L’INPS, con messaggio n. 1493 del 5 maggio 2026, ha offerto ai datori di lavoro agricoli ulteriori indicazioni in merito alla disciplina del Fondo di Tesoreria, come modificata dall’art. 1, comma 203, Legge n. 199/2026, che superano quanto chiarito dal messaggio n. 1388 del 24 aprile 2026.
L’Istituto precisa che il messaggio n. 1493/2026 integra la circolare n. 12/2026, cui rinvia per la disciplina generale e per gli aspetti procedurali comuni ai soggetti obbligati.
In merito al calcolo del requisito dimensionale nel settore agricolo, viene chiarito che concorrono al computo della media annuale tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato in forza al datore di lavoro nell’anno di riferimento, a prescindere dalla tipologia e dalla durata del rapporto, dall’orario di lavoro svolto e dall’effettiva soggezione del singolo lavoratore alle disposizioni in materia di TFR ex art. 2120, c.c.
Per gli OTD, il computo è effettuato sulla base delle giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce UniEmens/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per ciascun mese di calendario, senza alcuna distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto.
Invece, per gli OTD di cui all’art. 21, comma 8, lett. a), CCNL Operai agricoli e florovivaisti 2022-2025, assunti per una fase lavorativa per la quale non è prestabilito il termine in quanto connesso al verificarsi di un evento, non sussiste l’obbligo di versamento delle quote di TFR maturando al Fondo di Tesoreria.
Anche per gli OTD con TFR a corresponsione mensile viene precisato che il datore di lavoro non è tenuto al versamento al Fondo di Tesoreria delle corrispondenti quote di TFR, in quanto l’obbligo di accantonamento è assolto, sotto diversa forma, mediante l’erogazione periodica contrattualmente prevista. In ogni caso, gli OTD a corresponsione periodica del TFR in forza della previsione contrattuale (CCNL e CPL) concorrono al computo della media annuale per le giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce UniEmens/PosAgri, nei limiti del tetto mensile convenzionale di 26 giornate, al pari degli altri OTD del comparto.
In merito agli operai agricoli a tempo determinato occasionali (OTDO) viene chiarito che, essendo assoggettati, ai fini del computo della media annuale, alle regole proprie della disciplina speciale che ne regola il rapporto, non concorrono al computo della media annuale e non è previsto l’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
Riassumendo, il messaggio offre le seguenti precisazioni operative sul calcolo della media annuale:
- per gli OTI, gli apprendisti e gli altri lavoratori stabilmente in forza, il computo è effettuato con il criterio delle 26 giornate per ciascun mese di presenza, fino a un massimo di 312 giornate annue per lavoratore a tempo pieno per l’intero anno civile; per i rapporti instaurati o cessati nel corso dell’anno, le 26 giornate mensili sono riconosciute per ciascun mese, anche frazionario, in cui il rapporto è in essere;
- per gli OTD il computo è effettuato, in coerenza con la struttura discontinua del rapporto, sulla base delle giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce UniEmens/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per ciascun mese di calendario, senza alcuna distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto;
- per i lavoratori a tempo parziale, le giornate sono ridotte in proporzione all’orario contrattuale rispetto al tempo pieno.
Per il calcolo della forza media annua dev’essere applicata la seguente formula:
Forza media annua = Sommatoria delle giornate computabili nell’anno civile/312,
dove 312 corrisponde al prodotto 26 × 12 (giornate convenzionali per mese × mesi dell’anno civile).
Il periodo di osservazione coincide con l’anno civile precedente a quello a cui si riferisce la verifica della soglia: per l’obbligo decorrente dal 1° gennaio 2026 si fa riferimento alle giornate maturate nel 2025, e così a seguire per le annualità successive e per le soglie decrescenti di 50 e 40 addetti previste dall’art. 1, comma 203, Legge di Bilancio 2026. Nell’Allegato n. 1 al messaggio sono riportate, a titolo esemplificativo, 5 differenti ipotesi di calcolo.
Inoltre, viene confermato che:
- il datore di lavoro agricolo che accerti la sussistenza dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, è tenuto a presentare apposita richiesta telematica ai fini dell’attribuzione del codice di autorizzazione “1R”;
- il datore di lavoro agricolo deve richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “2R” qualora l’obbligo di versamento sussista esclusivamente con riferimento a singoli lavoratori assunti in continuità di rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2112, c.c., a seguito di operazioni societarie o di cessione del contratto di lavoro, provvedendo a indicarne i relativi codici fiscali.
L’Istituto informa che i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria a decorrere dal 1° gennaio 2026 devono esporre e trasmettere entro il 31 maggio 2026, nei flussi UniEmens/PosAgri riferiti alle competenze dei mesi di gennaio 2026, febbraio 2026 e marzo 2026, i dati afferenti al nuovo obbligo contributivo, secondo le vigenti istruzioni tecniche del flusso UniEmens/PosAgri previste per la gestione del Fondo di Tesoreria.
