Clausole vessatorie nei contratti telematici B2B: la mera “flaggatura” non vale come specifica approvazione

Cass. civ., Sez. III, ord. 20 giugno 2026, n. 20945, Rel. Dott. S. Saija

Obbligazioni e contratti – Condizioni generali di contratto – Clausole vessatorie – Contratti telematici tra professionisti – Specifica approvazione per iscritto – Firma elettronica – Mera “flaggatura” – Inefficacia (art. 1341, comma 2, c.c.; art. 13, comma 1, d.lgs. 70/2003; art. 3, punto 10, Reg. UE n. 910/2014)

In tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti, le clausole vessatorie previste dall’art. 1341, comma 2, c.c. devono essere specificamente approvate per iscritto. Nei contratti non soggetti a forma ad substantiam, tale requisito può essere soddisfatto mediante una firma elettronica ai sensi del Regolamento eIDAS, purché la manifestazione di volontà sia specifica e riferibile alla clausola da approvare; non è invece sufficiente la mera selezione, mediante click, della casella corrispondente alla clausola stessa.

CASO

La controversia nasce da un contratto di fornitura di energia elettrica stipulato tra Alfa S.r.l., che gestiva una struttura ricettiva, e Beta S.p.A. Il contratto era stato concluso mediante una procedura telematica predisposta dalla fornitrice. A partire dal giugno 2023, Alfa si avvedeva di un rilevante aumento della spesa per l’energia e sosteneva che Beta avesse modificato unilateralmente le condizioni economiche senza averle preventivamente comunicato la variazione.

Alfa agiva quindi in giudizio chiedendo di accertare l’inadempimento della fornitrice e di ottenere la restituzione di una rilevante somma, corrispondenti, secondo la sua ricostruzione, alla maggiore somma pagata per le forniture dei mesi da giugno a settembre 2023.

Beta, prima di difendersi nel merito, invocava una clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto che individuava in via esclusiva un diverso foro. Secondo la società, quella clausola era pienamente efficace perché il contratto era stato concluso online e Alfa, durante il percorso di adesione, aveva selezionato due distinte caselle: una per l’accettazione del contratto e una per la specifica approvazione delle clausole onerose, compresa quella relativa al foro.

Il Tribunale adito escludeva l’efficacia della clausola convenzionale, ritenendo non provata la specifica sottoscrizione richiesta dall’art. 1341, co. 2, c.c. Dichiarava tuttavia la propria incompetenza territoriale sulla base di altri criteri. Alfa proponeva quindi regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione.

Nel giudizio di legittimità, Beta tornava a sostenere l’efficacia della clausola. Precisava che l’adesione era avvenuta attraverso un form web, secondo una procedura definita “touch point”, e che la specifica approvazione sarebbe risultata da una seconda “flaggatura”. Aggiungeva che il contratto era stato successivamente stampato e trasmesso alla cliente in forma cartacea, senza che Alfa avesse mosso contestazioni o esercitato il diritto di recesso.

La Cassazione, pur affrontando anche questioni strettamente processuali relative al regolamento di competenza, esamina nel merito l’efficacia della clausola e conclude che la semplice selezione di una casella sul sito non è sufficiente a soddisfare il requisito della specifica approvazione per iscritto previsto dall’art. 1341, co. 2, c.c. Da qui l’inefficacia della clausola sul foro e, all’esito del giudizio, la dichiarazione di competenza del Tribunale originariamente adito.

SOLUZIONE

La S.C. accoglie il ricorso e, per quanto interessa sul piano del diritto sostanziale, esclude che la clausola sul foro possa spiegare effetti nei confronti di Alfa. Il punto di partenza è l’art. 13, co. 1, del d.lgs. n. 70/2003, secondo cui le regole ordinarie sulla conclusione dei contratti si applicano anche quando l’ordine relativo a beni o servizi della società dell’informazione viene inoltrato per via telematica.

Ne deriva che il mezzo digitale non attenua il requisito previsto dall’art. 1341, co. 2, c.c. per le clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto. Anche nel rapporto tra due professionisti, e quindi fuori dalla disciplina consumeristica, la clausola che deroga alla competenza territoriale deve essere oggetto di una specifica approvazione per iscritto.

La Corte chiarisce, però, che il requisito della forma scritta può essere adattato alle modalità di conclusione del contratto online. Richiamando Cass. n. 9413/2021, afferma che, quando il contratto non è soggetto a forma ad substantiam, può essere sufficiente una firma elettronica semplice (o “digitale leggera”), definita dall’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910/2014 come l’insieme dei dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare.

Ciò che non può mancare è, tuttavia, una manifestazione di volontà consapevole e specificamente riferita alla clausola onerosa. A questo scopo, secondo la Cassazione, il prestatore del servizio deve predisporre nel percorso di conclusione del contratto un apposito form che consenta di approvare specificamente la singola clausola, o le clausole espressamente richiamate o raggruppate, mediante firma elettronica. La Corte indica, come modalità normalmente utilizzabile, l’inserimento di un codice OTP inviato al firmatario tramite sms o e-mail.

La semplice “flaggatura” della casella, anche se separata da quella relativa all’accettazione generale del contratto, non equivale invece a una specifica sottoscrizione. Nel caso concreto, dall’esame del contratto prodotto da Beta in formato pdf non risultava una specifica approvazione della clausola sul foro. La clausola, pertanto, è stata ritenuta inefficace.

QUESTIONI

La questione sostanziale in esame pone una domanda: in un contratto B2B concluso interamente online, la seconda spunta apposta dal cliente può sostituire la tradizionale “doppia firma” richiesta dall’art. 1341, comma 2, c.c.? Nel rapporto tra Alfa e Beta la risposta della Cassazione è negativa. Il fatto che l’adesione si svolga su una piattaforma digitale cambia lo strumento attraverso il quale il consenso può essere espresso, ma non elimina la necessità di una specifica approvazione delle clausole che la legge considera particolarmente onerose.

Il passaggio è rilevante perché distingue con chiarezza due piani che, nella contrattazione online, tendono facilmente a sovrapporsi. Alfa poteva avere validamente concluso il contratto di fornitura attraverso il percorso web predisposto da Beta; da ciò, però, non seguiva automaticamente che fosse efficace anche la clausola sul foro contenuta nelle condizioni generali. La conclusione del contratto e la specifica approvazione della clausola vessatoria sono due manifestazioni di volontà diverse, alle quali l’art. 1341 c.c. attribuisce requisiti differenti.

Proprio nel caso concreto si coglie quindi il significato dell’art. 13 del d.lgs. n. 70/2003. La norma consente di concludere il contratto per via telematica, ma non crea un regime più favorevole per il predisponente. Beta non poteva sostenere che, poiché l’intero rapporto era nato online, la mera selezione di una casella fosse per ciò solo equivalente alla sottoscrizione richiesta dal codice civile. Vi è semmai l’esigenza di individuare nel contesto digitale uno strumento funzionalmente equivalente alla sottoscrizione specifica.

La Corte individua tale strumento nella firma elettronica. La soluzione evita, al tempo stesso, due estremi. Da un lato, non è sufficiente il semplice click sulla casella; dall’altro, non è necessario ricorrere a una firma elettronica avanzata o a un meccanismo particolarmente oneroso: secondo la Corte può essere sufficiente una firma elettronica semplice. Per il contratto tra Alfa e Beta, che non richiedeva una forma ad substantiam, poteva bastare una firma elettronica idonea a collegare la manifestazione di volontà al firmatario e ai dati oggetto di approvazione. L’OTP è indicato dalla Cassazione come un esempio tipico, non come l’unico strumento astrattamente utilizzabile.

Resta poi essenziale il requisito della specificità. Anche una firma elettronica, se apposta indistintamente al termine del percorso contrattuale, non risolverebbe il problema evidenziato dalla vicenda. La protezione assicurata dall’art. 1341, co. 2, c.c. richiede che l’aderente sia posto nella condizione di percepire che sta approvando proprio una o più clausole onerose. Nel caso di Alfa, la Corte non ha rinvenuto nel documento prodotto da Beta una manifestazione di consenso che presentasse tale carattere. Da qui l’indicazione pratica di un passaggio separato, nel quale la clausola sia espressamente richiamata e la relativa approvazione sia riconducibile al cliente.

Anche l’argomento relativo al successivo invio del contratto cartaceo non modifica la soluzione. Beta aveva valorizzato il fatto che Alfa avesse ricevuto il testo senza contestarlo e senza recedere. La Cassazione, tuttavia, concentra il proprio esame sulla specifica approvazione richiesta al momento della formazione del vincolo. Il silenzio successivo dell’aderente non può essere utilizzato per ricostruire in un momento successivo una sottoscrizione specifica che, secondo l’accertamento compiuto, non risultava essere stata prestata.

La conseguenza riguarda la singola clausola e non l’intero contratto. Nella vicenda, infatti, la fornitura e il rapporto negoziale tra Alfa e Beta restavano fermi; era la sola clausola sul foro a non poter essere opposta alla cliente. È quindi più corretto parlare di inefficacia della clausola non specificamente approvata e non di invalidità dell’intero accordo concluso telematicamente.

La pronuncia assume quindi un rilievo operativo per tutti i sistemi di contrattazione B2B basati su condizioni generali predisposte online. La procedura descritta da Beta, fondata su una doppia “flaggatura”, mostra che duplicare le caselle non significa necessariamente riprodurre in ambiente digitale la doppia sottoscrizione prevista dall’art. 1341 c.c. Occorre che il secondo passaggio incorpori una vera firma elettronica e che sia chiaramente riferito alle clausole da approvare.

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