La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 25 febbraio 2026, n. 4198, ha ritenuto che il trasferimento del dipendente dovuto a incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all’art. 2103, c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall’osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, dev’essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell’impresa e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell’iniziativa economica privata (garantita dall’art. 41, Cost.), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri dell’inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo.
Il caso
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla natura del trasferimento di una lavoratrice dalla sede del committente a quella della cooperativa datrice di lavoro, annullato dalla Corte d’Appello con ordine di reintegra presso il sito originario.
I Supremi giudici, in parziale accoglimento del ricorso datoriale, censurano l’impostazione della Corte territoriale su 2 profili:
- il ridimensionamento della nozione di “trasferimento”: gli Ermellini precisano che non ogni mutamento fisico della sede lavorativa integra automaticamente un trasferimento rilevante ai sensi dell’art. 2103, c.c.; è necessario che vi sia uno spostamento tra distinte unità produttive. Il presupposto normativo resta il trasferimento “da una unità produttiva a un’altra”, concetto che implica autonomia funzionale e organizzativa della struttura di destinazione e provenienza. Ne deriva che gli spostamenti interni alla medesima unità produttiva, anche se definitivi e comportanti un diverso luogo di esecuzione della prestazione, non richiedono la prova delle ragioni tecniche, organizzative e produttive. La Corte d’Appello, quindi, ha erroneamente applicato la disciplina, senza verificare la ricorrenza di distinte unità produttive e la reale portata dello spostamento geografico (minimo, nel caso di specie);
- le giustificazioni del trasferimento: i Supremi giudici, secondo un orientamento consolidato, ribadiscono che il controllo giudiziale non può estendersi al merito delle scelte imprenditoriali, ma verte esclusivamente sulla sussistenza di un nesso tra il provvedimento e le esigenze organizzative dell’impresa. In tale ottica, viene valorizzata la nozione di incompatibilità ambientale quale possibile causa legittimante il trasferimento. Anche in assenza di un comportamento disciplinarmente rilevante o colpevole del lavoratore, una situazione oggettiva di disfunzione organizzativa, tale da incidere negativamente sull’attività aziendale, può integrare una valida ragione, ex art. 2103, c.c. La Corte sottolinea come tale incompatibilità possa derivare anche da fattori esterni, quali, come nel caso di specie, la revoca del gradimento da parte del committente nell’ambito di un appalto, elemento che, anche se non formalizzato in una clausola contrattuale, è idoneo a giustificare la scelta datoriale di riallocazione del personale, al fine di evitare conseguenze più gravi sul rapporto di lavoro. Inoltre, la Corte ribadisce che la scelta tra più opzioni organizzative è prerogativa dell’imprenditore e non dev’essere né inevitabile né l’unica possibile, purché ragionevole e coerente con le finalità aziendali. In tal senso, il trasferimento non assume natura disciplinare, anche quando sia collegato a comportamenti del lavoratore, e non richiede l’osservanza delle garanzie proprie delle sanzioni disciplinari. Il giudice, quindi, non può sostituire la propria valutazione a quella datoriale né sindacare l’opportunità della misura adottata, essendo limitato a un controllo di legittimità e non di merito.
La Suprema Corte, quindi, accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello per nuovo esame, mentre rigetta il motivo relativo al preteso giudicato interno sulla qualificazione dello spostamento, chiarendo che l’oggetto del giudicato riguarda la sequenza fatto-norma-effetto e non singole affermazioni motivazionali.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
