La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 27 maggio 2025, n. 14155, ha ritenuto che nel procedimento disciplinare la contestazione dell’addebito deve indicare con chiarezza il fatto contestato e la fonte della conoscenza, senza che il lavoratore possa pretendere la preventiva visione delle prove documentali, soprattutto per fatti avvenuti fuori dall’azienda e non direttamente noti al datore di lavoro; la difesa è garantita se il lavoratore viene tempestivamente a conoscenza degli elementi posti a fondamento della contestazione e può articolare compiutamente le proprie giustificazioni. Circostanze non oggetto di addebito possono essere legittimamente utilizzate dal giudice come elementi probatori per desumere il coinvolgimento personale e diretto del lavoratore nella vicenda disciplinare, a condizione che non abbiano di per sé rilevanza disciplinare autonoma.
Procedimento disciplinare: modalità di contestazione dell’addebito
di Redazione
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