Settore marittimo e aviazione civile: anticipazione delle prestazioni previdenziali

L’INPS, con messaggio n. 3368 del 10 novembre 2025, ha comunicato che per i datori di lavoro del settore marittimo e dell’aviazione civile dal 1° gennaio 2026 non sarà più facoltativa la scelta dell’applicazione del sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni previdenziali diverse dalla malattia. Dal nuovo anno, infatti, tutti i datori di lavoro di questi settori dovranno obbligatoriamente applicare il sistema ordinario di anticipazione e conguaglio per le seguenti prestazioni, diverse dalla tutela per la malattia:

  • congedo di maternità;
  • congedo di paternità (alternativo e obbligatorio);
  • congedo parentale;
  • riposi giornalieri per allattamento;
  • permessi ex Legge n. 104/1992;
  • congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità grave;
  • donazione sangue e/o midollo osseo.

Invece, continueranno a essere erogate in modalità diretta dall’Istituto le seguenti prestazioni del settore marittimo:

  • indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale;
  • indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare;
  • indennità per inabilità temporanea per lavoratori marittimi in continuità di rapporto;
  • temporanea inidoneità all’imbarco per malattia comune (Legge Focaccia).

Le aziende dovranno:

  • richiedere il codice autorizzazione “2G” (se non già posseduto);
  • anticipare le prestazioni ai dipendenti;
  • procedere al conguaglio tramite denuncia contributiva UniEmens.

Il messaggio precisa che, per quanto riguarda i lavoratori marittimi, il conguaglio riguarda solo quelli in continuità di rapporto di lavoro o con evento verificatosi durante la vigenza del rapporto.

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