Ai lavoratori svolgenti le medesime mansioni non spetta la parità retributiva

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 25 giugno 2025, n. 17008, ha stabilito che nel nostro ordinamento non esiste un principio che imponga al datore di lavoro, nell’ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l’art. 36, Cost., si limita a stabilire il principio di sufficienza e adeguatezza della retribuzione, prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva, e che l’art. 3, Cost., impone l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati.

Ne deriva che la mera circostanza (priva di ulteriori specificazioni) che determinate mansioni siano state in precedenza affidate a dipendenti cui il datore di lavoro riconosceva una qualifica superiore è del tutto irrilevante per il dipendente al quale, con diversa e inferiore qualifica, siano state affidate le stesse mansioni.

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