8 Giugno 2019

Regime forfettario e quote in società di persone

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La cessione della partecipazione in società di persone entro il prossimo 31 dicembre 2019 consente al contribuente di applicare il regime forfettario anche per il 2020, ferma restando l’applicazione del regime per il 2019 anche in caso di mancato trasferimento della partecipazione entro la fine dell’anno.

È quanto emerge dalla lettura della circolare 9/E/2019 con cui l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle due cause di esclusione legate al possesso di partecipazioni in società (lett. d) ed allo svolgimento dell’attività in prevalenza nei confronti del datore di lavoro o dell’ex datore di lavoro nei due anni precedenti (lett. d-bis).

Come noto, infatti, la Legge di Bilancio 2019 ha modificato in modo importante le predette cause di esclusione a partire dal periodo d’imposta 2019, ragion per cui si sono resi necessari dei chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Per quanto riguarda la causa di esclusione collegata al possesso di partecipazioni in società di persone, è confermato che il semplice possesso, anche di una quota minima, di partecipazione in un soggetto di cui all’articolo 5 Tuir (comprese le imprese familiari) costituisce una causa di esclusione dal regime agevolato.

Importanti chiarimenti sono stati forniti in relazione all’aspetto “temporale” in cui verificare la causa di esclusione in esame, poiché la circolare 9/E/2019 ritiene che “la causa ostativa non operi solo a condizione che il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, provveda preventivamente a rimuoverla (….)”.

Ciò avrebbe determinato la possibilità di applicare il regime forfettario nel 2019 a condizione che la quota di partecipazione in società di persone non sia posseduta alla data del 31 dicembre 2018.

Tuttavia, in considerazione del fatto che la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) è stata pubblicata in G.U. solamente in data 31 dicembre 2018, per coloro che a tale data possedevano una partecipazione in società di persone la circolare 9/E/2019 precisa che si potrà comunque applicare il regime forfettario per l’anno 2019.

Resta fermo che per poter applicare il regime agevolativo anche nel 2020 il contribuente dovrà liberarsi della partecipazione entro il prossimo 31 dicembre 2019, pena la fuoriuscita dal regime.

In buona sostanza, dalla lettura del documento dell’Agenzia emerge che:

  • il possesso di una partecipazione al 31 dicembre 2018 non impedisce di fruire del regime per il periodo d’imposta 2019;
  • il possesso di una partecipazione al 31 dicembre 2019 impedisce di fruire del regime per il periodo d’imposta 2020.

Una precisazione contenuta nella circolare 9/E/2019 che deve essere ricordata riguarda il trasferimento della partecipazione quale operazione che consente al contribuente di “guadagnare” o mantenere i requisiti per l’applicazione del regime forfettario.

È infatti stabilito che tali operazioni non sono censurabili ai fini dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis L. 212/2000, “trattandosi di comportamenti volti a rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime, rispettandone in tal modo la ratio sottostante. Va da sé che si deve trattare di reali fenomeni realizzativi delle partecipazioni e non di condotte in tutto o in parte simulate“.

In buona sostanza, l’Agenzia dà il via libera al contribuente di trasferire (a titolo oneroso o gratuito) la quota anche al solo fine di ottenere (o mantenere) il requisito per l’applicazione del regime, ferma restando ovviamente la possibilità di sindacare eventuali comportamenti simulati.

È appena il caso di ricordare che laddove il contribuente riceva per successione una partecipazione in corso d’anno, potrà applicare il regime forfettario per l’anno stesso, fermo restando che se non trasferirà la partecipazione entro la fine dell’anno stesso fuoriuscirà dal regime a partire dall’anno successivo.

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