È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026 la Legge n. 112 del 25 giugno 2026, di conversione del D.L. n. 62/2026, in vigore dal 27 giugno 2026. Nel medesimo numero della Gazzetta Ufficiale è presente anche il testo del D.L. n. 62/2026 coordinato con la Legge n. 112/2026.
Le principali novità introdotte in sede di conversione riguardano:
- limite di durata massima dei tirocini extracurriculari nei gruppi di imprese pari a 12 mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese (art. 4-bis);
- al fine di sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità, a decorrere dal 27 giugno 2026, data di entrata in vigore della Legge n. 112/2026, per gli anni 2026, 2027 e 2028, alle aziende in possesso delle certificazioni di conciliazione vita lavoro, ex art. 8, comma 1, lett. e), D.Lgs n. 184/2025, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. L’esonero viene riparametrato e applicato su base mensile, con D.I. da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Viene precisato che rimane ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (art. 6);
- viene introdotta la figura del tutor per la sostenibilità economica, nell’ambito dei programmi operativi, nazionali o regionali, cofinanziati con Fondi strutturali europei, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità relativi al periodo di programmazione 2021-2027, da parte degli enti responsabili, che, attraverso questa figura, possono fornire servizi di accompagnamento, orientamento e assistenza finalizzate alla riorganizzazione della sostenibilità economica per la persona che abbia subito la perdita del lavoro o una significativa riduzione del reddito di lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori ultracinquantenni, ai soggetti in condizioni di fragilità occupazionale e ai lavoratori caratterizzati da difficoltà di reinserimento lavorativo (art. 6-bis);
- i lavoratori con disabilità mantengono la posizione in graduatoria per il collocamento lavorativo acquisita all’atto dell’inserimento nell’azienda anche quando sono assunti con contratto di apprendistato o con contratto di lavoro a tempo determinato, fino alla trasformazione del rapporto o alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 6-ter);
- in tema di salario giusto e incentivi, viene precisato che il trattamento economico complessivo è costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai CCNL stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi CCNL. Sono, in ogni caso, escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori (art. 7, comma 4-bis);
- viene stabilito che, a decorrere dal 27 giugno 2026, sulla piattaforma SIISL, le posizioni di lavoro pubblicate recano l’indicazione del CCNL applicato dal datore di lavoro recante il codice alfanumerico unico assegnato e della retribuzione ricollegata alla qualifica e al livello contrattuale, corrispondenti alla mansione oggetto della posizione (art. 7, comma 6);
- i contratti di prossimità devono essere depositati presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e presso l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del CNEL. Qualora i contratti di prossimità applicati dai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti operino in deroga alle disposizioni di legge e alle regolamentazioni contenute nei CCNL, ove prevedano trattamenti peggiorativi, sono sottoscritte presso l’ITL competente per territorio. In caso di trattamenti peggiorativi, l’impresa informa i lavoratori interessati, entro 3 giorni dalla sottoscrizione, con comunicazione scritta anche mediante posta elettronica ovvero con le modalità previste dalle procedure aziendali (art. 7-bis);
- in tema di previdenza complementare, viene previsto che dal 1° luglio 2026 è fissata al 50% la quota massima del montante finale accumulato che può essere erogata in forma di capitale nell’ambito delle prestazioni pensionistiche a contribuzione definita e a prestazione (art. 16-ter);
- in via sperimentale, dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione fino al 31 dicembre 2029, il distacco di uno o più lavoratori, nel rispetto delle mansioni svolte, è ammesso, previo accordo sindacale, anche in assenza dell’interesse proprio del datore di lavoro distaccante e anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che non adottano il medesimo CCNL, quando sia finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva, alla conservazione delle competenze professionali ovvero a evitare o limitare sospensioni dell’attività lavorativa, riduzioni dell’orario di lavoro, ricorso agli ammortizzatori sociali o situazioni di esubero di personale. Le disposizioni necessarie per l’applicazione del presente articolo saranno individuate con Decreto del Ministro del Lavoro entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (art. 16-quater);
- il lavoratore somministrato assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato può svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dall’art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, non superiore a 36 mesi, salvo che il CCNL applicato dall’utilizzatore preveda un diverso limite temporale. Tale limite decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, pertanto, viene precisato che eventuali precedenti periodi di missione di lavoratori già assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato non rilevano ai fini di tale computo. Inoltre, si prevede la nullità di ogni clausola volta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o al termine del periodo di missione (art. 16-quinquies).
La legge di conversione lascia, invece, immutata, la disciplina relativa ai bonus assunzioni giovani, donne e ZES, all’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro e al contrasto al caporalato digitale.
