Cass. civ., Sez. III, ord. 25 giugno 2026, n. 21717, Pres. De Stefano – Rel. Valle
Responsabilità civile – Danno da cosa in custodia – Attività sportiva organizzata da ente pubblico – Ammissione del minore ad un progetto educativo – Responsabilità contrattuale da contatto sociale – Responsabilità da cosa in custodia – Nesso di causalità – Condotta del danneggiato – Caso fortuito – Onere della prova
[1] Quando la domanda risarcitoria nei confronti di un ente pubblico sia proposta sia a titolo extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia a titolo contrattuale, in ragione degli obblighi di protezione e vigilanza derivanti dall’ammissione del danneggiato a un’attività organizzata dall’ente, l’accertamento del caso fortuito nell’ambito della responsabilità da cosa in custodia non consente di omettere l’esame dell’autonoma causa petendi contrattuale. Il giudice deve ammettere e valutare le prove dirette a dimostrare l’inadempimento degli obblighi di sicurezza, poiché, nel rapporto contrattuale, il fortuito deve essere specificamente allegato e provato dal debitore.
CASO
Tizietto, all’epoca quattordicenne, partecipava ad un progetto giovanile, organizzato con il coinvolgimento di un ente pubblico locale, volto a favorire l’inclusione sociale di minori attraverso l’attività sportiva. Nel corso di una partita di calcetto disputata nell’ambito del progetto, dopo aver segnato una rete, il ragazzo si aggrappava alla traversa della porta per esultare; la traversa cedeva sotto il suo peso e Tizietto riportava gravi lesioni personali.
Insieme ai genitori, il minore conveniva in giudizio l’ente pubblico, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subìti in conseguenza del sinistro. La domanda veniva articolata su un duplice fondamento: da un lato, la responsabilità contrattuale dell’ente, derivante dal vincolo sorto con l’ammissione del minore al progetto e dai conseguenti obblighi di vigilanza e protezione; dall’altro, la responsabilità extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043, 2048 e 2051 c.c., per l’omessa adozione di idonee misure di sicurezza durante lo svolgimento dell’attività sportiva.
L’ente pubblico si costituiva, contestando integralmente la domanda e sostenendo che l’evento dannoso era riconducibile ad un comportamento imprevedibile ed anomalo dello stesso Tizietto – l’essersi aggrappato alla traversa in un momento di esultanza – idoneo, di per sé, ad interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno.
Il giudice di primo grado rigettava integralmente la domanda, ritenendo che l’infortunio fosse stato determinato da un uso improprio ed imprevedibile della struttura sportiva da parte del minore, non evitabile attraverso l’adozione delle ordinarie misure di vigilanza.
Tizietto ed i genitori proponevano appello, ma la Corte territoriale confermava la decisione, ritenendo che il gesto di aggrapparsi alla traversa integrasse un uso anomalo ed imprevedibile della cosa, tale da interrompere il nesso causale ed escludere qualsiasi responsabilità dell’ente.
Con il ricorso per cassazione, articolato su più motivi, i ricorrenti lamentavano, tra l’altro, che i giudici di merito avessero omesso di ammettere le prove testimoniali richieste – volte a dimostrare che la traversa non era adeguatamente ancorata al suolo e che, al momento dei fatti, non vi era alcun addetto incaricato di vigilare sui minori – e che, di conseguenza, non fosse stata esaminata la domanda fondata sulla responsabilità contrattuale dell’ente.
SOLUZIONE
Il punto focale della decisione sta nel rilievo che i giudici di merito, nell’escludere la responsabilità dell’ente, a causa dell’interruzione del nesso causale, avevano ragionato soltanto nell’ottica della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., senza considerare che la domanda risarcitoria era stata proposta, fin dal primo grado, anche a titolo di responsabilità contrattuale.
La duplicità della domanda non è indifferente, poiché nell’ambito della responsabilità contrattuale il caso fortuito – ossia la circostanza idonea ad escludere l’imputabilità dell’evento dannoso al debitore – deve essere specificamente dedotto e provato dalla parte debitrice della prestazione: nel caso di specie, l’ente pubblico, onerato degli obblighi di vigilanza e protezione nei confronti del minore ammesso al progetto.
La Corte territoriale, omettendo di pronunciarsi sulla domanda di responsabilità contrattuale e non ammettendo le prove testimoniali richieste dal danneggiato, ha applicato un regime probatorio errato e più gravoso, fondando la propria decisione esclusivamente sulla prevedibilità del comportamento del minore, senza prima accertare se l’ente avesse adempiuto ai propri obblighi primari di vigilanza e di messa in sicurezza dei luoghi.
QUESTIONI
La pronuncia in commento affronta il tema del concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità da cosa in custodia, quando il danno sia subìto da un minore, nel corso di un’attività sportiva organizzata da un ente pubblico, nell’ambito di un progetto sociale a lui rivolto.
Nella vicenda esaminata, i giudici di merito avevano ricostruito l’intera fattispecie attraverso un’unica lente: quella della responsabilità aquiliana per danno da cosa in custodia, valutando se il comportamento di Tizietto – essersi aggrappato alla traversa della porta per esultare dopo un gol – fosse un uso anomalo ed imprevedibile della cosa, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta e l’evento lesivo. A tale interrogativo essi avevano dato risposta positiva, escludendo ogni responsabilità dell’ente.
Tale impostazione – secondo la Suprema Corte – trascura la circostanza che la domanda risarcitoria era stata proposta anche su un fondamento diverso: quello della responsabilità contrattuale, derivante dal vincolo sorto con l’ammissione di Tizietto al progetto giovanile. L’accoglimento del minore in un progetto educativo-sportivo, organizzato e gestito dall’ente pubblico, fa sorgere, infatti, obblighi di vigilanza e protezione che si affiancano, senza confondersi, a quelli propri della responsabilità da cosa in custodia.
Questa distinzione ha conseguenze pratiche rilevanti sul piano dell’onere della prova.
Nella responsabilità da cosa in custodia, il custode risponde del danno cagionato dalla cosa a meno di provare il caso fortuito, nel quale rientra anche il fatto del danneggiato, quando questo presenti i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità tali da elidere il rapporto eziologico tra la cosa e l’evento.
Nella responsabilità contrattuale, invece, il debitore – qui l’ente, obbligato alla vigilanza ed alla protezione del minore – deve specificamente allegare e provare l’evento che ha reso impossibile l’esatto adempimento della prestazione dovuta, non essendo sufficiente una generica dimostrazione di anomalia del comportamento del danneggiato.
Ne discende che un accertamento sull’interruzione del nesso causale, ritenuto sufficiente ai fini della sola responsabilità da custodia, non può automaticamente estendersi anche alla domanda di responsabilità contrattuale, che richiede una valutazione autonoma, condotta secondo la diversa regola di riparto dell’onere probatorio propria dell’art. 1218 c.c.
Questo profilo assume particolare importanza nel caso di specie, poiché le prove testimoniali, che i giudici di merito avevano escluso, erano dirette a dimostrare due circostanze rilevanti: che la traversa della porta utilizzata da Tizietto non fosse adeguatamente ancorata al suolo, e che, al momento dell’esultanza, non vi fosse alcun addetto dell’ente incaricato di vigilare sui minori partecipanti al progetto. Si tratta di elementi che incidono direttamente sulla verifica del corretto adempimento degli obblighi di protezione assunti dall’ente: un conto è un gesto imprevedibile che si scaglia su una struttura correttamente installata e sorvegliata; un altro conto è lo stesso gesto, del tutto comune tra ragazzi che giocano a calcio, che si scontra con una struttura non adeguatamente fissata e priva di sorveglianza.
Non trascurabile è poi il fatto che il progetto in cui Tizietto era inserito era specificamente rivolto a minori in situazione di disagio sociale. Questo dato, richiamato espressamente nella motivazione dai giudici di legittimità, non è marginale: quando l’ente pubblico organizza un’attività destinata a minori portatori di fragilità particolari, gli obblighi di vigilanza e protezione che ne derivano non possono essere valutati alla stessa stregua di un’ordinaria attività ricreativa, ma vanno commisurati alla peculiare condizione dei destinatari del servizio.
La pronuncia, inoltre, offre un’indicazione di metodo che va ben oltre il caso concreto: quando la medesima pretesa risarcitoria sia stata prospettata su più causae petendi, contrattuale ed extracontrattuale, il giudice di merito non può risolvere la controversia esaminandone una sola e ritenendo l’esito assorbente anche per l’altra, specie quando le due azioni siano rette da regole probatorie differenti in relazione alla dimostrazione del caso fortuito.
Resta fermo che la responsabilità dell’ente non opera in re ipsa: anche nel regime contrattuale, il danneggiato deve provare l’esistenza dell’obbligazione di protezione ed il danno subìto, mentre spetta al debitore la prova liberatoria. Nel caso di specie, tuttavia, tale prova liberatoria dovrà essere valutata dal giudice del rinvio tenendo conto di elementi – l’ancoraggio al suolo della struttura, l’assenza di vigilanza – che i giudici di merito non avevano considerato, avendo precluso l’accesso alla prova testimoniale che li riguardava.
In definitiva, la decisione ribadisce un principio di ordine generale: l’ammissione di un minore ad un’attività organizzata da un ente pubblico produce, oltre all’eventuale responsabilità da custodia delle cose utilizzate per lo svolgimento dell’attività, un autonomo vincolo di natura contrattuale, fondato sugli obblighi di vigilanza e protezione assunti dall’ente; e l’accertamento sulla causa del danno, quando quest’ultimo si sia verificato durante l’attività, deve essere condotto separatamente per ciascuno dei due titoli di responsabilità, secondo le rispettive regole di ripartizione dell’onere della prova.
