12 Febbraio 2020

Regime forfettario: causa di esclusione a decorrenza immediata

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la risoluzione AdE 7/E/2020, pubblicata ieri, 11 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha finalmente fornito la sua interpretazione in merito alla decorrenza della nuova causa ostativa al regime forfettario e della nuova condizione di accesso, entrambe introdotte dalla Legge di bilancio 2020, prevedendo che le stesse operino già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti, nell’anno 2019, hanno superato gli stabiliti limiti.

Giova a tal proposito ricordare che, con la Legge di bilancio 2020 sono state modificate le disposizioni in materia di regime forfettario, introducendo un nuovo requisito di accesso e una nuova causa ostativa.

Con riferimento ai requisiti di accesso, la nuova disposizione di legge stabilisce che possono applicare il regime forfettario i contribuenti che, al contempo, nell’anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro,
  • hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro.

Per quanto riguarda, invece, le cause di esclusione, la Legge di bilancio 2020 ne ha introdotta una nuova, precludendo il regime in esame ai contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro.

Tale causa di esclusione non si discosta da quella, sostanzialmente identica, prevista in sede di prima applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 57, lettera d-bis, L. 190/2014), ed eliminata dalla Legge di bilancio 2019.

Allo stesso modo, la nuova condizione di accesso, prima richiamata, ripropone la precedente previsione normativa, pur introducendo una soglia più elevata (20.000 euro in luogo dei 5.000 euro in passato previsti).

I dubbi connessi alle riproposte cause ostative e condizioni di accesso erano pertanto principalmente riconducibili alla decorrenza delle novità normative, posto che:

  • da un lato, la precedente circolare AdE 10/E/2016, in relazione alla disciplina previgente, aveva previsto che assumesse rilevanza la condizione rilevabile nell’anno precedente, pur a fronte della novità normativa entrata in vigore nell’anno di riferimento,
  • dall’altro lato, la successiva circolare AdE 9/E/2019, pur con riferimento a cause di esclusione diverse, aveva ritenuto le previsioni dello Statuto dei diritti del contribuente incompatibili con la possibilità di far riferimento, ai fini delle necessarie verifiche, alle condizioni sussistenti nell’anno precedente, considerata la data di entrata in vigore della disposizione.

Con la risoluzione in esame, dunque, l’Agenzia delle entrate interviene sulle richiamate incertezze, ritenendo che “come si evince dall’espressa formulazione normativail limite delle spese/redditi vada verificato con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario.

Di conseguenza, i contribuenti che, nel 2019, hanno superato il limite di 30.000 euro di redditi di lavoro dipendente o assimilato non possono accedere al regime forfetario nel 2020. Stessa considerazione può essere espressa con riferimento al nuovo requisito di accesso (spese per il personale e per lavoro accessorio superiori a 20.000 euro), con riferimento al quale si rende necessario verificare la situazione esistente nel 2019.

L’Agenzia delle entrate ritiene, a tal proposito, che tale interpretazione non contrasti con le previsioni dell’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, posto che “le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait.

Infatti, il requisito (non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori) e la causa di esclusione (aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di dette soglie”.

Da ultimo, l’Agenzia delle entrate ritiene che “l’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario comporterà per il contribuente l’adozione del regime ordinario, con i consueti adempimenti e secondo regole note e già fissate nell’ambito dello stesso regime forfetario: in tale ottica, non sembra possibile ritenere che si contravvenga al contenuto dispositivo dell’articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente”.