Assicurazione sulla vita e amministrazione di sostegno: la designazione dei beneficiari richiede una specifica autorizzazione del giudice tutelare

Cass. civ., sez. III, 17 settembre 2026, n. 25476 – Pres. De Stefano – Rel. Valle

[1] Assicurazione sulla vita – Amministrazione di sostegno – Individuazione dei beneficiari

(Cod. civ., artt. 408 ss.)

[1] Nel caso in cui l’amministratore di sostegno chieda l’autorizzazione a forme di investimento in favore dell’amministrato, l’autorizzazione del giudice tutelare, nel caso sia stata chiesta anche la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita non può intendersi, in assenza di specifiche indicazioni, estesa automaticamente o implicitamente anche all’arbitraria individuazione dei beneficiari, anche soltanto in via generica, mediante il rinvio alla categoria degli eredi legittimi. In tal caso, il contratto di assicurazione concluso dall’amministratore di sostegno e contenente la detta individuazione deve ritenersi, in carenza di specifica autorizzazione da parte del giudice tutelare, impugnabile quanto a tale individuazione, dai soggetti ai quali è riservata l’azione di annullamento ai sensi dell’art. 412 cod. civ.

CASO

[1] La controversia trae origine dalla stipulazione di una polizza assicurativa sulla vita, per un capitale di euro 350.000, effettuata dall’amministratore di sostegno nell’ambito della gestione del patrimonio dell’amministrato. In particolare, l’amministratore aveva previamente richiesto al giudice tutelare l’autorizzazione a impiegare tale somma in una polizza a basso rischio oppure, in alternativa, in titoli di Stato, buoni postali fruttiferi o altri strumenti equipollenti. Ottenuta l’autorizzazione, aveva stipulato il contratto assicurativo indicando quale beneficiari gli eredi legittimi dell’amministrato.

A seguito del decesso di quest’ultimo, uno degli eredi agiva in giudizio chiedendo, in via principale, la dichiarazione di nullità ovvero l’annullamento della designazione del beneficiario e la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento della somma prevista dalla polizza. In via subordinata, chiedeva la condanna dell’amministratore di sostegno al risarcimento del danno.

Le domande venivano respinte sia in primo grado sia in appello.

SOLUZIONE

[1] Per quanto di interesse, con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione ha accolto il quinto e sesto motivo di ricorso, le cui censure riguardano la natura personalissima della designazione del beneficiario e la sua riconducibilità o meno all’autorizzazione del giudice tutelare a forme di investimento in favore dell’amministrato, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

QUESTIONI

[1] La sentenza in commento riveste particolare interesse poiché la Corte di cassazione si pronuncia sui limiti ai poteri dell’amministratore di sostegno nella stipula di una polizza vita intestata all’amministrato, chiarendo che l’autorizzazione del giudice tutelare alle sole operazioni di investimento non si estende automaticamente alla designazione dei terzi beneficiari degli effetti del contratto, trattandosi di atto personalissimo.

Preliminarmente è utile rammentare che l’amministrazione di sostegno, introdotta nel nostro ordinamento con la legge 9 gennaio 2004, n. 6 e oggi disciplinata dagli artt. 404 ss. c.c., è una misura di protezione destinata alla persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Ai sensi dell’art. 404 c.c., competente a pronunciare l’apertura dell’amministrazione di sostegno è il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio. L’amministratore viene nominato con decreto nel quale il giudice determina: la durata dell’incarico; l’oggetto dello stesso; gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario; gli atti che il beneficiario può compiere soltanto con l’assistenza dell’amministratore; i limiti di spesa e le modalità di impiego delle somme disponibili.

L’art. 408, co. 1, stabilisce che la scelta dell’amministratore avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario. Il successivo art. 410 c.c. impone all’amministratore di sostegno di svolgere i propri compiti tenendo conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, informandolo tempestivamente degli atti da compiere e coinvolgendolo, per quanto possibile, nelle relative decisioni.

L’art. 412 c.c. disciplina, infine, il regime di invalidità degli atti compiuti in violazione di disposizioni di legge oppure in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferiti dal giudice tutelare. In particolare, al primo comma, è previsto che tali atti “possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa”; al secondo comma, invece, è previsto che possano essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, “gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno”.

Ciò posto, nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, la richiesta dell’amministratore di sostegno al giudice tutelare era finalizzata solo a individuare una forma di investimento della somma di 350.000 euro al fine di preservare, se non incrementare, il patrimonio dell’amministrato. L’individuazione dei beneficiari, invece, era del tutto esulante dall’ambito dell’autorizzazione concessa.

Il Collegio, pertanto, ritiene l’atto col quale l’amministratore di sostegno, pur intendendo semplicemente gestire i risparmi dell’amministrato, ha proceduto anche all’indicazione dei beneficiari negli eredi legittimi, ha di fatto sottratto detta somma alla successione come voluta dall’amministrato (ossia quella testamentaria) eccedendo così’ l’oggetto dell’incarico – i.e. della relativa autorizzazione del giudice tutelare per l’operazione – di amministratore di sostegno, secondo la formula di cui all’art. 412 c.c.

Di conseguenza, secondo la Corte, detto atto è suscettibile di annullamento ai sensi dell’art. 412, comma 1, c.c.

La Suprema Corte, a tal fine, evidenzia che la clausola contrattuale di identificazione del beneficiario (o dei beneficiari) costituisce un elemento naturale del contratto di assicurazione sulla vita che può essere superata dalla volontà delle parti, anche in considerazione della circostanza che il beneficiario può coincidere con lo stesso stipulante del contratto di assicurazione. Il beneficiario, infatti, è considerato dal codice civile un soggetto eventuale del contratto di assicurazione, nel senso che i due soggetti necessari del contratto sono due: l’assicuratore e il contraente. La clausola d’indicazione dei beneficiari può, dunque, anche mancare e, in considerazione della sua non essenzialità, essa può anche essere invalidata, ossia annullata, senza che ne risulti viziato l’intero contratto.

L’avere l’amministratore di sostegno proceduto non tanto alla stipula del contratto di assicurazione sulla vita, quanto soprattutto all’arbitraria individuazione dei beneficiari mediante riferimento alla categoria degli eredi legittimi configura, pertanto, con riferimento a detta indicazione, un atto non ricompreso nell’ambito dei poteri dell’amministratore e della finalità dell’investimento per il quale era chiesta l’autorizzazione, finalizzata all’accrescimento del patrimonio dell’amministrato.

Potrebbe interessarti anche...

Corsi in evidenza

Corso abilitante per l’iscrizione negli Elenchi dei Custodi giudiziari e Delegati alle vendite

Contratti, responsabilità, tutele e gestione del contenzioso

Mondo professione

Torna in alto