Trasparenza retributiva: nuovi obblighi del datore di lavoro

La Direttiva UE sulla trasparenza retributiva (da ora Direttiva 2023/970) e il relativo recepimento da parte dello Stato italiano con un decreto (attualmente in bozza) ha l’obiettivo di rafforzare il principio di parità salariale tra i generi per lavori “uguali” o di “pari valore”. Come precisato dal Considerando n. 11 della Direttiva 2023/970, l’ostacolo principale a tale parità retributiva è stato identificato nella mancanza di trasparenza nei sistemi retributivi, nella mancanza di una certezza giuridica sul concetto di lavoro di pari valore e dalla scarsa efficacia di strumenti idonei a correggere quanto segnalato dalle vittime di discriminazione. Da qui l’obiettivo della Direttiva in commento, ossia quello di contrastare il persistere di un’applicazione inadeguata del diritto fondamentale alla parità retributiva e di garantire il rispetto di tale diritto in tutta l’Unione Europea, stabilendo norme in materia di trasparenza remunerativa per consentire ai lavoratori di rivendicare il loro diritto alla parità retributiva.

Di trasparenza retributiva si occupa il Capo II della norma attualmente in bozza. Tale sezione affronta la predetta tematica sotto 2 rilevanti momenti:

  1. prima dell’assunzione;
  2. quando il rapporto di lavoro si è costituito.

Analizzando più nel dettaglio la trasparenza retributiva in costanza di rapporto, la disposizione afferma che i datori di lavoro rendono accessibili ai lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione e i livelli retributivi sui concetti di “stesso lavoro” o “lavoro di pari valore”, nonché quelli stabiliti per la progressione economica dei lavoratori ove esistenti. In merito a tale tematica si rileva una visione correttamente “contrattualcentrica”: per i datori di lavoro che applicano un CCNL stipulato da sindacati notoriamente rappresentativi, ovvero una contrattazione di secondo livello sottoscritta ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015, tale obbligo si ritiene assolto tramite un semplice rinvio alla contrattazione stessa. Ciò in linea con quanto consegnato al lavoratore in fase di assunzione tramite l’informativa ex D.Lgs. n. 152/1997 (così come modificato dal Decreto Trasparenza n. 104/2022).

Non sono tenuti a rendere disponibili i criteri di progressione economica i datori di lavoro che non hanno tali criteri (“ove esistenti”) e i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti. Il diritto di trasparenza passa dal diritto di informazione. Per tale motivo la disposizione prevede che, fermo restando che il lavoratore in fase di assunzione dev’essere informato dell’importo iniziale della retribuzione o comunque del compenso e dei relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento (art.1, comma 1, lett. n), D.Lgs. n. 152/1997), al lavoratore è riconosciuto il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, entro 2 mesi dalla richiesta, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
Come definito dal Decreto, nella definizione di “livello retributivo” rientra la RAL e la corrispondente retribuzione oraria lorda.
La forma della richiesta e della risposta deve avvenire in forma scritta: il lavoratore può effettuare la richiesta tramite un proprio rappresentante sindacale o tramite gli organismi di parità; il datore di lavoro può assolvere all’obbligo tramite il proprio portale aziendale, fornendo i livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. In caso di informazioni imprecise e incomplete ricevute dal datore di lavoro, il lavoratore ha diritto di richiedere, personalmente o tramite un proprio rappresentante, ulteriori chiarimenti. A tale richiesta di chiarimento il datore dovrà fornire risposta motivata.

Il datore di lavoro informa annualmente tutti i lavoratori del loro diritto di ricevere tali informazioni e le modalità per l’esercizio di tale diritto. L’art. 7, relativo al diritto di informazione, specifica 2 ulteriori importanti aspetti:

  1. al lavoratore non può essere impedito di rendere nota la propria retribuzione, clausole contrattuali in tale senso sono vietate;
  2. le informazioni diverse da quelle relative alla propria retribuzione o al proprio livello sono utilizzabili esclusivamente ai fini dell’esercizio del diritto alla parità retributiva e non possono determinare la conoscibilità diretta o indiretta delle condizioni economiche individuali di altri lavoratori.

Ma non è tutto, oltre a un’informazione sul divario retributivo di genere tra lavoratori di sesso maschile e femminile che dovrà essere fornita, tramite le modalità previste da un futuro D.M., entro il 7 giugno 2027 (per i datori di lavoro con un organico di almeno 150 dipendenti), le informazioni relative al divario retributivo di genere tra lavoratori per categoria di lavoratori in base al salario o allo stipendio normale di base e alle componenti complementari e variabili dovranno essere rese accessibili ai lavoratori e alle proprie organizzazioni sindacali, nonché essere trasmesse all’Ispettorato del Lavoro su richiesta. In relazione a tali informazioni potranno essere richiesti chiarimenti e altri dettagli e il datore di lavoro, entro un termine ragionevole, dovrà fornire risposta motivata e porre rimedio alle discriminazioni immotivate. Tuttavia, anche quest’ultimo adempimento sembrerebbe, al pari di tutte le informative di cui all’art. 9, previsto dal 7 giugno 2027.
In caso di differenza del livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile pari ad almeno il 5% in una qualsiasi categoria di lavoratori, non motivata e non sanata, il datore di lavoro effettuerà una valutazione congiunta con le organizzazioni sindacali, in modo da verificare le azioni per rimuovere l’anomalia.

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