20 Marzo 2018

Rilevazione dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

di Fabio Garrini
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Uno dei dubbi che si pongono al redattore del bilancio di esercizio riguarda la necessità o meno di rilevare nel bilancio in chiusura gli effetti di eventi che si sono manifestati successivamente al 31 dicembre. Della questione si occupa la sezione 4 del documento contabile Oic 29, fornendo utili (e tutto sommato piuttosto chiare) indicazioni per gestirne gli effetti.

Eventi successivi

Il primo aspetto da ricordare è il termine ultimo entro il quale deve verificarsi il fatto affinché questo risulti rilevante nel bilancio in chiusura: in base al paragrafo 62 del citato Oic 29, esso risulta rilevante se si è verificato entro la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte degli amministratori. Va comunque ricordato che, qualora l’evento fosse di particolare rilevanza, esso dovrebbe essere tenuto in considerazione (con necessità di modificare il progetto di bilancio predisposto, nel rispetto della procedura di approvazione del bilancio) anche se manifestatosi successivamente, sino alla data di approvazione da parte dell’organo assembleare.

Nel merito va rimarcato che i fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale, facendola venire meno, devono sempre essere tenuti in considerazione: in tal caso, infatti, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

Nelle altre situazioni, l’Oic 29 distingue due gruppi di eventi.

Il primo comprende eventi che devono necessariamente essere rilevati nei conti del bilancio in chiusura, anche se manifestati dopo il 31 dicembre: si tratta di quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio.

Lo stesso principio contabile propone alcuni esempi (che quindi non devono essere intesi come una elencazione tassativa):

  • la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
  • i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio dai quali emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subìto riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio (es: il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio, ovvero la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l’indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio);
  • la determinazione, dopo la data di chiusura dell’esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell’esercizio di riferimento;
  • la determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all’esercizio chiuso;
  • la scoperta di un errore o di una frode.

Il secondo gruppo di operazioni riguarda invece operazioni che non devono essere rilevate nei conti della società (o, per meglio dire, impatteranno nei conti dell’anno dopo).

Nel bilancio in chiusura è comunque richiesto di dare adeguata informativa quando l’evento sia da intendersi rilevante per la valutazione dei risultati ottenuti.

Anche in questo caso il principio contabile porta alcuni esempi di fatti da non rilevare:

  • la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;
  • la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
  • la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
  • la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio.
  • la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio.

Da ricordate che l’effetto sul bilancio dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio deve essere evidenziato in nota integrativa ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 22 quater), tanto per i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria, quanto per quelli che beneficiano della forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis.

Nullità e falsità del bilancio e delle dichiarazioni fiscali