Esecuzione illegittima e giudice competente ad accertare la responsabilità aggravata del creditore

Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2026, n. 10277 – Pres. Scrima – Rel. Dell’Utri

Esecuzione forzata – Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. – Condanna – Domanda – Giudice competente – Individuazione

L’istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 2, c.p.c., per essere stata intrapresa o compiuta, senza la normale prudenza, un’esecuzione forzata in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, dev’essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio nel quale si è formato il titolo esecutivo, ove sia ancora pendente e non siano maturate preclusioni di natura processuale. In questa ultima ipotesi, la domanda dev’essere formulata al giudice dell’opposizione all’esecuzione, mentre solo qualora ricorra un’impossibilità di fatto o di diritto all’introduzione della domanda anche in tale sede ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo.

CASO

Una società agiva in giudizio chiedendo che quella convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni provocati per avere promosso, in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, un’espropriazione immobiliare e per avere trascritto il pignoramento sebbene fosse stata sospesa l’efficacia esecutiva del provvedimento monitorio, sostenendo che, in conseguenza di ciò, era stata dichiarato risolto un contratto preliminare con il quale la medesima società attrice si era obbligata a vendere i beni pignorati.

Il Tribunale di Velletri rigettava le domande proposte, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Roma, secondo la quale le stesse, prima ancora che infondate nel merito, erano da considerarsi inammissibili, in quanto avrebbero dovuto essere formulate nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo in forza del quale era stata promossa l’espropriazione immobiliare, ovvero in quello di opposizione all’esecuzione diretto a fare dichiarare l’illegittimità della trascrizione del pignoramento.

La pronuncia di secondo grado veniva gravata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che non è possibile fare accertare la responsabilità aggravata del creditore che abbia incautamente promosso l’esecuzione forzata in un giudizio diverso da quello nell’ambito del quale si è formato o è in corso di formazione il titolo esecutivo posto a fondamento della stessa, ovvero da quello di opposizione all’esecuzione introdotto proprio a seguito dell’avvio dell’esecuzione forzata che si sostiene essere illegittima, salvo che ricorrano circostanze tali da impedire che la condanna del malaccorto creditore possa essere pronunciata nelle predette sedi.

QUESTIONI

[1] L’art. 96 c.p.c. stabilisce, al comma 2, che, quando viene accertata l’inesistenza del diritto per il quale è stata compiuta l’esecuzione forzata (oppure è stato eseguito un provvedimento cautelare o è stata trascritta la domanda giudiziale), il giudice che compie tale accertamento, su istanza della parte danneggiata, condanna il creditore che abbia agito senza la normale prudenza al risarcimento dei danni, che debbono essere liquidati a norma del comma 1, vale a dire con la sentenza che definisce il giudizio.

Il fatto che la norma operi un riferimento al giudice che accerta l’inesistenza del diritto per il quale è stata promossa l’esecuzione forzata al fine di individuare il titolare del potere di irrogare la condanna sanzionatoria in danno del creditore che abbia agito senza una preventiva e ponderata valutazione in merito alla possibilità di una sopravvenuta caducazione (o perdita di efficacia) del titolo esecutivo, potrebbe indurre a ritenere che si tratti del giudice dell’opposizione all’esecuzione, visto che il rimedio apprestato a favore dell’esecutato dall’art. 615 c.p.c. mira proprio a stabilire se il creditore abbia effettivamente diritto di promuovere e coltivare l’esecuzione forzata.

Se ciò è senz’altro vero per i titoli esecutivi di natura stragiudiziale, quando si tratti, invece, di uno di carattere giudiziale, potrebbe venire in rilievo anche la competenza del giudice che presiede il giudizio nel quale esso è destinato a formarsi e che ha per oggetto l’accertamento di quel diritto che, se riconosciuto come esistente, dovrà trovare soddisfazione per il tramite del processo esecutivo, in caso di mancato adempimento spontaneo da parte del debitore.

La giurisprudenza, in effetti, si è interrogata sul tema ed è giunta alle seguenti conclusioni:

  • in prima battuta, il giudice competente a esaminare la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c. e a decidere sulla responsabilità aggravata del creditore va individuato in quello del processo nel quale il titolo esecutivo si è formato, in quanto sia ancora in corso e non siano maturate preclusioni di natura processuale, giacché si tratta del giudizio deputato all’accertamento della fondatezza o meno della pretesa giuridica fatta valere, mentre attribuire tale competenza al giudice dell’opposizione all’esecuzione potrebbe determinare una situazione paradossale, qualora, pur considerando infondata l’opposizione ai fini del giudizio di soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese di lite, il creditore fosse comunque condannato per l’esecuzione intrapresa;
  • in seconda battuta e in via subordinata, l’istanza risarcitoria potrà essere proposta al giudice dell’opposizione all’esecuzione, qualora il giudizio nel quale si è formato il titolo esecutivo si sia già concluso, ovvero quando siano maturate in esso preclusioni processuali che ne impediscano l’introduzione.

È questa la soluzione delineata da Cass. civ., sez. un., 21 settembre 2021, n. 25478, che, nel contempo, ha relegato a ipotesi del tutto residuale l’eventualità che la domanda di condanna ex art. 96, comma 2, c.p.c. possa formare oggetto di un giudizio autonomo, vale a dire diverso sia da quello di opposizione all’esecuzione, sia da quello – di merito – nel quale è deputato a formarsi ovvero a essere confermato o revocato il provvedimento fatto valere quale titolo esecutivo: infatti, solo se in entrambi detti giudizi sia ravvisabile un’impossibilità – di fatto o di diritto – a proporre la domanda di condanna per responsabilità aggravata (che, per indirizzo ormai consolidato, può essere avanzata per la prima volta fino a quando non sono state precisate le conclusioni), la stessa potrà eccezionalmente formare oggetto di un’autonoma azione risarcitoria promossa dal debitore al precipuo fine di conseguire la relativa statuizione.

Per quanto l’art. 96 c.p.c., nel disciplinare la fattispecie risarcitoria speciale – rispetto a quella che trova fondamento nella regola generale dettata dall’art. 2043 c.c. – per responsabilità aggravata, non indichi il giudice al quale sottoporre l’istanza, si ritiene, dunque, che in capo a quello investito della controversia nella quale o in relazione alla quale è stata tenuta la condotta temeraria o imprudente sussista una competenza esclusiva, funzionale e inderogabile.

In altri termini, l’esame del comportamento processualmente temerario dev’essere necessariamente chiesto e condotto contestualmente all’esame nel merito della domanda asseritamente abusiva, a meno che ciò non sia possibile per ragioni di fatto o di diritto.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano escluso che ricorresse una situazione di questo genere e, per tale motivo, avevano dichiarato inammissibile, prima ancora che infondata, la domanda proposta dal debitore che aveva subito il pignoramento.

La declaratoria di inammissibilità, in realtà, era stata pronunciata all’esito del giudizio d’appello, sebbene la sentenza di primo grado contenesse una statuizione di rigetto nel merito della domanda stessa.

In proposito, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 24172 del 29 agosto 2025, hanno affermato che l’impossibilità per il giudice del gravame, in assenza di impugnazione sul punto, di rilevare in via officiosa un vizio processuale, quando il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente sul punto, soffre un’eccezione quando si tratti di vizi processuali rilevabili, in base a un’espressa previsione di legge, in ogni stato e grado del processo o relativi a questioni fondanti, l’omessa rilevazione dei quali si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data, oltre che nelle ipotesi nelle quali il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che non consenta di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.

Proprio perché la proposizione di una domanda di condanna ex art. 96, comma 2, c.p.c. (quale espressione del diritto di azione esercitato nel processo nel quale è reclamata la situazione giuridica soggettiva principale) in un giudizio autonomo configura una patologia idonea a dare causa a una situazione di originaria indecidibilità della domanda medesima, minando in radice la potestas iudicandi del giudice che ne è stato investito, si tratta di un’inammissibilità che ricade nel novero di quelle che si sottraggono alla formazione del giudicato implicito, sicché possono essere rilevate anche in sede di gravame e in via officiosa.

Così, nella fattispecie decisa con la sentenza oggetto della presente nota, l’inammissibilità di un autonomo giudizio volto a fare accertare la responsabilità aggravata del creditore che aveva promosso l’espropriazione immobiliare e trascritto il pignoramento, provocando la risoluzione del contratto preliminare di compravendita avente per oggetto gli immobili assoggettati a esecuzione forzata (dalla quale la società che aveva promosso detto giudizio aveva fatto discendere il danno lamentato ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c.), era stata ravvisata in ragione del fatto che la comunicazione da parte del promissario acquirente della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel preliminare era pervenuta in un momento antecedente non solo alla pronuncia della sentenza di primo grado che aveva deciso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma addirittura prima che si fosse celebrata l’udienza di precisazione delle conclusioni, sicché, in ragione di quanto osservato in precedenza, non era maturata alcuna preclusione alla sua proposizione in quella sede.

Un tanto ha consentito anche di privare di rilievo il fatto che, quando il promissario acquirente aveva comunicato di volere provocare lo scioglimento del contratto preliminare, il giudizio di opposizione all’esecuzione si fosse già concluso: poiché, in virtù di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, il giudizio di merito nel quale si è formato o è in via di formazione il provvedimento costituente il titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione illegittima rappresenta la sede privilegiata nella quale fare valere la responsabilità aggravata del creditore ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., la circostanza non poteva essere addotta quale ragione giustificatrice dell’iniziativa promossa in via autonoma, sicché, anche sotto questo profilo, correttamente la Corte d’appello di Roma ne aveva decretato l’inammissibilità.

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