La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 21 gennaio 2025, n. 1450, ha stabilito che, in tema di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi, la locuzione “trattamenti retributivi” di cui all’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, dev’essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cassazione n. 5247/2022; Cassazione n. 23303/2019; Cassazione n. 10354/2016). Diversamente, deve ragionarsi con riguardo al tenore testuale dell’articolo 118, D.Lgs. 163/2006 (nella versione precedente le modifiche del 2016), che fa riferimento, in senso più estensivo, alla responsabilità in solido dell’affidatario e dei suoi aventi causa.
Pagamento ferie non fruite e responsabilità solidale dei committenti
di Redazione
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