20 Gennaio 2020

Legge di Bilancio 2020: il bonus facciate

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 1, comma da 219 a 224, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) ha introdotto una nuova detrazione Irpef denominata “bonus facciate”.

La nuova agevolazione si concretizza in una detrazione dall’imposta lorda di ammontare pari al 90% delle spese documentate e sostenute nel 2020 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.

Come previsto dal comma 221, ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio descritto esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Per quanto riguarda gli edifici interessati dalla detrazione, deve trattarsi di edifici localizzati nelle zone A o B individuate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, che definisce:

  • zona A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • zona B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Resta inteso che ove l’intervento sia realizzato su edifici che non sono ubicati in tali zone, lo stesso potrà beneficiare della detrazione Irpef “ordinaria” del 50% di cui all’articolo 16-bis del Tuir.

Tornando al bonus facciate, la detrazione del 90% spetta per le spese sostenute nel 2020 e deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Poiché la norma non prevede una data a decorrere dalla quale i lavori agevolabili debbano iniziare, dovrebbero beneficiare della detrazione anche le spese sostenute nel 2020 per lavori iniziati ed eseguiti precedentemente, ad esempio nel 2019. Ci si attende, in proposito, che l’Agenzia delle Entrate chiarisca questo aspetto temporale.

Per la fruizione del bonus è necessario rifarsi alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 41 del 18.02.1998. In particolare, è necessario che i pagamenti relativi alle spese detraibili siano effettuati con bonifico bancario o postale, nel quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

  • causale del versamento;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale o Partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Per quanto riguarda gli interventi realizzati sulle parti comuni dei condomini, oltre al codice fiscale del condominio bisognerà indicare quello dell’amministratore o del condomino che effettua il pagamento, e, quando ci sono più persone che sostengono la spesa e che intendono fruire della detrazione, bisognerà indicare nel bonifico il codice fiscale di tutte le persone interessate.

Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti:

  • di cui al D.M. 26.06.2015,
  • di cui alla tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11.03.2008, con riguardo ai valori di trasmittanza termica.

In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 D.L. 63/2013.

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