8 Gennaio 2018

Spesometro con credito d’imposta: al via la compensazione

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
Scarica in PDF

Dal 1° gennaio 2018 è utilizzabile in compensazione il credito d’imposta di 100,00 euro previsto una tantum per l’adeguamento tecnologico finalizzato all’adempimento degli obblighi relativi alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21 D.L. 78/2010) e delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21 bis D.L. 78/2010).

Ai sensi dell’articolo 21 ter, comma 1, D.L. 78/2010, il richiamato credito d’imposta spetta ai contribuenti in attività nel 2017 che, nell’anno precedente a quello in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico, abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.

Il credito d’imposta, inoltre, spetta anche a coloro che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015.

È poi riconosciuto un ulteriore credito d’imposta, di 50 euro, qualora, sussistendo i medesimi presupposti finora richiamati, i contribuenti abbiano esercitato, entro il 31 dicembre 2017, anche l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Come espressamente previsto dalla norma, il credito d’imposta di 100 euro, come anche quello da 50 euro,  non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, ed è utilizzabile, una sola volta, esclusivamente in compensazione.

A tal fine l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 2/E/2018, ha diffuso i due codici tributo da indicare nel modello F24 ai fini della compensazione, ovvero:

  • 6881” denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 100 euro – articolo 21-ter, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”;
  • 6882” denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 50 euro – articolo 21-ter, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

Nella citata risoluzione è altresì precisato che il modello F24 potrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, per consentire all’Agenzia delle entrate di verificare che l’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta sia avvenuto entro i previsti limiti d’importo.

L’eventuale utilizzo del credito d’imposta per un importo superiore a quello stabilito, comporterà quindi lo scarto del modello F24.

Ai fini dichiarativi, inoltre, il contribuente, dovrà indicare il credito d’imposta:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico,
  • nelle successive dichiarazioni dei redditi, fino a quando non è concluso l’utilizzo del credito d’imposta stesso.

Si ricorda, da ultimo, che ai sensi dell’articolo 21 ter, comma 3 bis, D.L. 78/2010, tutte le richiamate agevolazioni sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis“.

La dichiarazione del reddito di impresa e dell’IRAP