È stato pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1° luglio 2026 il D.Lgs. n. 115 del 12 giugno 2026 (“Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime”), in vigore dal 16 luglio 2026, che, all’art. 8, apporta modifiche all’art. 18, TU immigrazione, relativo al soggiorno per motivi di protezione sociale, estendendo il permesso di soggiorno per protezione sociale anche alle vittime di tratta.
In particolare, viene previsto che, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero vittima di tratta, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere l’attività lavorativa trascorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, se il ritardo non può essere attribuito al richiedente, fino a eventuale comunicazione da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, che attesta l’esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.
Tale tipologia speciale di permesso di soggiorno era già prevista per accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, nel caso di concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’organizzazione criminale, al fine di poter partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.
