Citazioni generate dall’AI e non controllate: la colpa è più grave e la sanzione sale

La terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 23006 del 2026 (depositata il 22 giugno, presidente Ramacci, estensore Scarcella), affronta per la prima volta in modo diffuso, in sede penale, il tema delle citazioni giurisprudenziali generate dall’intelligenza artificiale e non verificate. Il principio che ne esce è netto e ha un prezzo: 5.000 euro a carico della parte.

Il caso concerne un ordine di demolizione di un manufatto abusivo a Bacoli, l’ennesimo incidente di esecuzione per fermarlo. Per sostenere la validità dell’atto nonostante un errore nelle generalità dell’istante, la difesa richiama tre arresti di legittimità (Sez. VI n. 18839/2014, Sez. II n. 53602/2017, Sez. V n. 11907/2016), virgolettati e in corsivo, a conforto di un principio secondo cui l’errore formale non invalida l’atto se la parte resta identificabile. La Corte controlla. I numeri esistono, ma rinviano a decisioni di altra sezione, altra data, altro oggetto; i principi attribuiti a quelle sentenze non sono mai stati affermati. Da qui la qualificazione di precedenti “frutto di un evidente fenomeno di allucinazione informatica”, verosimilmente dovuto, per la Corte, all’impiego di sistemi di IA.

Quei precedenti non erano nemmeno decisivi. L’inammissibilità poggiava su due rationes autonome, il difetto di sicura identificazione dell’istante e la natura reiterativa dell’incidente ex art. 666, comma 2, c.p.p.; la seconda bastava da sola. La Corte sanziona quindi non il peso processuale delle citazioni, ma la condotta di chi le ha prodotte senza verificarle.

Il punto che interessa il professionista è il meccanismo sanzionatorio. L’inammissibilità attiva l’art. 616 c.p.p.: spese del procedimento e somma alla Cassa delle ammende, che dopo la riforma del 2017 può essere aumentata fino al triplo “tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso”. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 186 del 2000, aveva eliminato il solo automatismo: chi incorre nell’inammissibilità senza colpa non paga. Chi vi incorre con colpa, però, paga, e può pagare di più.

È in questa fessura che entra l’IA usata male. Citare pronunce inventate, per la Corte, è un quid pluris rispetto alla normale fragilità argomentativa. Non una tesi debole, ma una patologia dell’atto che tradisce l’inosservanza del dovere minimo di verifica delle fonti prima del deposito. L’impiego di sistemi di IA “non vale di per sé a escludere la colpa”, perché chi redige e sottoscrive il ricorso conserva per intero il controllo dell’atto e risponde della sua conformità ai canoni di verità, pertinenza e specificità. Nessuna “zona franca di deresponsabilizzazione”: affidarsi a strumenti notoriamente fallibili senza alcun controllo umano sulle fonti non è l’errore inevitabile dell’incolpevole, ma un errore prevenibile con l’ordinaria diligenza.

Il cuore operativo è il paragrafo 5.6: la Corte indica cinque indici che consentono al giudice di motivare una sanzione più alta:

  1. la mancata verifica delle fonti;
  2. l’uso processuale di precedenti inesistenti come apparente supporto delle censure;
  3. l’aggravio per la funzione nomofilattica e di filtro della Corte;
  4. la lesione dell’affidabilità minima che deve assistere gli atti difensivi;
  5. la maggiore intensità della colpa rispetto alla proposizione di motivi generici o solo reiterativi.

Cinque indici che, d’ora in poi, un giudice potrà spendere per alzare il conto. Conviene conoscerli, anche perché la Corte precisa cosa sarebbe bastato a evitarli: “verificare la reale esistenza delle decisioni, il loro numero, la sezione, la data e la massima pertinente”.

Sul piano sistematico, la decisione si innesta su una linea già avviata nel merito e nell’amministrativo. In sede civile, sull’art. 96 c.p.c., si va da Firenze (ord. 14 marzo 2025, responsabilità aggravata esclusa per assenza di mala fede e di danno) a Torino (16 settembre 2025, tra le prime condanne per un atto costruito con l’IA), fino a Siracusa (Sez. II, 20 febbraio 2026, n. 338), con sanzione vicina ai 30.000 euro. La giustizia amministrativa è intervenuta (TAR Lombardia, 21 ottobre 2025, n. 3348). A parte va considerata la sentenza dei giudici di Verona (16 febbraio 2026), dove non vi era alcuna allucinazione ma solo una formula di cortesia del chatbot rimasta nell’atto (“Se vuoi, posso proseguire…”), sanzionata come uso non controllato dello strumento. La sentenza n. 23006 aggiunge il tassello penale e mostra che lo strumento per sanzionare l’atto non verificato esisteva già: non serviva una legge nuova, bastava l’art. 616 c.p.p.

Il messaggio per il professionista è chiaro. L’IA produce testo plausibile, non testo vero, e la firma in calce all’atto resta il punto in cui la delega finisce e comincia la responsabilità. La somma alla Cassa delle ammende grava sulla parte, ma è l’avvocato a risponderne a valle, sul piano professionale e disciplinare. La domanda non è più se usare l’IA per un atto, ma chi deve verificare quando la macchina ha ragione solo all’apparenza. Per la Cassazione, chi firma.

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