4 Novembre 2019

L’Iva e le contraddizioni della riforma del terzo settore

di Guido Martinelli
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La scheda di FISCOPRATICO

Fino ad oggi era consuetudine ritenere, vista la simmetria esistente, che le attività c.d. commerciali, poste in essere da un ente non commerciale, lo fossero sia ai fini delle imposte sul reddito che dell’Iva. Analogamente per quelle istituzionali.

Le uniche eccezioni, fino ad oggi presenti, sono quelle legate all’organizzazione di “viaggi e soggiorni turistici” da parte di determinati enti associativi, previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 148 Tuir e i c.d. contributi corrispettivi per gestioni convenzionate o accreditate da parte di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 143, comma 3, lett. b), per i quali viene prevista la loro decommercializzazione ai fini delle imposte sul reddito, ma che non beneficiano di analoga agevolazione ai fini Iva.

Questa sostanziale sovrapponibilità (e quindi facilità gestionale da parte degli enti non commerciali) verrà in gran parte a cadere con la definitiva entrata in vigore anche della parte fiscale del codice del terzo settore (ricordiamo che sarà il primo periodo di imposta successivo alla messa a regime del registro unico del terzo settore e del pervenimento dell’autorizzazione da parte della Unione europea).

Nulla muterà solo per le associazioni elencate all’articolo 148 Tuir che non dovessero, per scelta o per espresso diniego legislativo, entrare nel terzo settore.

Ciò in quanto, per l’attività che qui interessa, continueranno a godere del percorso parallelo previsto sia ai fini Iva che delle imposte dirette dal combinato disposto di cui all’articolo 148 Tuir e 4 decreto Iva.

Le culturali che resteranno fuori dal Terzo settore, invece, perderanno la decommercializzazione dei corrispettivi specifici da parte di associati e tesserati ai fini delle imposte sui redditi ma manterranno l’agevolazione ai fini Iva.

Ciò in quanto non potranno più applicare l’articolo 148 Tuir ma potranno continuare ad applicare il non assoggettamento ad iva di cui all’articolo 4 D.P.R. 633/1972.

Se, per le sportive che rimarranno “fuori” dal Terzo settore, nulla cambia, diverse sono le conseguenze per quegli enti del terzo settore che scegliessero come attività di interesse generale, lo sport dilettantistico.

Infatti, nei loro confronti, non potrà più applicarsi la L. 398/1991 (articolo 89, comma 1, lett. c, del codice del terzo settore). Ma questo significherà, tra l’altro, che non si potrà, quindi, applicare l’articolo 4 della citata legge, che prevede l’assoggettamento a Iva delle cessioni dei diritti sulle prestazioni degli atleti. Va detto che si potrebbe arrivare comunque al mantenimento dell’obbligo, sulla base dei principi generali, ma è certo che la disapplicazione di questa norma è uno dei tanti effetti inattesi della riforma del terzo settore.

Analogamente, se è pur vero che, all’interno del terzo settore, se si assumesse la veste di associazione di promozione sociale, sarebbe possibile trovare, all’articolo 86, una norma molto simile (prescindendo dai volumi d’ affari di applicazione) è altrettanto vero che questa norma non si applica per i tesserati. Pertanto la sportiva terzo settore applicherà le imposte sui redditi sui ricavi riscossi per le prestazioni effettuate in favore dei tesserati ma continuerà a non assoggettarle ad iva in quanto l’articolo 4 del decreto rimarrà invariato.

All’interno del terzo settore la disciplina Iva diventa il convitato di pietra. Infatti se ne parla poco e rimangono aperti molti dubbi interpretativi.

L’articolo 11 del codice prevede che gli enti del terzo settore che esercitano la loro attività “esclusivamente o principalmente in forma di impresa” sono soggetti all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese.

A prescindere dalla considerazione che sarebbe importante stabilire, in un documento di prassi, quand’è che si avvera questa ipotesi, è chiaro che se io, come ente del terzo settore, mi “autodenuncio” come soggetto che svolge attività di impresa, diventa molto difficile pensare di sfuggire all’applicazione dell’Iva sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi che svolgo per fare tale attività, salvo se li ricomprendessi tra quelli di cui all’articolo 86, previsto per odv e aps.

Ma attenzione, anche se svolgo l’attività in forma di impresa, queste potrebbero rientrare nella previsione di non commercialità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 79 del codice del terzo settore. Pertanto, saranno soggette ad Iva ma non soggette a imposte sui redditi.

Ma questo provocherà, poi, un problema di non facile soluzione in termini di rivalsa Iva: potrò effettuarla su costi che, a quel punto, rientrano in una attività “istituzionale”?

Altro tema che necessita approfondimenti interpretativi è quello delle sponsorizzazioni. Non vi è dubbio che siano proventi da attività diverse (articolo 6 cts) e come tali soggetti al limite che sarà indicato nel decreto di prossima pubblicazione.

Ma è altrettanto vero che saranno da assoggettare ad Iva, per espressa previsione dell’articolo 4, comma 5, D.P.R. 633/1972. Sappiamo, però, che le sponsorizzazioni, ai sensi dell’articolo 79, comma 5, cts, non gravano ai fini dell’individuazione della natura commerciale o meno dell’attività.

Nel caso in cui fossimo in questa seconda fattispecie, la rivalsa Iva sarà applicabile? e sulla base di cosa?

Infine, le odv e le aps che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 86 cts dovranno assoggettare ad Iva le loro sponsorizzazioni?

Temiamo che, ai fini iva, le novità del cts non siano ancora finite.

La disciplina delle associazioni secondo il codice del terzo settore