La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 12 febbraio 2026, n. 3103, ha statuito che le condotte persecutorie, laddove siano frutto di un comportamento non riconducibile a un rapporto organico o di servizio e, anzi, il datore di lavoro abbia posto in essere misure per evitarle, non possono essere riferite al datore di lavoro medesimo. Pertanto, nel caso in cui risulti accertato il difetto di responsabilità ai sensi dell’art. 2087, c.c., in capo al datore di lavoro, il lavoratore che ha posto in essere le condotte persecutorie risponde a titolo personale per responsabilità ai sensi dell’art. 2043, c.c.
Nel caso di specie, i giudici hanno escluso la responsabilità del datore di lavoro, poiché l’autore della condotta persecutoria aveva agito per un fine personale ed egoistico, al primo estraneo.
Il caso
La Corte di Cassazione è chiamata a decidere su una controversia in tema di condotte persecutorie riconducibili al fenomeno del mobbing, precisando i confini tra responsabilità datoriale, ex art. 2087, c.c., e responsabilità personale del dirigente, ex art. 2043, c.c.
La vicenda trae origine da una serie di comportamenti posti in essere tra il 2009 e il 2011 dalla direttrice di un Centro di Salute Mentale nei confronti di una dirigente medico, protrattisi per un arco temporale pluriennale e caratterizzati dall’esclusione sistematica dalle attività territoriali e assistenziali proprie della qualifica, dalla reiterata assegnazione a compiti non coerenti con il profilo professionale e dal persistente rifiuto di reintegro nelle mansioni originarie, nonostante plurimi interventi correttivi da parte dell’ASL di appartenenza.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano escluso ogni responsabilità dell’ente datore di lavoro, ritenendo assolto l’obbligo di vigilanza e di intervento correttivo, ma avevano riconosciuto la responsabilità personale della dirigente per le condotte persecutorie accertate.
La dirigente condannata, quindi, aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo:
- l’impossibilità di configurare una responsabilità individuale, una volta esclusa la responsabilità datoriale;
- la violazione degli artt. 2087 e 2103 c.c.;
- l’erroneo inquadramento della fattispecie in termini di mobbing;
- l’errata applicazione di criteri risarcitori propri della responsabilità contrattuale del datore di lavoro.
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso, perché infondati, affermando che, una volta esclusa la responsabilità del datore di lavoro, permane comunque la responsabilità personale del soggetto che abbia posto in essere condotte persecutorie, ex art. 2043, c.c., qualora tali condotte siano frutto di un comportamento non riconducibile al rapporto organico o alle finalità istituzionali dell’amministrazione.
I Supremi giudici hanno ribadito che la qualificazione giuridica della domanda rientra nei poteri del giudice, il quale può ricondurre i fatti allegati a una diversa norma giuridica senza alterare petitum e causa petendi; inoltre, la sentenza penale di assoluzione pronunciata con rito abbreviato non vincola il giudice civile, ai sensi dell’art. 652, c.p.p.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
