L’INPS, con circolare n. 65 del 16 giugno 2026, ha offerto indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital e nei casi di permanenza in determinate strutture sanitarie, in relazione all’incremento della domanda dei servizi dedicati a patologie complesse, quali disturbi psichici, dipendenze patologiche e disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, che richiedono interventi multidisciplinari e, in alcuni casi, forme di ospitalità residenziale o semiresidenziale. Tali modalità di presa in carico, anche se non sempre determinano un ricovero ordinario, comportano per il lavoratore un’effettiva incapacità di svolgere l’attività lavorativa.
L’Istituto, nello specifico, fornisce indicazioni su:
- prestazioni ambulatoriali equiparate al day hospital: sono indennizzabili come giornate di ricovero esclusivamente quelle in cui il lavoratore si reca presso la struttura ospedaliera per effettuare accertamenti programmati. Gli altri giorni compresi nel medesimo arco temporale possono essere riconosciuti come malattia solo se supportati da idonea certificazione medica attestante l’incapacità lavorativa;
- centri di salute mentale: le giornate di effettiva presenza presso i centri per trattamenti programmati sono assimilabili ai cicli di cura ricorrenti e, pertanto, indennizzabili come malattia. Inoltre, l’eventuale ospitalità notturna, laddove formalmente prevista e documentata come ricovero breve, viene equiparata al regime di day hospital;
- strutture riabilitative e socio-riabilitative psichiatriche e altre strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali: per l’equiparazione al ricovero ospedaliero le strutture psichiatriche sanitarie devono soddisfare i requisiti normativi previsti e operare in regime autorizzato/accreditato. In assenza di tali requisiti, o qualora il ricovero avvenga in strutture a prevalenza socio-educativa prive di cartella clinica, si applica l’equiparazione alla malattia comune, previa idonea certificazione medica. Inoltre, la circolare precisa il regime adottabile per le diverse tipologie di strutture rientranti in questo ambito, evidenziando come in tutti i casi di equiparazione alla malattia comune permanga l’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, eventualmente presso l’indirizzo della struttura;
- strutture di osservazione breve intensiva e degenza breve, annesse alle Unità Operative di Pronto Soccorso: la permanenza presso il Pronto Soccorso o le citate Unità, che può protrarsi anche per alcuni giorni, presenta, ai fini della tutela previdenziale, le stesse caratteristiche del ricovero ospedaliero;
- comunità terapeutiche e strutture per le dipendenze patologiche: superando l’interpretazione fornita con la circolare n. 136/2003, l’INPS precisa che la permanenza presso le strutture che garantiscono assistenza sanitaria è assimilabile al ricovero ospedaliero. Ai fini del riconoscimento dell’indennità, il lavoratore deve esibire il certificato di dimissione, completo di diagnosi, rilasciato da un medico in servizio presso la struttura. Invece, la permanenza residenziale in comunità prive di assistenza sanitaria, così come la permanenza semiresidenziale, è equiparata alla malattia comune, previa presentazione di idonea certificazione medica attestante l’incapacità temporanea al lavoro, con obbligo di rispettare le fasce di reperibilità;
- centri per disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: le prestazioni in day service e in day hospital, nonché la permanenza in residenzialità intensiva sanitaria, sono equiparati al ricovero ospedaliero, a fronte dei seguenti requisiti minimi: accreditamento, cartella clinica, Piano Terapeutico Individuale (PTI) e presenza di équipemultidisciplinare. Diversamente, le permanenze semiresidenziali o in strutture che non erogano prestazioni sanitarie sono equiparate alla malattia comune, previa certificazione medica attestante l’incapacità lavorativa, con obbligo di reperibilità presso la struttura.
