più globalizzato, le aziende che vogliono presentarsi sui mercati internazionali, devono posizionarsi anche nel contesto del cosiddetto e-commerce; tuttavia, se tale forma di commercializzazione dei prodotti non incontra particolari problematiche applicative per la maggior parte dei settori merceologici, qualche difficoltà maggiore viene riscontrata nel contesto del settore primario dove è indubbio che una visione diretta del prodotto, rende consapevole l’acquirente delle caratteristiche e, conseguentemente, ne favorisce l’acquisto.

Tuttavia, in ragione dell’attuale struttura del mercato, ormai è diventata imprescindibile una presenza sul web, poi che a questo si aggiunga anche una ulteriore implementazione consistente nella predisposizione di un’area di e-commerce, rappresenta un ulteriore step lasciato alla libera scelta imprenditoriale.

Il Governo, conscio di tale esigenza ha provveduto, con l’articolo 3, comma 2, D.L. 91/2014, convertito con modifiche con Legge n. 116/2014, all’istituzione di un credito d’imposta per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche.

Il credito è operativo per il triennio 2014-2016 e, per quanto attiene l’attuale periodo di imposta, prevede lo stanziamento di fondi in misura pari a 1 milione di euro.

Con D.M. 273/2015 è stata data attuazione al credito e successivamente, il Mipaaf ha emanato la relativa circolare esplicativa, da ultimo quella del 17 ottobre 2016, protocollo n. 76689 in riferimento all’ultimo periodo di imposta agevolato.

Ai sensi dell’articolo 2, D.M. 273/2015, destinatari dell’agevolazione sono:

  1. le pmi e le imprese diverse dalle pmi che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura compresi nell’Allegato I del TFEU (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e
  2. le pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi nel predetto Allegato I del TFEU.

Le spese che danno diritto al credito, sono quelle sostenute per realizzare e ampliare infrastrutture informatiche con l’unico obiettivo dell’avvio o sviluppo, se già esistente, delle vendite dei prodotti agricoli via web.

Nello specifico, l’articolo 3 del decreto 273 vi ricomprende quelle relative a:

  • dotazioni tecnologiche;
  • software;
  • progettazione e implementazione e
  • sviluppo database e sistemi di sicurezza.

L’articolo 3, comma 5 del decreto prevede che le spese si considerano effettivamente sostenute secondo i principi di cui all’articolo 109 Tuir, quindi:

  • per i beni mobili rileva la data della consegna o spedizione e
  • per i servizi rileva la data in cui le prestazioni sono ultimate.

Ai fini dell’effettività del sostenimento, è richiesto il rilascio di un’apposita attestazione a cura alternativamente del presidente del collegio sindacale, di un revisore legale, di un professionista abilitato o del responsabile del Caf.

In senso parzialmente difforme, la circolare Mipaaf afferma come siano ammesse all’agevolazione le sole spese sostenute e regolarmente fatturate nonché quietanziate, concetto che sottende il saldo del dovuto, precisando, inoltre, che la fornitura di beni deve essere regolata esclusivamente attraverso il sistema di pagamento SEPA e i titoli di spesa devono riportare un esplicito riferimento al credito di imposta.

La fruizione del credito passa attraverso la richiesta da presentare al Mipaaf, nel periodo compreso tra il 20 e il 28 febbraio 2017 all’indirizzo mail saq3@pec.politicheagricole.gov.it.

Si ricorda come il credito competa nella misura del 40% delle spese sostenute e il suo limite massimo varia in ragione del soggetto richiedente.

Il Mipaaf verificherà completezza e spettanza del credito al fine di determinare l’ammontare di credito attribuibile alla singola impresa richiedente.

In caso di insussistenza dei requisiti richiesti, sempre il Mipaaf ne darà formale comunicazione all’istante secondo le modalità di cui all’articolo 10-bis, L. 241/1990.

Al contrario, in caso di esito positivo, verrà comunicato il riconoscimento del credito all’impresa e all’Agenzia delle entrate.

Si ricorda come, poiché i fondi a disposizione non sono illimitati, è possibile che le imprese si vedano riconosciuto un credito inferiore a quello virtualmente spettante; infatti, in caso di incapienza dei fondi, il credito al singolo istante viene decurtato in misura proporzionale ai sensi del rapporto tra ammontare dei fondi disponibili e importo complessivo spettante.

In chiusura si ricorda come il credito può trovare utilizzo esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 e successive modificazioni. Si ricorda inoltre come il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia.

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Le problematiche fiscali in agricoltura