7 Novembre 2017

Restyling per le OP – aspetti generali

di Luigi Scappini
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Con il D.M. Mipaaf n. 5927 del 18 ottobre 2017 vengono introdotte alcune modifiche alle regole inerenti le OP (organizzazioni di produttori), operanti nel settore dell’ortofrutta.

In particolare, vengono disciplinate le caratteristiche che devono soddisfare le OP – aggregazioni di singoli operatori appartenenti al medesimo comparto agroalimentare – per poter ottenere il riconoscimento quali operatori operanti nel settore dei prodotti freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, compito delegato alle singole Regioni.

A tal fine l’articolo 2, senza apportare modifiche rispetto al passato, prevede che la OP per poter ottenere il riconoscimento deve alternativamente essere costituita in una di queste 3 forme giuridiche alternative:

  1. società di capitali con oggetto sociale la commercializzazione di prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia stato sottoscritto da imprenditori agricoli singoli o da società costituite sempre da imprenditori agricoli o da cooperative agricole e loro consorzi;
  2. cooperative agricole e loro consorzi;
  3. società consortili agricole ex articolo 2615-ter, cod. civ., costituite da imprenditori agricoli o loro forme associate.

Il successivo articolo 3 introduce alcuni elementi innovativi rispetto al passato elevando, in primis, il numero minimo di produttori associati che diviene pari a 15, ridotti, per effetto di quanto previsto al comma 2, a 5 in ipotesi di OP relative a funghi, noci (capitolo NC 080231 e 080232), zafferano, timo, basilico, melissa, menta, origano, maggiorana selvatica, rosmarino, salvia e carrube (capitoli NC 09 e NC 12).

Ai fini del calcolo viene precisato come, nell’ipotesi in cui la OP abbia come soci delle persone giuridiche, si debba far riferimento al numero di produttori associati a ogni singola persona giuridica, ciascuno di essi rappresentante una singola azienda.

Il secondo requisito richiesto ai fini del riconoscimento da parte della Regione competente è quello inerente la cosiddetta VPC (valore produzione commercializzabile), infatti, a seconda del capitolo di riferimento dei prodotti, essa oscilla da un minimo di 200.000 euro a un massimo di 4,5 milioni di euro, valori che devono essere comprovati da documentazione contabile.

Nello specifico i VPC minimi richiesti ammontano a:

– 3,5 milioni di euro per un singolo prodotto rientrante nei capitoli NC 07 o NC 08. Tale valore viene ridotto a 1 milione nell’ipotesi di:

  • cipolle e scalogni, aglio, porri e altri ortaggi agliacei;
  • funghi e tartufi;
  • mandorle, nocciole, noci comuni, castagne e marroni, pistacchi e altra frutta a guscio, con esclusione delle noci di arec e delle noci di cola;
  • fichi freschi;
  • agrumi quali cedro e bergamotto, con l’esclusione di arance, mandarini, pompelmi e limoni;
  • cocomeri e altri meloni;
  • melograni e fichi d’india;

– 4,5 milioni di euro per più prodotti di cui almeno uno rientrante nel capitolo NC 07 o NC 08. Anche in questo caso il valore minimo è ridotto a 1,5 milioni nel caso il riconoscimento riguardi una OP di prodotti ricompresi nella deroga di cui sopra;

– 200 mila euro per un solo prodotto rientrante nel capitolo NC 09;

– 500 mila euro per più prodotti con codice che inizia con NC 12 o nel caso di compresenza di prodotti con codice NC 09 o NC 12.

L’articolo 3, comma 5, precisa come, ai fini del calcolo della VPC minima, si prendono in considerazione esclusivamente le produzioni riconducibili a soggetti che hanno presentato il fascicolo aziendale.

Inoltre, ai fini del conteggio si possono considerare anche i “sottoprodotti”, da intendere, ai sensi dell’articolo 2, lettera i), Regolamento delegato 891/2017, quale “prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo, che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale prodotto ricercato”.

Anche per quanto attiene i valori minimi richiesti per la VPC sono previste alcune deroghe, in particolare, è prevista una riduzione:

  • in misura pari al 30% per i riconoscimenti di OP relative esclusivamente a prodotti biologici ex Regolamento (CE) n. 834/2007 e
  • in misura pari al 25% per le OP operanti in Sardegna.

L’articolo 4 regolamenta l’ipotesi per cui, tra i soci aderenti, vi sia anche qualche produttore che detenga aziende ubicate in altri Stati comunitari, nel qual caso, viene precisato che la relativa produzione può essere conteggiata ai fini del rispetto della VPC minima richiesta, esclusivamente nell’ipotesi in cui tale valore sia almeno pari al 5% del necessario.

In tal caso, la OP può, su esplicita richiesta, assurgere a organizzazione di produttori transnazionale con conseguente applicazione delle regole di cui all’articolo 14, Regolamento 891/2017.

La fiscalità dell’imprenditore agricolo