Rimborso dell’imposta di registro per risoluzione anticipata

Nell’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto di locazione di durata pluriennale, per il quale sia stata versato l’intero importo relativo all’imposta di registro sul corrispettivo pattuito, il contribuente ha diritto al rimborso della parte dell’imposta relativa alle annualità successive a quella in corso.

Così l’articolo 17, comma 3, D.P.R. 131/1986 dispone il diritto al rimborso del tributo eventualmente versato con modalità anticipata.

Si evidenzia, infatti, che per i contratti con durata di più anni il contribuente può scegliere:

  • di pagare, al momento della registrazione, l’imposta dovuta per l’intera durata del contratto;
  • di versare l’imposta, anno per anno, entro trenta giorni dalla scadenza della precedente annualità.

Nella prima ipotesi, ossia se il contribuente sceglie di pagare per l’intera durata del contratto, è previsto uno “sconto”, pari ad una detrazione dall’imposta dovuta della metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità (articolo 5, nota I, Prima Parte della Tariffa, allegata al D.P.R. 131/1986).

Ipotizzando un canone di locazione mensile pari a 500,00 euro, relativo ad un contratto di locazione abitativo a canone libero (4 + 4), l’imposta di registro dovuta per l’intera durata del contratto è 480,00 euro (pari al 2% del canone totale previsto per i primi quattro anni) diminuita di 7,68 euro (pari allo 0,4% – metà del tasso di interesse in vigore dal 1° gennaio 2019 – moltiplicato per le quattro annualità). In definitiva l’imposta di registro per la durata quadriennale del contratto è pari a 472,00 euro, arrotondata all’unità di euro per difetto, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, D.Lgs. 23/2011.

Se il contratto dovesse essere risolto prima del compimento delle quattro annualità, spetta il rimborso dell’importo pagato per le annualità successive a quella in cui avviene la risoluzione anticipata.

Così, ponendo l’ipotesi in cui il contratto analizzato in precedenza sia risolto durante il secondo anno, il rimborso spetta per due annualità (la terza e la quarta).

In particolare, il rimborso è pari a 240,00 euro, dato dall’importo dell’imposta diviso per le annualità anticipate e moltiplicato per quelle rimanenti (480,00 : 4 x 2).

Il rimborso dell’imposta di registro può essere richiesto, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, D.Lgs. 131/1986, entro tre anni dal giorno della risoluzione, presentando l’istanza all’ufficio dell’Agenzia delle entrate che ha eseguito la registrazione, ovvero inviando la medesima istanza a mezzo plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento.

L’Agenzia delle entrate, una volta riconosciuto il diritto al rimborso, lo eroga secondo le stesse modalità previste per i rimborsi delle imposte dirette (accredito su conto corrente, contanti alle Poste o vaglia cambiario della Banca d’Italia).

Ai fini dell’accredito su conto corrente bancario o postale, il contribuente può farne richiesta utilizzando l’apposito modello, indicando i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso.

Per ragioni che attengono alla sicurezza dei dati, la richiesta di accredito può essere effettuata:

  • comunicando le proprie coordinate bancarie direttamente on-line, tramite una specifica applicazione;
  • presentando l’apposito modello presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, esibendo un documento d’identità in corso di validità, la cui fotocopia andrà allegata al modello.

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