Corte di cassazione civile, Sez. 2, 22 settembre 2026, n. 25692, Pres. Falaschi, Rel. Besso Marcheis
Parole chiave
Vendita – Appalto – Recesso – Consumatore – Codice del consumo – Eccezioni
Massima: “Se l’attività lavorativa svolta alla produzione della cosa è prevalente rispetto alla fornitura del materiale, il contratto intercorso tra le parti va qualificato come appalto”
Disposizioni applicate
Art. 1470 c.c. (nozione), art. 1655 c.c. (nozione), art. 1671 c.c. (recesso unilaterale dal contratto); art. 52 cod. cons. (recesso), art. 59 cod. cons. (eccezioni al diritto di recesso)
CASO
Una signora contatta una s.p.a., per la fornitura e posa in opera di infissi e serramenti per un appartamento di sua proprietà. La società invia una proposta d’ordine con un preventivo di € 135.188. La proprietaria versa un acconto di € 25.862. Tuttavia, i lavori non vengono eseguiti a la signora chiede di recedere dal contratto.
Il Tribunale di Taranto accoglie la domanda e dichiara che il contratto si è sciolto per legittimo recesso della committente, con diritto della stessa alla restituzione dell’importo di € 25.862. Peraltro, il giudice tarantino ritiene che la società appaltatrice abbia diritto, a sua volta, al pagamento di € 52.336, per esborsi effettuati e per mancato guadagno conseguente al recesso dal contratto.
La Corte d’appello di Lecce conferma la sentenza di primo grado.
La committente non è soddisfatta delle sentenze di merito e presenta ricorso per cassazione. Secondo la sua tesi, ella ha esercitato il diritto di recesso ai sensi della normativa consumeristica, cosicché il recesso opera senza penalità.
SOLUZIONE
La Corte di cassazione conferma la sentenza di secondo grado. Normalmente il codice del consumo consente di recedere dal contratto senza penalità. Tuttavia l’art. 59 cod. cons. prevede alcune eccezioni al diritto di recesso. Una di queste eccezioni si ha quando la fornitura riguarda “beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati” (art. 59, comma 1, lett. c), cod. cons.).
QUESTIONI
La sentenza della Corte di cassazione oggetto di questo breve commento si colloca nel contesto di un contratto di appalto. Sono le seguenti le questioni principali affrontate dalla Suprema Corte:
1) se il contratto intercorso tra le parti debba essere qualificato come vendita o appalto;
2) qualificato il contratto come appalto, se al recesso della committente si applichi il codice civile oppure il codice del consumo;
3) ritenuta l’applicazione del codice del consumo, se la committente possa recedere da un contratto d’appalto in cui l’opera deve essere realizzata su misura per la committente medesima.
Con riferimento alla prima questione, la committente aveva chiesto la fornitura e messa in opera di infissi e serramenti per un appartamento di sua proprietà. La Corte di appello di Lecce accerta che le prestazioni oggetto del contratto comprendevano la preparazione e la redazione di un laborioso progetto ad hoc per prodotti personalizzati e su misura, creato per uno specifico immobile e sulla base di peculiari richieste del cliente per i serramenti, che con tali peculiari caratteristiche andavano progettati, prodotti e consegnati. Per questa ragioni il giudice di secondo grado ha ricondotto il contratto intercorso tra le parti all’appalto.
La giurisprudenza della Corte di cassazione afferma che, per distinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un fare, occorre accertare se l’attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale ovvero se l’attività di adattamento della res alle specifiche esigenze dell’altra parte risulti accessoria e strumentale alla fornitura costituente l’oggetto principale del negozio (Cass., 10 aprile 2025, n. 9389).
Nel caso in esame, l’attività lavorativa volta alla produzione degli infissi e serramenti era prevalente rispetto alla fornitura del materiale, cosicché l’adattamento dei beni alle specifiche esigenze della controparte non era meramente accessorio e strumentale alla fornitura. Si applica dunque la disciplina dettata in materia di appalto.
La committente prima ordina dei serramenti, poi si pente della decisione e comunica di recedere dal contratto. L’impresa appaltatrice accetta il recesso, ma chiede di essere indennizzata. L’art. 1671 c.c. prevede che “il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”. Da un lato, il committente dispone di un diritto di recesso ad nutum in qualsiasi momento. Da un altro lato, però, il recesso non è gratuito, dovendo essere indennizzato l’appaltatore.
Nel caso di specie, però, la committente agiva in qualità di consumatrice e anche il codice del consumo riconosce un diritto di recesso. Più precisamente, “il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dal locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi” (art. 52, comma 1, codice consumo).
Nella fattispecie trattata dalla sentenza della Corte di cassazione è indubbio che la committente sia una consumatrice: si tratta di una persona fisica che ha agito nell’ambito della sua sfera personale, dal momento che gli infissi sarebbero serviti per ristrutturare una sua abitazione. Ne consegue che al recesso trovano applicazione gli articoli del codice del consumo.
Affermata l’applicabilità del codice del consumo, si deve osservare che – mentre di regola il consumatore ha diritto di recedere senza penalità (art. 52) – l’art. 59 cod. cons. elenca alcune eccezioni. Più precisamente, si prevede che “il diritto di recesso … è escluso relativamente a … c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati”. Nel caso di specie si trattava di infissi del tutto personalizzati sulle esigenze della cliente. Ne deriva, reputa la Corte di cassazione, che la committente non può recedere ad nutum secondo il codice del consumo. Rivive l’art. 1671 c.c. e la cliente che recede deve indennizzare l’appaltatore.
