Trib. Verona, 8 aprile 2026, ord. – G.D. Attanasio
Parole chiave
Composizione negoziata – Misure cautelari – Appalti pubblici – Subappalto – Pagamento diretto – Continuità aziendale – Delegazione di pagamento – Fondo salva opere – Inibitoria – Proporzionalità – Reversibilità
Massima: “Nella composizione negoziata dell’impresa appaltatrice di opere pubbliche, può essere concessa quale misura cautelare l’inibitoria parziale del pagamento diretto dovuto dalla stazione appaltante a subappaltatori e subcontraenti, quando la sottrazione dei relativi flussi sia idonea a compromettere la continuità aziendale e il percorso di risanamento. La misura deve, tuttavia, restare provvisoria e proporzionata, preservando un’adeguata tutela dei creditori incisi, senza trasformarsi in una definitiva regolazione dei rapporti sostanziali“.“. (massima non ufficiale)
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1269; Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, artt. 2, 18, 19, 100; D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 119; D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 105; D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 47
CASO
Un’impresa appaltatrice di opere pubbliche, ammessa alla composizione negoziata della crisi, aveva ottenuto la conferma delle misure protettive richieste nei confronti dei propri creditori. Nel corso delle trattative, alcuni subappaltatori e subcontraenti rimasti insoddisfatti chiedono alle stazioni appaltanti di essere pagati direttamente, avvalendosi della disciplina prevista dall’art. 119, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023 e, per i rapporti soggetti alla normativa previgente, dall’art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.
Sostenendo che l’uscita di tali somme dal circuito finanziario delle commesse avrebbe sottratto liquidità necessaria alla prosecuzione dei lavori, al pagamento del passivo corrente e all’attuazione del progetto di risanamento, l’impresa appaltatrice chiede al Tribunale d’inibire a subappaltatori e subcontraenti la richiesta di pagamento diretto, di vietare alle stazioni appaltanti di eseguirlo e di ordinare a queste ultime di versare all’appaltatrice i corrispettivi contrattualmente dovuti. L’esperto conferma la funzionalità delle misure alla continuità aziendale e allo sviluppo delle trattative.
SOLUZIONE
Il Tribunale accoglie solo parzialmente la domanda: per centoventi giorni, il pagamento diretto viene inibito nei limiti del 70% dei crediti, mentre la quota residua del 30% resta immediatamente corrispondibile a subappaltatori e subcontraenti. Viene contestualmente ordinato alle stazioni appaltanti di eseguire i pagamenti dovuti all’impresa appaltatrice, nei limiti del 70%, entro i termini contrattualmente previsti.
Il Tribunale muove dalla qualificazione del pagamento diretto previsto dalla disciplina degli appalti di opere pubbliche come delegazione di pagamento ex lege. In questa prospettiva, la stazione appaltante non diviene essa stessa debitrice del subappaltatore o subcontraente, ma si limita a soddisfare, con somme dovute all’appaltatore, il credito che il subappaltatore o subcontraente continua a vantare nei confronti di quest’ultimo. Il pagamento diretto costituirebbe, dunque, una particolare modalità legale di adempimento e non la fonte di un autonomo rapporto obbligatorio tra subappaltatore o subcontraente, da un lato, e stazione appaltante, dall’altro.
Da tale premessa, il provvedimento ricava l’ammissibilità dell’inibitoria. Se le misure protettive possono impedire ai creditori di conseguire individualmente il pagamento mediante iniziative esecutive o cautelari, una misura cautelare atipica può temporaneamente neutralizzare anche un diverso meccanismo di soddisfacimento del medesimo credito, quando la disponibilità delle risorse risulti necessaria per il buon esito delle trattative. La circostanza che il provvedimento incida anche sulle stazioni appaltanti non è ritenuta ostativa, poiché l’art. 19 CCII consente di coinvolgere soggetti terzi, purché siano sentiti.
Il Tribunale esclude, però, che la cautela possa produrre effetti irreversibili. A questo fine, valorizza il Fondo “salva opere” istituito dall’art. 47, D.L. n. 34/2019, destinato, in presenza dei presupposti di legge, a soddisfare fino al 70% dei crediti rimasti insoluti di subappaltatori, subaffidatari e subfornitori quando l’appaltatore venga assoggettato a procedura concorsuale. Proprio tale percentuale viene utilizzata per modulare il sacrificio: il 30% rimane oggetto di pagamento diretto, mentre il restante 70% viene temporaneamente preservato a favore dell’impresa in risanamento.
La misura cautelare comprende, altresì, l’ordine alle stazioni appaltanti di corrispondere all’impresa appaltatrice il 70% dei compensi dovuti, secondo le scadenze contrattuali. La misura viene, così, costruita come strumento di riallocazione provvisoria dei flussi finanziari, destinato a contemperare la continuità delle commesse con la tutela immediata della filiera.
QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA
La prima questione da esaminare riguarda la natura del pagamento diretto. La qualificazione come delegazione di pagamento ex art. 1269 CC è diffusa nella giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, Trib. Roma, 13 dicembre 2022, n. 18327; App. Bologna, 3 ottobre 2024, n. 1850; App. Milano, 19 giugno 2025, n. 1805; Trib. Napoli, 26 marzo 2026, n. 5031), ma il pagamento diretto imposto ex lege non è pienamente sovrapponibile allo schema codicistico. Nella delegazione volontaria, infatti, il delegato può rifiutare l’incarico, mentre la normativa sugli appalti impone alla stazione appaltante il pagamento diretto quando ricorrano le condizioni previste dalla legge.
La riconduzione integrale all’art. 1269 CC incontra un’altra difficoltà sul piano delle eccezioni opponibili. La disciplina codicistica della delegazione di pagamento distingue a seconda che il rapporto di provvista o quello di valuta siano richiamati nella delegazione. Negli appalti pubblici, invece, la stazione appaltante non può essere tenuta a pagare prescindendo dalle vicende del rapporto principale: prima dell’esborso, restano necessarie le verifiche imposte dalla contabilità pubblica sull’effettiva esecuzione della prestazione e su esistenza, entità ed esigibilità del corrispettivo (cfr. art. 54, R.D. n. 2440/1923, con riguardo alle amministrazioni statali e centrali; art. 184, D.Lgs. n. 267/2000, con riguardo agli enti locali).
Più che il nomen iuris, allora, assume rilievo la struttura del diritto. Diversamente dalle ipotesi in cui il legislatore attribuisce espressamente un’azione diretta contro un terzo, l’art. 119, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023 (così come il previgente art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016) non afferma che il subappaltatore o il subcontraente acquistino un nuovo credito verso la stazione appaltante. La stessa disciplina del Fondo “salva opere” depone nel senso della permanenza del rapporto obbligatorio con l’appaltatore, poiché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo l’erogazione, si surroga nei diritti del beneficiario proprio verso quest’ultimo (cfr. art. 47, commi 1-bis e 1-ter, D.L. n. 34/2019). In termini coerenti, le Sezioni Unite hanno già escluso che il meccanismo del pagamento diretto previsto dalla normativa ancora precedente (art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016) possa sopravvivere allo scioglimento dell’appalto conseguente al fallimento dell’appaltatore (Cass. civ., sez. Unite, 2 marzo 2020, n. 5685).
Se si accoglie questa ricostruzione, l’inibitoria concessa nel caso in esame appare compatibile con la funzione delle misure cautelari nella composizione negoziata. L’art. 2, lett. q), CCII consente di tutelare non soltanto il patrimonio staticamente considerato, ma pure l’impresa e il buon esito delle trattative: ciò permette d’intervenire sui flussi finanziari necessari alla prosecuzione dell’attività. Resta fermo, però, il limite della provvisorietà della misura cautelare, che non può essere utilizzata per creare un assetto sostanziale destinato a sopravvivere alla composizione negoziata.
La distinzione tra misure protettive e misure cautelari è, qui, decisiva: le prime neutralizzano iniziative dei creditori tipizzate dalla legge; le seconde hanno contenuto atipico e più elastico e possono incidere anche su soggetti terzi, ma solo in quanto concretamente funzionali al percorso di risanamento. Non basta, quindi, che il provvedimento procuri un vantaggio finanziario all’impresa: occorre che la disponibilità temporanea delle somme sia collegata alla prosecuzione delle commesse e alla possibilità di portare avanti le trattative, con un sacrificio dei terzi limitato a quanto strettamente necessario.
Sotto questo profilo, il richiamo al Fondo “salva opere” costituisce lo snodo fondamentale della pronuncia, ma anche il suo passaggio più delicato. L’accesso al Fondo non consegue automaticamente all’inibitoria, ma presuppone l’apertura di una procedura concorsuale, la sussistenza dei requisiti temporali e documentali e la verifica del credito da parte della stazione appaltante. La giurisprudenza ha, peraltro, chiarito il carattere vincolato di tale verifica (Cass. civ., sez. Unite, 13 aprile 2023, n. 9816). Il Fondo offre, quindi, una possibile tutela sostitutiva, ma non garantisce in ogni caso la reversibilità del sacrificio imposto al subappaltatore o al subcontraente.
Anche la scelta uniforme delle percentuali del 30% e del 70% non esaurisce il giudizio di proporzionalità. La capacità di sopportare il differimento può variare sensibilmente avuto riguardo alle dimensioni del subappaltatore o del subcontraente, all’anzianità del credito, alla dipendenza economica dalla singola commessa e all’essenzialità delle prestazioni ancora da eseguire. In presenza di situazioni molto diverse, una modulazione casistica della cautela potrebbe risultare più coerente con l’esigenza di contemperare i contrapposti interessi. Un criterio utile potrebbe essere tratto, in senso speculare, dall’art. 100 CCII: nel concordato preventivo in continuità aziendale, il pagamento di taluni crediti anteriori può essere autorizzato quando le relative prestazioni siano essenziali alla prosecuzione dell’attività e funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori. Nella composizione negoziata, la medesima essenzialità potrebbe concorrere a delimitare l’intensità dell’inibitoria nei confronti dei singoli subappaltatori o subcontraenti.
Un ulteriore profilo pratico riguarda l’ordine rivolto alle stazioni appaltanti di versare all’impresa il 70% dei corrispettivi. L’ordine non può essere inteso come un titolo per ottenere somme non ancora maturate o contestate. Devono restare ferme le verifiche relative agli stati di avanzamento, ai collaudi, alle penali, ai vizi, ai ritardi e, più in generale, all’an e al quantum del credito derivante dall’appalto. La lettura più prudente è, pertanto, quella di un comando limitato alle sole somme effettivamente dovute ed esigibili secondo il singolo contratto.
La pronuncia offre, in definitiva, un’applicazione significativa dell’atipicità delle misure cautelari nella composizione negoziata. L’inibitoria del pagamento diretto può contribuire a preservare la liquidità necessaria alla continuità dell’impresa appaltatrice, ma la sua tenuta dipende da tre condizioni: durata contenuta, effettiva funzionalità al risanamento e proporzione del sacrificio imposto a subappaltatori e subcontraenti. Il richiamo al Fondo “salva opere” e la correlata ripartizione percentuale dei flussi finanziari possono concorrere a questo bilanciamento, senza tuttavia sostituire la verifica concreta delle singole posizioni coinvolte.
