La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 21 febbraio 2026, n. 3901, ha stabilito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di mobilità volontaria individuale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. n. 165/2001, anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 16, Legge n. 246/2005, il dipendente ha diritto all’applicazione del trattamento giuridico ed economico proprio dell’amministrazione di destinazione, ma conserva, ove necessario a evitare una reformatio in peius, il diritto al riconoscimento di un assegno ad personam riassorbibile, pari alla differenza rispetto al trattamento economico fisso e continuativo acquisito presso l’amministrazione di provenienza; né l’uso dell’avverbio “esclusivamente”, contenuto nel comma 2-quinquies, vale ad escludere tale tutela, mentre la disciplina unionale sul trasferimento d’azienda di cui alla Direttiva 2001/23/CE non si applica alla mobilità volontaria individuale nel pubblico impiego.
Il caso
La vicenda trae origine dal trasferimento di un dipendente mediante procedura di mobilità volontaria. La Corte territoriale aveva escluso il diritto al mantenimento del trattamento economico precedentemente goduto, ritenendo applicabile l’art. 30, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui al dipendente trasferito si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto presso l’amministrazione di destinazione. Secondo il giudice di merito, tale disposizione avrebbe consentito l’inquadramento del lavoratore nel nuovo ente senza il riconoscimento di assegni ad personam finalizzati a evitare una riduzione del trattamento retributivo complessivo.
La Cassazione censura, tuttavia, tale interpretazione, ritenendola non conforme ai più recenti orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità. L’ordinanza richiama, infatti, i principi già espressi dalle sentenze n. 20197/2024 e n. 20953/2024, secondo cui le modifiche introdotte dalla Legge n. 246/2005 non hanno inciso sul diritto del dipendente trasferito per mobilità a conservare, mediante assegno ad personam riassorbibile, il trattamento economico acquisito presso l’amministrazione di provenienza, al fine di evitare una regressione economica in contrasto con il principio di divieto di reformatio in peius.
Nel ricostruire il quadro normativo, la Suprema Corte evidenzia come la riforma del 2005 abbia ricondotto espressamente la mobilità volontaria alla fattispecie civilistica della cessione del contratto di lavoro. Tale impostazione, secondo i giudici, conferma l’orientamento già elaborato in precedenza dalla giurisprudenza, secondo cui il trasferimento del dipendente pubblico mediante mobilità determina una sostituzione soggettiva del datore di lavoro, senza alterare il nucleo essenziale del rapporto, con conseguente conservazione dell’anzianità maturata e tutela del trattamento economico già acquisito.
La Corte precisa, inoltre, che il riferimento normativo all’applicazione “esclusiva” del trattamento economico previsto presso l’amministrazione di destinazione non può essere interpretato nel senso di consentire una riduzione della retribuzione complessiva del lavoratore. L’avverbio “esclusivamente”, secondo la Cassazione, serve piuttosto a chiarire che, dopo il trasferimento, gli sviluppi futuri del rapporto sono disciplinati dalla normativa e dalla contrattazione collettiva dell’ente di destinazione, senza però incidere sulla necessità di salvaguardare il trattamento economico fisso e continuativo già maturato.
L’ordinanza richiama, inoltre, il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26420/2006, secondo cui la mobilità nel pubblico impiego deve garantire la conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico acquisito.
La Cassazione esclude, inoltre, che possano assumere rilievo vincolante i pareri amministrativi richiamati dalla Corte territoriale, ribadendo il principio secondo cui circolari e pareri non costituiscono fonti normative e non possono derogare all’interpretazione della legge fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Tali atti possono eventualmente concorrere all’interpretazione delle disposizioni solo come elementi di fatto, ma non sono idonei a incidere sui diritti soggettivi dei dipendenti pubblici.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
