Ai sensi dell’art. 2247 del Codice civile uno degli elementi fondanti il contratto di società, accanto al perseguimento dell’esercizio comune di un’attività economica e allo scopo finale della divisione degli utili, è rappresentato dal conferimento, da intendersi quale prestazione patrimoniale cui ciascun contraente si obbliga per formare la dotazione iniziale dell’ente. All’interno di questa dinamica contrattuale si colloca la peculiare fattispecie del conferimento d’opera che si realizza allorquando il socio assume l’obbligo verso la società di prestare una determinata attività lavorativa o un servizio. Tale tipologia di apporto incontra dei limiti strutturali a seconda del tipo societario, trovando una chiusura assoluta nel comparto azionario ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2342 c.c., applicabile per esplicito rinvio dell’art. 2454 c.c. anche alle società in accomandita per azioni.
La rigidità di tale preclusione trova la sua esclusiva ragion d’essere nel principio di integrale liberazione dei conferimenti diversi dal denaro al momento della sottoscrizione, imposto dal terzo comma della medesima disposizione normativa per le società per azioni. È di tutta evidenza come un’obbligazione di facere, per sua intrinseca natura destinata ad un adempimento progressivo e fatalmente protratto nel tempo, si ponga in irrimediabile contrasto con la necessità di un’immediata formazione del capitale sociale, il quale deve rappresentare una garanzia attuale e tangibile per i terzi creditori fin dal momento della costituzione. Qualora la compagine azionaria avesse il reale interesse ad acquisire e stabilizzare le prestazioni personali di un proprio socio, l’ordinamento riconosce la possibilità per le società di emettere con azioni con prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c. con cui tra società e socio assume si instaura un rapporto obbligatorio collaterale al contratto sociale vero e proprio, sterilizzando in radice l’imputazione di tali utilità a capitale, le quali restano del tutto estranee alla formazione della quota conferita.
Nelle società di persone tale tipo di conferimento è consentito alla luce della responsabilità personale e illimitata che grava sui soci. Per quanto concerne invece la s.r.l., il Legislatore della riforma si è trovato di fronte all’esigenza di contemperare la natura pur sempre capitalistica dell’ente con la sua marcata impronta personalistica, individuando una soluzione in grado di salvaguardare il principio dell’effettività del capitale che viene garantito imponendo la traslazione del rischio di un eventuale inadempimento in capo ad un garante esterno. In questo modo si impone al socio d’opera di accompagnare la propria opera con la prestazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria a copertura dell’intero valore assegnato all’apporto, garantendo così alla società e ai terzi il medesimo grado di certezza tipico dei conferimenti in denaro.
Le formalità e adempimenti necessari nel negozio di conferimento d’opera
Come precedentemente osservato, all’interno dei modelli societari a base personalistica non trova spazio la rigida regola che impone l’immediata e totale liberazione della quota contestualmente alla sua sottoscrizione e, pertanto, vi è una totale assenza di prescrizioni legislative preordinate a certificare o garantire l’esatta corrispondenza al vero della valutazione economica attribuita all’apporto. È infatti un dato ormai incontrastato che la quantificazione di tale entità patrimoniale sia rimessa in via del tutto esclusiva alla piena autonomia negoziale e al libero accordo intercorrente tra i membri della compagine. Ciò spiega, altresì, perché non vi siano specifiche disposizioni relative al conferimento dell’opera o di servizi, limitandosi l’art. 2295 n. 7) del Codice civile a prevedere, che nell’atto costitutivo della s.n.c. siano indicate “le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera”.
In assenza di specifiche disposizioni normative, la dottrina ha discusso la legittimità della costituzione di una società di persone composta esclusivamente da soci d’opera, nonché la possibilità che il ruolo di socio d’opera possa essere ricoperto da un accomandante all’interno di una società in accomandita semplice.
La dottrina maggioritaria fornisce una risposta affermativa a entrambi gli interrogativi, evidenziando che, in riferimento al primo punto, il conferimento d’opera presenta una rilevanza patrimoniale immediata dal momento in cui il conferimento attribuisce alla società un diritto di credito nei confronti del socio per l’esecuzione dell’opera, analogamente a quanto avviene con qualsiasi altro tipo di conferimento.
Nelle società a responsabilità limitata, il legislatore ha stabilito regole precise sul conferimento d’opera, garantendo che venga effettuato nel rispetto del principio dell’integrale liberazione al momento della sottoscrizione, proprio come gli altri conferimenti non monetari.
Oltre alla relazione giurata di stima redatta da un revisore legale richiesta dall’art. 2465 del Codice civile che ha il compito di verificare il valore del conferimento, l’art. 2464, comma 6 del Codice civile prevede che il conferimento può anche essere realizzato mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria che garantiscono, per l’intero valore assegnato, gli obblighi del socio relativi alla prestazione d’opera o di servizi a favore della società. Se previsto nell’atto costitutivo, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento, come cauzione, dell’importo corrispondente in denaro presso la società. Alcuni Autori osservano che, in questo caso, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria funzionano come una fictio iuris dell’integrale liberazione del capitale sociale. Nelle s.r.l., infatti, la mora del socio che conferisce beni in natura si verifica solo se, dopo l’inadempimento del socio, non si ottiene soddisfazione dall’assicuratore o dal fideiussore.
Il conferimento d’opera è spesso usato nelle s.r.l. per conferire beni che non consentono la totale e immediata liberazione del capitale sociale, come beni altrui, futuri o generici. In questi casi, il socio si impegna a far acquisire alla società la proprietà del bene.
In questo caso, il negozio di conferimento può essere regolato come contratto ad effetti obbligatori ove la perizia riguarda il calore dell’obbligo , oppure come contratto con effetti obbligatori immediati e reali differiti ed in questo caso la perizia riguarda il bene, pertanto servono tutte le menzioni immobiliari e la proprietà passa automaticamente alla società senza bisogno di un ulteriore atto una volta che il socio abbia procurato la proprietà.
Socio d’opera capitalizzato e non capitalizzato
Dopo aver fatto le necessarie premesse, appare rilevante analizzare il principale problema riguardante il socio d’opera nelle società di persone: occorre chiarire se il conferimento d’opera debba essere considerato parte integrante del capitale sociale oppure se il valore dell’opera vada trattato come un semplice attivo patrimoniale.
Il dibattito sulla natura del socio d’opera nelle società di persone è tutt’altro che un mero esercizio teorico e presenta ricadute operative di primissimo piano. Il nodo centrale riguarda i conferimenti estranei al capitale sociale e la loro idoneità ad attribuire, oltre al diritto di partecipare agli utili, anche la pretesa alla liquidazione della quota allo scioglimento del rapporto contrattuale ai sensi dell’articolo 2282 del Codice civile. Questa prerogativa è assolutamente pacifica per i soci capitalisti ma risulta densa di incognite per chi apporta la propria attività lavorativa. L’ambiguità del quadro scaturisce dalla lettera dell’articolo 2295 del Codice civile in tema di s.n.c che al numero 6 delinea una precisa valutazione dei conferimenti tradizionali mentre, passando a trattare la prestazione di opera e servizi al numero 7, si limita a una semplice descrizione delle prestazioni assunte dal socio. L’assenza di un obbligo di stima ha inevitabilmente aperto la strada alle letture più disparate e ha animato uno scontro vivace tra chi studia la materia e chi deve poi applicarla nella prassi.
Un tempo si riteneva che il dato testuale imponesse una diversificazione tra i conferimenti di capitale, rigorosamente valutati e idonei a formare il capitale sociale, e i conferimenti di patrimonio, per loro natura esclusi da tale misurazione. Questo indice letterale ha spinto molti autori a escludere in radice che l’opera potesse mai essere capitalizzata. Oggi è preferibile l’opinione di chi ritiene che il conferimento d’opera possa concorrere a pieno titolo alla formazione del capitale sociale ridimensionando il citato articolo 2295 che non vieta l’imputazione a capitale ma la rende una libera scelta dei soci, i quali restano padroni di destinare l’apporto lavorativo a capitale oppure a mero patrimonio.
Da un lato, pertanto, vi può essere il socio d’opera capitalizzato al quale si applica senza incertezze la disciplina generale dei conferimenti. Il valore della sua prestazione viene indicato nell’atto costitutivo, la sua partecipazione a utili e perdite segue la regola della proporzionalità dettata dall’articolo 2263 e il suo diritto alla liquidazione della quota in caso di scioglimento della compagine è garantito. Dall’altro lato emerge la figura ben più problematica del socio d’opera non capitalizzato che per quanto concernono gli utili e le perdite, il secondo comma dell’articolo 2263 rimette la determinazione della quota alla valutazione equitativa del giudice in mancanza di un preventivo accordo. Sulla liquidazione vi sono due tesi dottrinali: una parte degli interpreti nega il diritto al rimborso del capitale argomentando che chi non ha contribuito a formarlo non può pretendere di riceverne una frazione allo scioglimento; altra dottrina, preferibile, facendo leva sul fatto che l’articolo 2282 del Codice civile non opera alcuna distinzione esplicita in base alla capitalizzazione o meno, ritiene che il socio abbia diritto alla liquidazione.
