Studio legale: quando vanno etichettati articoli, newsletter e post sui social?

Dal 2 agosto 2026 i testi pubblicati per informare il pubblico su materie di interesse pubblico devono essere etichettati in modo che si sappia che sono stati generati, o comunque manipolati, con l’intelligenza artificiale. L’etichettatura non è tuttavia necessaria quando i contenuti sono stati rivisti nella sostanza da una persona competente che se ne assume la responsabilità.

Per uno studio legale che utilizza l’intelligenza artificiale per produrre contenuti pubblici – articoli, post per i social, newsletter – diventa particolarmente importante la revisione umana.

Partiamo da alcuni dati. Il 20 luglio 2026 la Commissione europea ha approvato le linee guida sull’applicazione dell’articolo 50 del regolamento europeo, il famoso AI Act. L’articolo 50 regolamenta la trasparenza ed è applicabile dal 2 agosto 2026.

Il Digital Omnibus, entrato in vigore il 27 luglio 2026, non ha modificato tale scadenza e ha previsto un periodo transitorio fino al 2 dicembre 2026 esclusivamente per la marcatura tecnica dei contenuti che è a carico dei fornitori dei sistemi generativi, quindi i provider, e non per i deployer (gli studi) che utilizzano questi sistemi.

Chi usa uno strumento di intelligenza artificiale generativa nella propria attività professionale, come lo studio legale per esempio, è classificato deployer e ha obblighi diversi rispetto al fornitore, come per esempio Microsoft, Google, Anthropic e OpenAI. Se lo studio legale, per esempio, ha un proprio blog sul sito di studio, oppure pubblica una newsletter o pubblica post sui profili LinkedIn di studio, deve necessariamente informare il pubblico (etichettatura) quando tratta materie e contenuti di interesse pubblico (Art. 50, par. 4, secondo comma). Esiste tuttavia un caso di esenzione: l’obbligo viene meno se il testo, prima di essere pubblicato, è stato sottoposto alla revisione umana sostanziale e c’è una persona fisica o giuridica che se ne assume la responsabilità editoriale.

Ciò che lo studio deve dunque chiedersi è se i testi che pubblica rientrano in questo perimetro e, se sì, che cosa vuol dire in concreto revisione sostanziale.

Quali testi rientrano nell’obbligo di etichettatura

Le linee guida della Commissione europea al punto 131 richiedono la presenza di tre elementi insieme.

  1. Il primo elemento necessario è che il testo sia “pubblicato”, quindi accessibile ad un numero indeterminato e abbastanza ampio di lettori, indipendentemente dal fatto che sia a pagamento o gratuito. Non rientrano pertanto sotto tale obbligo di etichettatura la corrispondenza privata con i clienti e i testi interni all’organizzazione, come per esempio le email.
  2. Il secondo elemento che deve essere presente è lo scopo di informare il pubblico, quindi l’intento di comunicare conoscenze, opinioni o fatti a fini informativi.
  3. Il terzo elemento è che i contenuti siano di interesse pubblico. A questo proposito, le linee guida definiscono l’interesse pubblico come ciò che è rilevante per la società nel suo complesso e meritevole di dibattito pubblico; nell’elenco compaiono, tra le altre, l’amministrazione della giustizia e l’applicazione della legge, la tutela dei diritti fondamentali e ogni sviluppo economico, finanziario, politico, scientifico, culturale rilevante per il dibattito pubblico.

Restano fuori, pertanto, i testi con contenuto pubblicitario, le descrizioni dei prodotti, a meno che non contengano affermazioni sulla salute, la sicurezza dei consumatori o la sostenibilità. Non rientrano pertanto sotto tale obbligo anche tutte le comunicazioni riservate e private, come per esempio il parere professionale per un cliente, la bozza di un contratto o il verbale di una riunione.

Come sempre accade, nel mondo del diritto la linea non è mai netta ed esiste anche qui una zona grigia, come per esempio, i casi dell’approfondimento sul sito di studio che commenta una sentenza o una riforma, una newsletter con moltissimi iscritti, un post sui social che spiega una norma. Le linee guida non contengono esempi riferiti agli studi legali e non dicono come vada trattata la divulgazione giuridica. Nel dubbio, tuttavia, conviene sempre ragionare come se questi casi rientrassero e a quel punto tutto si gioca – in termini di decidere se etichettare oppure no i testi – sulla revisione umana.

Come va fatta l’etichettatura e da quando?

La normativa prevede che l’informazione e quindi l’etichettatura deve essere chiara, distinguibile, fornita al più tardi al momento della prima esposizione (Art. 50, par. 5). Le linee guida al punto 142 precisano che tale dicitura non è considerata chiara se può passare inosservata, per esempio perché inserita nei termini d’uso o nascosta tra le voci del menu o nel footer. Le linee guida a questo proposito parlano di un’informazione presente come parte del contenuto stesso, per esempio una nota visibile in apertura del testo; al contrario, una dicitura generica nel footer del sito o in fondo alla pagina rischia di non bastare.

Per quanto riguarda il tempo, i testi che sono stati pubblicati prima del 2 agosto 2026 non vanno etichettati retroattivamente. Ciò che conta però è il momento della pubblicazione e non quello della stesura. Per esempio, un articolo scritto a luglio, ma pubblicato a settembre, va etichettato.

La revisione umana

Vediamo ora di chiarire il caso di esenzione dall’etichettatura, e cioè la revisione umana. Sono richieste due condizioni insieme. La prima è la revisione umana e la seconda è la responsabilità editoriale. Le linee guida ai punti 133 e 134 definiscono la revisione umana come l’esame deliberato della sostanza del contenuto da parte di una o più persone con le conoscenze e il giudizio professionale necessari sulla materia e il controllo dell’esattezza di quanto scritto è il requisito minimo. Il punto 135 afferma che non bastano controlli solo formali come la correzione ortografica o grammaticale, oppure l’esistenza di una semplice policy editoriale, così come processi di verifica automatizzati o l’approvazione sbrigativa senza un coinvolgimento reale di chi si occupa della revisione.

Per un avvocato non si mette in discussione la competenza sulla materia. La questione dunque passa al tipo di controllo, cioè se sia una lettura superficiale o una verifica con il riscontro di norme, sentenze, dati. Un’attenzione che bisogna porre, inoltre, come sottolinea il punto 136 delle linee guida è se l’intelligenza artificiale viene usata successivamente al controllo per modificare, integrare o riformulare il testo; a quel punto il contenuto va nuovamente sottoposto a una revisione sostanziale umana.

Il secondo requisito è la responsabilità editoriale prevista dal punto 138. In sostanza ci deve essere sempre una persona che deve avere la responsabilità legale della pubblicazione, revisione compresa. Inoltre, la sua identità e i suoi contatti devono essere facilmente reperibili, per esempio tra le informazioni legali del sito o nel colophon.

L’onere della prova

Come spesso accade, c’è un però finale di cui tener conto. Chi etichetta adeguatamente i testi pubblici non deve a quel punto dimostrare più nulla. Chi invece sottopone a revisione sostanziale i testi pubblici e si assume la responsabilità non deve etichettare. In caso, tuttavia, di controllo quest’ultimo ha l’onere di dimostrare con mezzi adeguati di aver adottato tutte le misure previste dalla normativa; si ha una vera e propria inversione dell’onere della prova, che dovrà essere il più delle volte una prova documentale. Il che porta a pensare che sia utile tenere un registro, per esempio un file excel, in cui sia riportato il titolo, la data, chi ha effettuato la verifica sostanziale, i riscontri effettuati e se possibile copia del testo prima e dopo la revisione.

Ultima precisazione: non confondiamo l’obbligo di etichettatura, che riguarda i testi pubblicati a tutela dei lettori, con l’obbligo di trasparenza previsto dall’art. 13 della L. 132/2025 e dalla deontologia professionale: quest’obbligo permane verso i clienti di studio che devono essere informati del fatto che lo studio nell’erogare le proprie prestazioni ricorre anche a strumenti di intelligenza artificiale.

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