Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/03/2026, n. 4803
Massima: “In tema di legittimazione all’impugnazione, qualora, nel corso del giudizio, sia intervenuta una fusione per incorporazione ai sensi dell’art. 2504-bis c.c., la legittimazione attiva e passiva a proporre ricorso per cassazione spetta esclusivamente alla società incorporante, che prosegue in tutti i rapporti facenti capo alla incorporata; ne consegue che è inammissibile il ricorso proposto e notificato nei confronti della società incorporata ormai estinta, ove la fusione sia già intervenuta e risulti conoscibile, dovendosi l’impugnazione essere indirizzata alla sola incorporante (ovvero al successore nel credito, in caso di intervenuta cessione)”.
Disposizioni applicate: art. 2504-bis c.c.
L’ordinanza n. 4803 del 3 marzo 2026 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Civile, trae origine da una complessa vicenda giudiziaria iniziata con l’opposizione di un correntista, identificato come A.A., a un decreto ingiuntivo di oltre centomila euro ottenuto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena. Il ricorrente contestava il saldo di un rapporto di conto corrente e di un finanziamento, lamentando l’applicazione di interessi usurari, anatocistici e commissioni di massimo scoperto non dovute.
Sia il Tribunale di Velletri in primo grado che la Corte d’Appello di Roma in sede di gravame avevano respinto le doglianze del correntista: in particolare, i giudici d’appello avevano rilevato che, essendo il saldo del conto positivo per una cifra rilevante all’inizio del periodo documentato (gennaio 2001), spettasse al cliente l’onere di fornire contestazioni specifiche e prove circa l’eventuale illegittimità dei calcoli per il periodo precedente.
Il ricorso per Cassazione presentato dal cliente è stato tuttavia dichiarato inammissibile per un vizio procedurale di natura preliminare sollevato dalla società subentrata nel credito, la DONEXT Spa.
È emerso infatti che l’impugnazione era stata indirizzata e notificata alla MPS Gestione Crediti Banca Spa, un soggetto che non solo aveva agito nel giudizio di merito come semplice mandataria e non in proprio, ma che risultava estinto da oltre un decennio a seguito di fusione per incorporazione nella capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, avvenuta nel maggio 2013.
La Suprema Corte ha dunque condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha accertato la sussistenza dei presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato.
Il principio di diritto espresso dalla Corte in questa ordinanza ribadisce un orientamento consolidato in tema di successione nel processo a seguito di operazioni societarie: secondo la Corte, in caso di fusione per incorporazione avvenuta ai sensi dell’articolo 2504-bis c.c., la legittimazione processuale, sia attiva che passiva, per proporre o ricevere un’impugnazione spetta esclusivamente alla società incorporante. Quest’ultima, infatti, prosegue in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, che facevano capo alla società incorporata.
L’unica eccezione a tale regola è rappresentata dalla possibilità per la controparte, qualora non sia stata debitamente informata dell’avvenuta fusione, di notificare l’atto anche alla società incorporata, circostanza che nel caso di specie non è stata ritenuta applicabile data la natura pubblica e risalente dell’operazione di fusione.
