I debiti derivanti dall’esercizio di impresa rendono inammissibile la ristrutturazione dei debiti del consumatore

Tribunale di Foggia, Sezione III civile, 4 marzo 2026, Giudice Legnini

Parole chiave

Ristrutturazione dei debiti – Consumatore – Professionista – Partita IVA – Debiti tributari

Massima: “Nel caso di debitoria mista, in parte privata ma in parte consistente anche di debiti tributari connessi a un’attività imprenditoriale, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente non riveste la qualità di consumatore

Disposizioni applicate

Art. 67 c.c.i.i. (procedura di ristrutturazione dei debiti)

CASO

Una persona fisica ha svolto in passato un’attività imprenditoriale, usando una partita IVA come imprenditore individuale. Trovandosi attualmente sovraindebitato, si rivolge al Tribunale di Foggia chiedendo di essere ammesso a una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il giudice foggiano deve in limine comprendere se il richiedente sia qualificabile come consumatore. A questo fine rilevano le finalità per cui sono stati assunti i debiti. Se ci sono debiti di natura imprenditoriale, l’istante non può essere qualificato come consumatore.

SOLUZIONE

Accertato che parte dei debiti sono riconducibili a una precedente attività di tipo imprenditoriale, il Tribunale di Foggia rigetta la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Si tratta di una procedura cui non può accedere chi non sia qualificabile come consumatore.

QUESTIONI

Il codice della crisi prevede diverse procedure concorsuali. Una di esse è riservata esclusivamente a chi rivesta la qualifica di consumatore. Si tratta della “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, procedura prevista dagli artt. 67-73 c.c.i.i. L’art. 67 comma 1 c.c.i.i. prevede che è una procedura riservata solo al consumatore sovraindebitato.

Bisogna allora capire cosa si intenda con consumatore. L’art. 2 lett. e) c.c.i.i. lo definisce come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta … e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”. Il primo presupposto è che si tratti di una persona fisica; le persone giuridiche non possono accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il secondo requisito è che la persona abbia agito per scopi di natura personale, estranei ad attività di natura professionale. Una persona fisica può svolgere o non svolgere un’attività professionale. Se non svolge alcuna attività professionale, non ci sono dubbi che sia un consumatore. Se l’interessato invece svolge anche un’attività professionale, bisogna capire se i debiti sono stati contratti come consumatore oppure come professionista. Il problema che si pone con frequenza nella prassi è che la persona fisica ha debiti “promiscui”: in parte di natura personale (il caso tipico è il mutuo fondiario) e in parte di natura imprenditoriale (spesso per imposte e contributi non pagati).

Tanto premesso a livello definitorio, nel caso affrontato dal Tribunale di Foggia, il richiedente è una persona fisica. Sotto questo profilo, soddisfa il primo requisito per essere ammesso alla ristrutturazione dei debiti. L’Agenzia delle entrate fa tuttavia pervenire le proprie osservazioni e fa notare che una parte dei debiti trova origine nel mancato pagamento di imposte come IVA, IRAP e ritenute operate in qualità di sostituto d’imposta, dovute nell’esercizio di un’attività d’impresa. Il ricorrente era stato titolare di una partita IVA e in tale qualità aveva omesso il pagamento di imposte. L’OCC comunica al giudice che i debiti del ricorrente hanno natura mista, essendo riconducibili in parte al mancato pagamento di dette imposte e in parte al mancato pagamento di un mutuo fondiario. La presenza di debiti che originano anche da un’attività imprenditoriale impedisce di ottenere la ristrutturazione dei debiti del consumatore. In conclusione, il Tribunale di Foggia dichiara inammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Va detto che ormai questa giurisprudenza può considerarsi prevalente. Si segnala difatti anche un decreto del Tribunale di Bologna (Trib. Bologna, 22 novembre 2024, in ilcaso.it). Una persona fisica presenta domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Una parte dei debiti però ha origine imprenditoriale. Il ricorrente si difende, spiegando che i debiti imprenditoriali sono oggetto di una domanda di definizione agevolata. Inoltre il padre del debitore sta pagando detti debiti. Il giudice di Bologna non segue però queste difese. Nell’ambito della ristrutturazione dei debiti del consumatore non è possibile creare due debitorie separate (debiti personali da un lato e debiti imprenditoriali dall’altro). Inoltre, la circostanza che un terzo stia pagando i debiti non fa venire meno l’obbligo del debitore principale. Per queste ragioni, il Tribunale di Bologna dichiara inammissibile il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Qualche volta i giudici hanno preferito affermare la natura di consumatore anche quando viene svolta un’attività imprenditoriale. Ciò succede in particolare quando l’attività imprenditoriale è ormai cessata. Il Tribunale di Bergamo (Trib. Bergamo, 20 luglio 2024, in ilcaso.it) si è occupato di una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Sennonché una parte consistente dell’indebitamento risaliva a una precedente attività commerciale. L’attività è chiusa da oltre un anno. Il giudice bergamasco nota che, essendo cessata l’attività imprenditoriale, non ci sono a disposizione procedure concorsuali riservate all’ormai ex imprenditore. Ne fa derivare che l’unica procedura concorsuale che rimane è quella della ristrutturazione dei debiti del consumatore. In conclusione, il Tribunale di Bergamo omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

In realtà, la soluzione del Tribunale di Bergamo, soprattutto alla luce dell’ultima modifica normativa, non appare corretta (e si deve ormai considerare superata). Se i debiti hanno origine imprenditoriale, la ristrutturazione dei debiti del consumatore è esclusa e vanno usate le altre procedure previste dal codice della crisi: il concordato minore (se si intende continuare l’attività) oppure la liquidazione controllata (se si intende cessare l’attività). Il d.lgs. n. 136/2024 ha inserito due incisi nella nozione di consumatore di cui all’art. 2 lett. e) c.c.i.i.: “per i debiti estranei a quelli sociali” e “accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”. Queste recenti modifiche servono proprio a evitare i malintesi interpretativi che si sono posti nel passato. Se i debiti sono stati contratti come consumatore, si applica la procedura prevista dall’art. 67 c.c.i.i. Altrimenti sarà necessario ricorrere alle altre procedure previste dal codice della crisi.

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