Personale scolastico: discriminatoria l’esclusione degli ex precari dalla salvaguardia retributiva

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 aprile 2026, n. 9350, in tema di personale scolastico a tempo determinato, ha stabilito che la mancata estensione della clausola di salvaguardia per il periodo successivo all’immissione in ruolo risulta discriminatoria, e va disapplicata, con estensione della medesima misura di salvaguardia al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, in ogni caso, perché la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE non consente alle parti collettive di prevedere, nel caso di passaggio fra sistemi diversi di sviluppo professionale rilevante ai fini del trattamento economico, di riservare ai soli assunti a tempo indeterminato la conservazione ad personam degli effetti, più favorevoli, del regime previgente, posto che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, norme, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificato in una categoria retributiva rientrano nella nozione di «condizioni di impiego» e, pertanto, non si sottraggono al divieto di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive.

Il caso

La vicenda all’esame dei Supremi giudici trae origine dalla domanda proposta da una docente della scuola secondaria immessa in ruolo dal 1° settembre 2015, la quale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento delle differenze retributive maturate in relazione ai servizi prestati con contratti a termine prima dell’assunzione stabile. Il Tribunale di prime cure aveva, tuttavia, accolto l’opposizione del Ministero, revocando il decreto e demandando all’Amministrazione la verifica della corretta applicazione dei principi affermati dalla Cassazione con la sentenza n. 2924/2020.

Successivamente, la Corte d’Appello di Trieste aveva respinto il gravame della docente, ritenendo non applicabile nel caso concreto la disciplina di favore prevista dall’art. 2, CCNL 4 agosto 2011.

La lavoratrice ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente interpretato la giurisprudenza di legittimità e avesse attribuito rilievo alla ricostruzione di carriera, pur trattandosi di una domanda diretta a ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza che aveva riconosciuto il diritto alla progressione economica maturata durante il servizio pre-ruolo. La Suprema Corte accoglie il ricorso, ribadendo innanzitutto i principi già affermati nella sentenza n. 2924/2020. In tale arresto era stato chiarito che l’art. 2, CCNL 4 agosto 2011, nella parte in cui limita ai soli dipendenti assunti a tempo indeterminato il mantenimento del maggior valore stipendiale percepito ad personam fino all’accesso alla successiva fascia retributiva, introduce una disparità di trattamento incompatibile con la clausola 4 dell’Accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato. Di conseguenza, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la disposizione contrattuale discriminatoria e a riconoscere il medesimo beneficio anche ai lavoratori assunti con contratti a termine successivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione. La Corte richiama, inoltre, la più recente sentenza n. 6132/2025, che ha ulteriormente precisato come la clausola di salvaguardia relativa alla fascia stipendiale 3-8 debba essere riconosciuta anche ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato e che successivamente abbiano ottenuto l’immissione in ruolo. In particolare, è discriminatoria la previsione che riserva esclusivamente al personale a tempo indeterminato in servizio al 1° settembre 2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e il diritto a percepire il relativo incremento retributivo dopo il completamento della permanenza nella fascia 0-2. Secondo la Cassazione, tale beneficio dev’essere esteso anche al personale precario poi stabilizzato, indipendentemente dal fatto che l’anzianità sia stata riconosciuta mediante gli ordinari meccanismi di ricostruzione della carriera previsti dagli artt. 485 e 489, D.Lgs. n. 297/1994, nel testo applicabile ratione temporis.

La Cassazione, in tema di ricostruzione di carriera e clausola di salvaguardia, precisa che i 2 istituti, pur incidendo entrambi sul trattamento economico dei dipendenti scolastici, perseguono finalità differenti. La ricostruzione di carriera riguarda il riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici; la clausola di salvaguardia, invece, concerne la corretta collocazione del lavoratore nella fascia stipendiale e la conservazione di trattamenti economici più favorevoli derivanti dalla disciplina precedente. Si tratta, pertanto, di condizioni di impiego autonome e distinte, che devono essere valutate separatamente ai fini del sindacato antidiscriminatorio. Ne consegue che non è possibile escludere la discriminazione facendo riferimento a vantaggi futuri eventualmente riconosciuti attraverso la ricostruzione di carriera, poiché la verifica della parità di trattamento deve essere effettuata con riguardo alla specifica condizione sfavorevole subita nel momento in cui essa si realizza. La Corte censura quindi la decisione della Corte d’Appello per avere sostanzialmente negato l’estensibilità dei principi affermati dalla sentenza n. 2924/2020 al personale docente e per avere ritenuto che il passaggio al rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisse una situazione nuova, regolata esclusivamente dalla disciplina vigente al momento dell’immissione in ruolo. Tale impostazione viene ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione Europea. La Cassazione sottolinea, infatti, che la clausola 4 dell’Accordo quadro non consente di riservare ai soli dipendenti assunti a tempo indeterminato la conservazione degli effetti più favorevoli derivanti da precedenti sistemi retributivi, quando analogo beneficio venga negato ai lavoratori che hanno svolto gli stessi servizi come precari. Sul punto vengono richiamate anche le sentenze CGUE 17 ottobre 2024, causa C-322/23, e 8 settembre 2011, causa C-177/10, secondo cui le norme relative ai periodi di servizio necessari per accedere a determinate categorie retributive rientrano pienamente nella nozione di “condizioni di impiego” e sono, quindi, soggette al divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo la presenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento. In assenza di tali giustificazioni, la differenza di trattamento dev’essere eliminata mediante disapplicazione della norma interna o contrattuale contrastante con il diritto europeo.

La Cassazione accoglie quindi il ricorso della docente, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia affinché riesamini la controversia applicando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e dal diritto UE.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno di aggiornamento analizza le novità contenute nei principali orientamenti giurisprudenziali dell’anno 2026. 15 luglio 2026

Il Oneday master esamina gli impatti del Codice del terzo settore sui rapporti di lavoro e le caratteristiche dei rapporti di lavoro nelle cooperative sociali. 20 luglio 2026

Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026

Torna in alto